Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria nell’interesse di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’a 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ott inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli a giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha es ragioni del suo convincimento, evidenziando che: a) a seguito dell’attivazione dell’i antitaccheggio l’imputato, raggiunto da due addette al negozio, le ha spintonate a ottenere l’uscita dall’esercizio commerciale, negando di aver preso alcunché; b) dopo degli addetti alla vigilanza l’odierno ricorrente è receduto dall’intento e ha estratto che teneva a tracolla un paio di scarpe che confermava aver appreso; c) lo COGNOME non stato strattoNOME dalle commesse del negozio, né dagli addetti alla vigilanza, come, d risulta confermato dalla documentazione sanitaria prodotta;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura deg di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, r giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificaz fatto nel reato di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolv pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dall merito, nella parte in cui ritiene integrato l’elemento materiale del reato di rapina avendo l’imputato esercitato violenza sulle addette al negozio per conseguire il prove reato;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparen quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la s oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconosciment circostanza attenuante di cui all’art. 62, col, n.4 cod. pen., è manifestamente in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che posta in essere non può ritenersi di speciale tenuità, in considerazione dell’in spintonamento nei confronti delle addette al negozio, che non ha sortito gli effetti spe tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza;
che il quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia l’illogicità della motivazi mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del be argomentazioni logiche e ineccepibili, valorizzando l’intensità del dolo manifestato attr dispiegamento di attività di contrapposizione fisica ai danni di due commesse, no
comportamenti Successivi tenuti dall’imputato, volti ad accreditare una condotta lesiv posta in essere ai suoi danni;
che tali considerazioni del giudice di appello devono ritenersi assorbenti anche risp richiesta di riconoscimento della circostanza della lieve entità della rapina introdotta costituzionale e richiesta con la memoria conclusiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 4 giugno 2024
Il Consigliere COGNOME
re COGNOME
Il Presidente