Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 063EEBR) nato il 28/12/2003
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge con riferimento agli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del contestato delitto di rapina
impropria nella corrispondente fattispecie tentata, oltre a non essere consentito poiché reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice
di appello (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove correttamente si afferma come la condotta non si sia arrestata allo stadio del tentativo), è manifestamente
infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della
consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia
semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad
eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (ex multis: SU, n. 34952 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 253153 in motivazione; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Mogliera Rv. 261021; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117);
che proprio con la sentenza n. 34952 del 19/04/2012, Reina, sopra citata, le Sezioni Unite si sono già espressamente pronunciate sul tema in questione ritenendo sufficiente per la consumazione del reato di rapina impropria la mera sottrazione della res ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.