Rapina Impropria: Quando uno Spintone Fa la Differenza con il Furto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17294/2024, torna su un tema cruciale del diritto penale: la distinzione tra il furto con strappo e la rapina impropria. La pronuncia chiarisce che l’uso di violenza, anche se minima come uno spintone, diretta contro la persona per vincere la sua resistenza, qualifica il fatto come rapina, un reato ben più grave. Questa decisione riafferma un principio consolidato, offrendo importanti spunti sulla valutazione della condotta criminale e dei limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per rapina, presentava ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su tre motivi principali: un presunto vizio nella motivazione riguardo alla sua identificazione come autore del reato; l’errata qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire doveva essere considerato furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e non rapina; infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’episodio delittuoso consisteva nella sottrazione di una borsa, avvenuta mediante uno spintone dato alla vittima per superarne la resistenza. Proprio questa modalità di azione è diventata il fulcro dell’analisi giuridica della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte e la Distinzione con la Rapina Impropria
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze sollevate. La Corte ha colto l’occasione per ribadire con fermezza i confini tra le due figure di reato, evidenziando come l’elemento dirimente sia la direzione della violenza esercitata dall’agente.
La Valutazione delle Prove è Competenza del Giudice di Merito
In merito al primo motivo, relativo all’identificazione dell’imputato, gli Ermellini hanno ricordato che il giudizio di legittimità non consente una rilettura delle prove. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, le sentenze precedenti avevano adeguatamente spiegato le ragioni dell’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, rendendo la censura un mero tentativo di riesame del fatto, inammissibile in sede di Cassazione.
La Qualificazione del Reato: Perché si Tratta di Rapina Impropria
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo. La difesa sosteneva che si trattasse di furto con strappo, un reato che si configura quando la violenza è esercitata esclusivamente sulla cosa (ad esempio, lo strappo violento della borsa dalla mano della vittima). La Cassazione ha invece confermato la correttezza della qualificazione come rapina impropria. Il principio di diritto applicato è chiaro: se la violenza è diretta contro la persona, al fine di vincere la sua resistenza e impossessarsi del bene, il reato commesso è quello di rapina. Lo spintone, essendo un atto violento contro il corpo della vittima, è stato il mezzo per realizzare la sottrazione. Di conseguenza, non è lo “strappo” a costituire il fulcro dell’azione, ma la violenza stessa, che fa rientrare il fatto nello schema tipico della rapina.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente negato le attenuanti generiche, motivando la loro decisione sulla base di elementi concreti: la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del reo (desumibile da un precedente specifico) e la sua mancata resipiscenza. La Cassazione ha ribadito che il giudice, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli ritenuti decisivi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi giuridici consolidati. La logica seguita è lineare: il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure sollevate miravano a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva costruito un percorso argomentativo logico e coerente, spiegando in modo esauriente perché le prove raccolte dimostravano la colpevolezza dell’imputato e perché il fatto dovesse essere qualificato come rapina. La violenza diretta sulla persona offesa è l’elemento che sposta inequivocabilmente l’azione dal campo del furto a quello della rapina. Infine, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito ampiamente discrezionale, sindacabile solo in caso di motivazione assente o palesemente illogica, vizio non riscontrato nel caso di specie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma della distinzione tra furto con strappo e rapina. Insegna che qualsiasi atto di violenza, anche se di modesta entità, finalizzato a sopraffare la resistenza fisica della vittima, integra il più grave delitto di rapina. Questa decisione sottolinea come il bene giuridico tutelato dalla norma sulla rapina non sia solo il patrimonio, ma anche, e soprattutto, l’incolumità e la libertà personale. Per gli operatori del diritto, è un monito a qualificare attentamente la condotta dell’agente, concentrandosi sulla direzione della violenza per distinguere correttamente le fattispecie criminose.
Quando uno spintone trasforma un furto in una rapina?
Secondo la Corte, uno spintone trasforma il fatto in rapina quando è diretto contro la persona della vittima con lo scopo di vincerne la resistenza e sottrarle il bene. Se la violenza è usata sulla persona e non solo sull’oggetto, si configura il reato di rapina.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove di identificazione dell’imputato?
La Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove perché il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Nel caso specifico, la motivazione era ritenuta adeguata.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato sulla base di una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. I giudici hanno considerato la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del soggetto (desunta da un precedente specifico) e la mancanza di segni di pentimento (mancata resipiscenza).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17294 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Q
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’imputato quale autore del reato contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poter della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e delle dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle corrette modalità del riconoscimento e sulla ridotta distanza temporale tra la data di commissione del reato ed il riconoscimento stesso);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo logico e coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato le ragioni della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, rimarcando che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima mediante uno spintone, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla borsa di cui l’imputato si è appropriato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); i giudici di appello hanno, quindi, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il furto con strappo non è configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa – e non lo “strappo” -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina impropria (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11;01/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che il terzo motivo del ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi i giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dal precedente specifico e dalla mancata resipiscenza nonché la mancanza di elementi
favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Consi ie7 estensore
Il Prefidente