Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14376 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14376 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il 19/11/1984
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione concernente la rapina, da riqualificarsi nella fattispeci furto aggravato, con rinvio alla Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio, e, la parte restante, di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseg statuizioni; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar 8, d.l. 137/2020 e del successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Bari, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevol reati di violenza a pubblico ufficiale, aggravata ex art. 61 n. 2 cod. pen., e in quanto, immediatamente dopo essersi impossessato di una autovettura, adoperava violenza avverso i carabinieri che intendevano sottoporre a control l’autovettura sulla quale l’imputato si stava dando alla fuga.
Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell’imputato formul quattro motivi, fondati su vizio motivazionale (art. 606, lett. e, cod. proc. nonché (solo il terzo) su violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pe
2.1 II primo motivo, deducendo manifesta illogicità e mancanza di motivazione, contesta la sussistenza del reato di rapina impropria alla luce d iato temporale di tre ore intercorso tra il furto e la violenza, che e l’immediatezza tra sottrazione e la violenza posta in essere al fine di conse l’impossessamento definitivo della refurtiva o l’impunità.
2.2 Anche il secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, questa volta in relazione al reato di resistenza, per la ‘vor motivazionale’ sul punto della descrizione delle violenze asseritamente infe dall’imputato e sulle relative conseguenze.
2.3 Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione erronea applicazione della legge penale per il riconoscimento della aggravan teleologica a dispetto di un orientamento giurisprudenziale in senso contra ogni qualvolta la violenza sia inserita in un contesto di rapina impropria.
2.4 Con il quarto motivo, infine, si lamenta la mancanza assoluta motivazione in ordine all’aumento di pena applicato per il reato posto continuazione ex art. 81 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato in quanto fondato su motivi infondati ovvero n consentiti.
Seguendo l’ordine sopra riportato, si osserva che il primo motivo incentrato sulla richiesta di riqualificazione del fatto da rapina impropria a aggravato, attesa la mancanza di immediatezza tra sottrazione della vettura, un lato, e scoperta del furto ed esercizio della violenza dall’altro, per temporale di diverse ore tra i due momenti.
A prescindere da qualsivoglia questione temporale, che possa far dipendere la ‘immediatezza’ da uno spazio più o meno ampio tra la sottrazione del refurtiva e l’esercizio della violenza, è necessario sottolineare che i concetto è stato dalla giurisprudenza in sostanza assimilato a quello d flagranza o quasi flagranza. Si è infatti affermato che ai fini della configur del delitto di rapina impropria, il requisito della “immediatezza”, contempl dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tr sottrazione della res e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da
interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di torna possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 30775 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285038 – 02). In sostanza, si legge nell motivazione della sentenza, l’immediatezza deve intendersi, ai fini d ricostruzione dell’istituto, come equipollente della flagranza ovvero della q flagranza, cioè quella condizione che si ravvisa, come indica l’art. 382 cod. pen. allorché il sospetto viene colto nell’atto di commettere il reato ov subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offes altre persone ovvero (ancora) è sorpreso con cose o tracce dalle quali app che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. In senso analogo, Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, COGNOME Rv. 254171 – 01 e Sez. 2, n. 43764 de 04/10/2013, COGNOME, Rv. 257310 – 01.
Ed è proprio l’ultima ipotesi prevista dalla norma citata (l’esser sorpreso le tracce del reato), a caratterizzare il caso concreto, poiché dalla lettu sentenza (pg. 3) si apprende che “dall’ispezione compiuta sull’autovett Lancia Ypsilon tg EL 168 NA emergeva che il blocco accensione era stato divelto”, ineludibile traccia di una sottrazione illecita appena avve circostanza confermata dagli accertamenti che sono immediatamente seguiti e che hanno consentito di risalire e contattare la persona offesa.
D’altro canto, che il reato fosse stato commesso da poco e che COGNOME fosse nell’atto di fuggire al fine di assicurarsi il definitivo impossessamen bene illecitamente sottratto e di assicurarsi l’impunità, è confermato condotta di guida dell’imputato nel momento immediatamente antecedente al controllo su strada, occasionato proprio dalla anomala velocità e dall’altret anomalo affiancamento ad altra vettura (una FIAT 500 L, come si legge in motivazione).
Il secondo motivo non è consentito, risolvendosi nella rilettura del qua fattuale attinente al reato di resistenza.
Occorre infatti osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione (mancanza e manifesta illogicità), ha di fatto sollecitato rilettura delle prove acquisite in dibattimento in relazione al primo cap imputazione, in contrasto con il diritto vivente. Ciò perché è preclusa alla C di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisit contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una div lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatt diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex multis, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041
del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01).
