Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47323 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47323 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA,
contro
la sentenza del Tribunale di Catania del 4.5.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa dei ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30.6.2017 il Tribunale di Ragusa aveva riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione, li aveva condannati alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno, con la applicazione della conseguente pena accessoria ed il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dagli imputati, ha rideterminato la pena loro inflitta quantificandola in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado;
ricorrono per cassazione, tramite il medesimo difensore, NOME, NOME e NOME COGNOME deducendo, con separati ricorsi ma dall’identico e sovrapponibile contenuto, salvo per quanto concerne il secondo motivo del ricorso articolato nell’interesse di NOME e NOME COGNOME e non proposto nell’interesse di NOME COGNOME:
3.1. violazione o errata applicazione della legge penale con riferimento all’art. 628, commi secondo e terzo cod,. pen., mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. e mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha confermato la qualificazione del fatto di cui al capo A) in termini di rapina impropria senza tener conto del contrasto tra le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persone offese e le diverse emergenze istruttorie; richiama, a tal proposito, proprio quanto riferito da NOME COGNOME sul servizio di sorveglianza svolto sul terreno e che contemplava, evidentemente, anche un trattamento punitivo da riservare ad eventuali soggetti che vi si fossero introdotti con l’intenzione di sottrarre agrumi; aggiunge che questa ipotesi è stata confermata dalla stessa condotta di NOME COGNOME il quale, rinvenuti gli imputati sul terreno, lungi dall’allertare le forze dell’ordine, si era affrettato piuttosto avvertire il padre all’evidente fine di affrontare gli intrusi che aveva bloccato con la propria autovettura proprio per temporeggiare in attesa dell’arrivo del genitore e del fratello; aggiunge che in tal senso si erano espressi gli stessi imputati ma che la Corte d’appello si è limitata a richiamare e ripercorrere la ricostruzione operata dal giudice di primo grado senza affrontare la prospettazione difensiva ritenendo inattendibili i ricorrenti ed omettendo di valutare quanto riferito da NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, su quanto accaduto quella sera;
insiste, perciò, nel sottolineare la insussistenza degli elementi costitutivi propri del delitto di rapina con riguardo alla contestualità dell’impossessamento rispetto alla condotta violenta di NOME COGNOME che si era manifestata successivamente all’impossessamento RAGIONE_SOCIALE arance e, peraltro, nei confronti del COGNOME che gli stessi imputati avevano chiamato attirando la sua attenzione; riporta; rileva, ancora, che gli imputati si erano offerti nella immediatezza di risarcire le persone offese del valore RAGIONE_SOCIALE arance sottratte;
3.1.2 COGNOME vizio COGNOME di COGNOME motivazione COGNOME per COGNOME manifesta COGNOME illogicità, COGNOME carenza, contraddittorietà e travisamento della prova in merito al capo B) della rubrica: sottolinea che i giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità di NOME e NOME COGNOME quanto al delitto di lesioni sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa di cui, con l’atto di appello, erano state tuttavia evidenziate le criticità e le contraddizioni; rileva come NOME COGNOME avesse fornito una sua versione dei fatti indirettamente confermata dalla vittima e che vedeva come unico protagonista della colluttazione NOME COGNOME mentre il padre ed il fratello erano intervenuti per sedare la lite, circostanza riscontrata dalla entità RAGIONE_SOCIALE lesioni patite dal COGNOME che, altrimenti, sarebbero state ben altre; evidenzia che la Corte non ha tenuto conto che anche la versione degli imputati è compatibile con le certificazioni mediche acquisite e richiamate in sentenza; segnala che i giudici di merito hanno giudicati tutti gli imputati responsabili senza operare alcuna distinzione;
3.1.3 violazione di legge in relazione alle contestate aggravanti: rileva, infatti, come la difesa avesse evidenziato che non vi era prova alcuna che la recinzione del terreno fosse stata danneggiata proprio dagli imputati e non lo fosse già in precedenza mentre quanto riferito sul punto dalla persona offesa non è stato riscontrato dagli accertamenti investigativi; sottolinea che la falsità della dichiarazione della persona offesa è dimostrata dal fatto che proprio costui aveva riferito che gli imputati erano entrati nel terreno con la propria autovettura non avendo perciò alcuna necessità di danneggiare la recinzione; sottolinea che alcuno strumento da scasso è stato rinvenuto o sequestrato ai ricorrenti; rileva la insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di luogo per ritenere la aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. trattandosi luogo tutt’altro che isolato ma adiacente una strada provinciale trafficata e frequentata e che la stessa persona offesa faceva da vigilante sul proprio terreno;
3.1.4 violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62 -bis e 133 cod. pen.: rileva la irragionevolezza del giudizio di equivalenza tra le pur riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti che la Corte di appello ha confermato adagiandosi alle considerazioni svolte dal Tribunale senza
che fosse stata operata una complessiva valutazione della vicenda sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo e della personalità degli imputati che, peraltro, ha portato la Corte territoriale ha ridimensionare la pena partendo dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
La difesa ha dedotto, in primo luogo, il vizio di violazione di legge con riguardo alle fattispecie incriminatrici di cui i giudici di merito hanno di volta in volta ritenuto integrati, in punto di fatto, gli elementi costitutivi; in secondo luogo, vizio di motivazione in punto di responsabilità o di sussistenza RAGIONE_SOCIALE pur contestate circostanze aggravanti.
Quanto al primo profilo, della violazione di legge, è allora opportuno rilevare che i ricorsi, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono, in realtà, pe contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.
