Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/09/1998
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi
della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c)
proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances
presentati alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione
di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
259425 – 01);
osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni
doglianza oggetto dei motivi di ricorso:
(i) evidenziando (pg. 4) l’avvenuta sottrazione della refurtiva, prima dell’esercizio della violenza e della minaccia, elemento sufficiente alla consumazione della rapina impropria, non essendone necessario il definitivo impossessamento;
(ii) ribadendo che la gravità del fatto, alla luce della violenza ai danni della persona offesa, produttiva di lesioni della durata di una settimana, nonché l’assenza di elementi positivamente valutabili, preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.