Tanto più che nel caso concreto è stata pronunziata una ‘doppia conforme’ in punto di responsabilità, con adeguato richiamo del giudice di appello ai cri ed al percorso argomentativo già adottato in primo grado.
In tale condizione, ed in assenza di una effettiva carenza motivazionale (c non può certo ridursi, come pare pretendere la difesa, nella mancata indicazio dell’agente di polizia che ebbe a ricevere i calci o la spallata -pg. 5- pos non si contesta nemmeno che inseguimento e conseguente colluttazione vi siano stati) o di contraddizione, la sola via percorribile in questa sede per proc alla rivalutazione/revisione dei fatti sarebbe rappresentata dalla manif illogicità motivazionale. Tale vizio motivazionale, tuttavia, dovrebbe essere spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizi processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074) e di grad tale da costituire, per la assoluta maggioranza, se non per la totalit consociati, un incontrovertibile ed evidente salto nella consequenzialità causaeffetto o comunque nella formulazione del sillogismo nella interpretazione de fatto.
Ebbene, un vizio di tale gravità non è dato riscontrare nel caso concret dato che sia nella sentenza d’appello (a pg. 5), come in quella di primo gr (pg. 2), viene descritta compiutamente la condotta violenta posta in essere COGNOME al termine della fuga ai danni dei Carabinieri, giunti al punto da d procedere ad ammanettare l’imputato.
Anche il terzo motivo, concernente la configurabilità dell’aggravant teleologica del reato di resistenza nel caso di rapina impropria, è infondato.
Occorre riconoscere che in materia non sussiste un orientamento giurisprudenziale univoco, visto che a (numerose) pronunce in senso affermativo, principalmente -ma non solo- di questa Sezione (ex pluris, Sez.2, n. 9865 del 22/01/2021 Asseganati Rv. 280688 – 01; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019 Jakimi Rv. 276543 -01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019 COGNOME Rv. 276333 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26435 del 31/05/2005 Infurna Rv. 232004 01) se ne contrappongono alcune, anche recenti, di segno contrario.
Ebbene, senza ignorare le articolate argomentazioni poste a base delle due pronunce che rappresentano la più chiara enunciazione dell’orientamento ostativo al riconoscimento della aggravante teleologica nel caso di rapi impropria (la sentenza Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022 COGNOME Rv. 283507 – 01 e la pedissequa Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023 Magno Rv. 285247 – 01),
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questo Collegio osserva, seguendo l’orientamento maggioritario, che l questione, ivi prospettata, della duplicazione del fine di conseguire il risult reato o l’impunità attraverso la violenza, integrante sia l’elemento psicologic delitto di rapina impropria sia il contenuto dell’aggravante teleologica, in non sussiste. Il dolo specifico della rapina impropria è circoscritto fattispecie concreta, esprimendo la significanza penale della condotta al ricor di una precisa intenzione nell’esercizio della minaccia o della violenza. Tutt quando le due autonome fattispecie di reato (rapina impropria e lesioni ovver come nel caso di specie, resistenza) non si ‘compenetrano’ perché la violenza superato la soglia delle percosse, il quid pluns di violenza ha bisogno (dal punto di vista logico) di qualcosa di più che ne ‘giustifichi’ il collegamento con la Questa è l’aggravante teleologica. L’intenzione rilevante nella prima fi (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al pr reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività.
Tale ricostruzione pare idonea a superare la base argomentativ dell’orientamento minoritario che parla di arbitraria introduzione del concett ‘esorbitanza’ della violenza e che, per l’effetto, esclude il legame teleol seconda che il quantum di violenza preceda o segua la sottrazione del bene.
Infine, sulla dedotta carenza motivazionale in relazione all’aumento pena, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello (come in precedenza, secon quanto dedotto, il giudice di primo grado), si osserva quanto segue.
L’aumento di pena per il reato satellite è contenuto in termini addirit inferiori al minimo (si ricordi che all’imputato, ritenuto recidivo ex art. 99, comma, cod. pen., doveva applicarsi l’ultimo comma dell’art. 81 cod. pen., c “aumento della quantità di pena non … comunque inferiore ad un terzo del pena stabilita per il reato più grave”) e comunque ben inferiore al ‘m edittale’, di tal che il giudizio di equità formulato in primo grado e la valu di congruità e correttezza della pena complessiva (e quindi anche di quella pe reato satellite) espressa in secondo grado, appaiono sufficienti, anche alla della genericità della doglianza, a soddisfare lo standard motivazionale richi dalla giurisprudenza di questa Corte (ex pluds, Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596; Sez. 4, n. 4641 2 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 -01).
Per le ragioni indicate, il ricorso va rigettato. Al rigetto del consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il Consigliere r latore
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La Presidente