È perciò opportuno ribadire che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale, operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito.
Con riguardo, poi, al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale
da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, COGNOME, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 270801).
Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 04, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità).
E, d’altra parte, è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
(cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell’art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale “esistenza” della motivazione ed alla “resistenza” logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; conf., da ultimo, Sez. 3 – , n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 01, in cui la Corte ha ribadito che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile).
Tanto premesso va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in molti casi in presenza di una “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 – , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
2. Tanto premesso, l’imputazione elevata a carico degli imputati e per la quale è intervenuta la loro condanna sia in primo che in secondo grado, era quella di rapina (impropria) pluriaggravata in concorso e lesioni personali in concorso
perché, introdottisi all’interno dell’agrumeto di NOME COGNOME, tagliando la rete di recinzione, con la minaccia di gravi conseguenze e con violenza, consistita nel percuotere NOME COGNOME, figlio del proprietario del terreno, si sarebbero impossessati di circa 500 kg. di arance; il tutto con violenza sulle cose, in campagna e luogo isolato.
2.1 II primo motivo dei ricorsi è manifestamente infondato.
La censura replica quella articolata con il primo motivo di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta corretta in diritto e puntuale in fatto laddove, va detto, il motivo di ricorso suppone una diversa ed alternativa ricostruzione della vicenda fattuale che non trova riscontro nella lettura RAGIONE_SOCIALE due sentenze di merito e che, in ogni caso, non è nemmeno collegata alla deduzione di un travisamento della prova.
Secondo i giudici di merito, infatti, gli elementi acquisiti consentivano senz’altro di ritenere l’esistenza del nesso causale tra l’azione di impossessamento e la condotta violenta e minatoria “… in quanto i tre imputati, dopo aver sottratto e caricato le arance nel cofano, mentre tentavano di allontanarsi, venivano raggiunti dalla persona offesa, intenzionata ad impedirne la fuga, che, a séguito di una discussione in merito all’avvenuto furto, veniva aggredita dai tre uomini” (cfr., pag. 7 della sentenza).
In diritto, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della “flagranza” o “quasi flagranza” e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, COGNOME, Rv. 254171 – 01; conf., Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 257310 – 01, resa in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco; nell’occasione, la Corte ha spiegato, infatti, che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso RAGIONE_SOCIALE cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità).
Né, d’altra parte, poteva rilevare, ai fini della qualificazione giuridica della condotta ascritta ai ricorrenti, il fatto che NOME COGNOME si trovasse sul posto proprio per vigilare sulla presenza di estranei ed a causa dei furti già subiti, essendo perciò avvicinato ai tre che aveva notato sul fondo da cui stavano allontanandosi a bordo della vettura su cui erano stati caricati 80-100 chilogrammi di arance.
2.2 Manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME.
La censura ivi articolata si fonda, infatti, ed anche in tal caso, su una diversa ed alternativa ricostruzione dell’episodio che aveva portato tutti e tre a rispondere del delitto di lesioni aggravate in danno di NOME COGNOME NOME il quale, nel corso del dibattimento, aveva riferito che “… dopo aver bloccato con la propria auto la fuga dei rapinatori, instaurava con gli stessi una discussione e, mentre era intento a parlare con COGNOME NOME, veniva aggredito dai coimputati dapprima con una sberla da dietro e poi con un pugno sul naso” (cfr., pag. 9 della sentenza di primo grado).
La Corte di appello ha confermato la attendibilità della ricostruzione offerta dalla persona offesa facendo leva, in termini non censurabili in questa sede, sulla compatibilità RAGIONE_SOCIALE lesioni patite dal COGNOME rispetto alla riferita dinamica della aggressione e del fatto che nessuno degli imputati aveva riportato ferite o danni alla persona.
In diritto, e quanto alla affermazione di responsabilità di tutti e tre gli odierni ricorrenti, va ribadito che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, NOME; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME).
2.3 II terzo motivo, infine, è a sua volta formulato in termini controfattuali rispetto alla ricostruzione operata dalle due sentenze di merito e che aveva
consentito di ritenere la aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., sul rilievo secondo cui la azione si è svolta “… in una zona particolarmente isolata, dove risulta difficile, se non impossibile, per la vittima, chiedere ed ottenere l’intervento difensivo di qualcuno” (cfr., pag. 11 della sentenza), affermazione rispetto alla quale la difesa si è limitata a contrapporre una diversa descrizione dei luoghi che, tuttavia, non può trovare ingresso in questa sede.
E’ peraltro consolidato l’orientamento secondo cui la valutazione della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 43128 del 07/10/2014, Apicella, Rv. 260530 – 01; conf., Sez. 2 – , n. 3560 del 14/10/2020, Sacchi, Rv. 280521 – 01, in cui la Corte ha sottolineato che l’aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale).
Si è anche opportunamente sottolineato che ai fini della sussistenza dell’aggravante, non è necessario che le circostanze di tempo, di luogo o di persona, previste dall’art. 61, numero 5), cod. pen., abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia soltanto ostacolata (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 50699 del 18/05/2017, Minchella, Rv. 271592 – 01).
2.3 Manifestamente infondato è, infine, il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio avendo i giudici di merito e, in particolare, la Corte di appello, motivato sulle ragioni che avevano sorretto l’esito del giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno, essendo peraltro consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.1994, COGNOME).
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma – che si stima equa – di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE, non risultando elemento o ragione alcuna di esonero.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 27.10.2023