Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Senegal il 30/8/1997
avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 22/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione a norma dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME che ha concluso per l’inammissibilità ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 9/3/23, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciu NOME COGNOME colpevole del delitto di rapina impropria e, riconosciute le circostanze attenua di cui agli art. 62 n. 4 e 62 bis cod.pen., l’aveva condannato alla pena condizionalmen sospesa di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 il travisamento del fatto e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, Sec il difensore la p.o. ha reso versioni differenti dell’accaduto in relazione a circostanze ri per la ricostruzione del fatto, quali l’uso di una bicicletta da parte degli autori del fu borsa e la formulazione delle minacce, circostanze che avrebbero imposto un rigoroso esame dell’attendibilità della denunziante a fronte della versione alternativa accred dall’imputato;
2.2 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della minaccia che prodotto la qualificazione del furto alla stregua del delitto di rapina in quanto l’espres riferita dalla COGNOME (“vedi cosa ti faccio”) è troppo generica per assumere rilevanza pe poiché insuscettibile di intimorire la p.o. Inoltre, nella specie non appare configurabile di assicurarsi il frutto del reato ovvero l’impunità giacché in sede di perquisizione non è rinvenuto in possesso del prevenuto alcun bene provento del furto, circostanza che conforta le proteste di innocenza del ricorrente;
2.3 la violazione dell’art. 20 bis cod.pen. per avere la Corte d’appello rigettato la ric di sostituzione della pena detentiva in ragione della concessione del beneficio del sospensione condizionale. Secondo il difensore non sussisteva alcuna preclusione alla sostituzione in quanto l’imputato aveva legittimamente avanzato la richiesta in fase d’appell a seguito della riforma di cui al d.lgs 150/2022, e avrebbe potuto rinunziare alla sospensio condizionale già accordata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è declinato in fatto e, comunque, manifestamente infondato. La difesa pretermette il dato di rilevanza dirimente costituito dal riconoscimento da parte di NOME NOME della NOME dell’imputato come uno degli autori del furto della bor contenente tra l’altro carte di credito, utilizzate subito dopo; in base alle informazion operazioni effettuate, pervenutele mediante messaggistica telefonica, la p.o. riusciva raggiungere l’esercizio ove era avvenuta l’ultima spendita ed ivi, alla richiesta di restitu di quanto sottratto, uno dei responsabili si dava alla fuga mentre l’altro la minacciava di
del male se non avesse desistito dall’intento. Solo a tal punto la COGNOME allertava le Forz Polizia che, prontamente intervenute, riuscivano a raggiungere il ricorrente, allontanatosi i bicicletta, traendolo in arresto.
Alla stregua della ricostruzione effettuata dal primo giudice (pagg. 3-4) e condivisa dall Corte di merito non ha alcun pregio la tesi di una presenza occasionale ed incolpevole dell’imputato presso la tabaccheria ove la COGNOME lo raggiunse mentre costituiscono mere illazioni le affermazioni intese a revocare in dubbio la credibilità della denunziante sulla b della sua appartenenza etnica. Né, alla luce dello svolgimento dell’episodio per come ricostruito in sede di merito, può annettersi valenza a discarico al mancato rinvenimento sull persona del prevenuto di almeno parte della refurtiva, attesa la presenza di un complice rimasto ignoto e il lasso temporale intercorso tra l’allontanamento del ricorrente, l’arrest la conseguente perquisizione.
2.Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla pretesa insussistenza del requisito della minaccia. Il ricorrente assume ch l’espressione profferita all’indirizzo della p.o., con la quale paventava conseguenz pregiudizievoli ove avesse insistito nella richiesta di restituzione della refurtiva, non av attitudine ad intimorire la denunziante perché del tutto generica.
Questa Corte ha al riguardo chiarito che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudi della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciat purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Rv. 261678 – 01; n. 21601 del 12/05/2010, Rv. 247762-01). La fattispecie ex art. 612 cod.pen., nella specie assorbita nel delitto complesso di rapina, è infa un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato realmente leso mentre la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare la finali intimidatoria va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell’u comune (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Rv. 191433 – 01) e costituisce un accertamento fattuale riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove congruamen giustificato. Nel caso a giudizio l’effettività e concretezza della minaccia è denotata dal f che la COGNOME, dopo essere risalita in macchina, e quindi al sicuro da aggressioni d prevenuto, allertava le Forze dell’Ordine segnalando quanto accaduto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assume la difesa, la sentenza di primo grado è stata pronunziata all’udienza del 9 marzo 2023 allorché il d.lgs 150/22 era già in vigore e, ai sensi dell’art. 545bis cod.proc.pen., in quella
l’imputato avrebbe dovuto sollecitare l’applicazione di pene sostitutive in luogo del benefic della sospensione condizionale. Pertanto la richiesta, peraltro del tutto generica contraddittoria, formulata nelle conclusioni dell’atto d’appello era tardiva ed è st correttamente disattesa dalla Corte di merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa che han determinato l’irricevibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2024
La Consigliera estensore
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