Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8944 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nato a Latina il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 20 gennaio 2023 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste nei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 13 giugno 2022 dal Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità di NOME in ordine al delitto di rapina impropria e, previa concessione della attenuante del vizio parziale di mente, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 56 e 628 cod.pen. poiché l’imputato ha posto in essere una tentata rapina e non una rapina consumata, in quanto ha aggredito la persona offesa nel tentativo di sottrarre la sua borsa e la cassa dell’azienda ma, nonostante l’aggressione, la persona offesa non ha mai perso di vista né la propria borsa né la cassa e l’imputato non è riuscito ad impossessarsene, sebbene abbia minacciato i passanti con
un coltello e abbia minacciato ed aggredito il padre che non lo aiutava a mettere in moto la sua automobile, a causa del tempestivo intervento della Polizia.
Il ricorrente richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto rapina sia nella forma propria che in quella impropria costituisce un tipico delitto d evento suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo qualora la sottrazione non si verifichi.
2.2 Vizio di motivazione poiché dalla denunzia orale sporta il 19 maggio 2022 dalla persona offesa NOME COGNOME si evince che la violenza era diretta all’impossessamento e non era successiva alla sottrazione, come ritenuto in sentenza. 2.3 Violazione dell’articolo 62 numero 4 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha escluso l’invocata attenuante in ragione dell’entità del denaro contante sottratto e dei documenti contenuti nel portafoglio della persona. Ma il danno cagionato, pari a 97 C per la persona offesa e a 100 C per la società, doveva essere ritenuto di speciale tenuità. Inoltre la persona offesa non ha fatto nessun riferimento al suo portafoglio e ai documenti contenuti al suo interno e nemmeno ha osservato che la cassa era posta all’interno di una cassetta di sicurezza
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
1.1 La prima e la seconda censura sono manifestamente infondate.
Occorre premettere che mentre nella rapina propria il reato si consuma quando alla sottrazione segue l’impossessamento e cioè la disponibilità del bene in autonomia, nel caso di rapina impropria il reato si consuma quando, subito dopo il tentativo di sottrazione, l’autore eserciti violenza per garantirsi l’impossessamento, anche se questo non si realizza.
Ed infatti secondo l’orientamento maggioritario, condiviso dal più alto consesso di legittimità, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, d aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012 ) Rv. 253153 – 01).
Nel caso in esame dalla denuncia della persona offesa emerge che, subito dopo la sottrazione della borsa della persona offesa, l’imputato ha esercitato violenza per garantirsi il possesso della refurtiva; inoltre la violenza è risultata funzionale anche a sottrazione della cassa dell’azienda.
I giudici di merito hanno affermato che la condotta dell’imputato integra una rapina consumata e continuata, poiché la violenza esercitata era finalizzata all’impossessamento della somma di denaro contenuta nella borsa della persona offesa e della cassa del magazzino che veniva asportata e collocata nell’autovettura dell’imputato.
Detta motivazione risulta conforme ai principi suindicati anche se a rigore dovrebbe ritenersi la sussistenza di una rapina impropria consumata, poiché l’imputato ha esercitato violenza nei confronti della moglie per garantirsi il possesso della borsa sottratta, ed una rapina propria consumata poiché ha esercitato violenza anche per impossessarsi della Cassa dell’azienda, che ha portato fuori dal locale aziendale e collocato nella sua autovettura; il veicolo non si è messo in moto e ciò ha consentito agli agenti di bloccarlo mentre tentava di allontanarsi alla guida della vettura.
E’ stato affermato che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenut consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell’imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest’ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato). (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud. (dep. 23/03/2017 ) Rv. 269848 – 01
In punto di fatto nel caso in esame vi è stata sottrazione e impossessamento, poiché l’imputato ha preso la borsa e la cassa e le ha sottratte, sia pure per un breve periodo, al controllo della persona offesa, riponendole nell’auto. La circostanza che il guasto all’autovettura non gli abbia consentito di allontanarsi dal luogo della rapina non incide sull’impossessamento. Inoltre va rilevato che al predetto è stata contestata e addebitata una condotta unitaria, sebbene gli eventi fossero diversi e avrebbero dovuto essere contestati in continuazione, con correlato aumento sanzionatorio.
1.2 E’ noto che in tema di rapina per configurare la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è sufficiente il modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisic morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Sez. 2 – , Sentenza n. 28269 del 31/05/2023 Ud. (dep. 30/06/2023 ) Rv. 284868 – 01)
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di non concedere la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità valorizzando l’entità non infima della somma di denaro complessivamente sottratta e la presenza di documenti, ma più correttamente il tribunale aveva valorizzato l’entità complessiva del pregiudizio economico e morale nei confronti della persona offesa, emergendo dagli atti che l’imputato aveva cagionato lesioni sia in danno della moglie, con prognosi di 10 giorni, sia in danno del padre.
Poiché in presenza di doppia conforme affermazione di responsabilità le motivazioni delle due pronunzie di merito si integrano reciprocamente, la censura formulata con il ricorso
deve ritenersi inammissibile poiché tale era il motivo di gravame, nonchè manifestamente infondata alla stregua della citata giurisprudenza.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 23 gennaio 2024
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NOME. ;orsellino
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,-NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
La Presidente