Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18785 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4095/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Padova il 11/08/1990
avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d’appello di Trieste
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che la Corte di appello di Trieste con la sentenza sopra indicata, previo riconoscimento all’imputata della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza in data 11 maggio 2022 con la quale il Tribunale della medesima città aveva affermato la penale responsabilità della COGNOME in relazione al reato di concorso in rapina impropria (artt. 110, 628, comma 2, cod. pen.)
rilevato che la difesa dell’imputata ricorre avverso la predetta sentenza deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell’imputata dato che dalle risultanze dibattimentali non risulterebbe provato l’uso di violenza da parte della COGNOME nei confronti della persona offesa COGNOME;
considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non Ł consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che , con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni
del proprio convincimento anche con riguardo alla parte violenta della condotta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
che, di conseguenza, giuridicamente corretta risulta la qualificazione del fatto contestato all’imputata come rapina impropria;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME