Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9030 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9030 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a XXXXXil XXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio con riferimento al diniego delle attenuanti e che lo stesso ricorso venga dichiarato inammissibile nel resto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/09/2025, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del 13/12/2024 del Tribunale di Roma, resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NOME era stato condannato alla pena tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di rapina impropria pluriaggravata (dall’essere stata la minaccia commessa da piø persone riunite, oltre che dalla recidiva reiterata specifica) in concorso (con la minorenne NOMEXXXXX) ai danni di un supermercato.
Avverso la suddetta sentenza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO,
NOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’essere stata la minaccia commessa da piø persone riunite.
Deduce che, ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante, non Ł sufficiente la mera pluralità dei soggetti presenti nel luogo del reato, ma Ł necessario che ricorra «il concreto apporto, anche solo psicologico, che la pluralità dei soggetti apporta allo svolgimento dell’azione e all’intimidazione della vittima».
La Corte d’appello di Roma avrebbe invece ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante «basandosi esclusivamente sulla mera presenza della minore quale spettatrice passiva, omette un rigoroso scrutinio della sua reale incidenza causale».
La Corte d’appello non avrebbe in particolare considerato che «la minore
XXXXXXXXXXXX era presente al momento dei fatti, ma come risulta sia dalla motivazione
dei giudici di merito che soprattutto dagli atti istruttori (dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento e narrativa contenuta nei rapporti di intervento delle forze dell’ordine), la stessa versava in uno stato di evidente disorientamento, non rivestendo alcun ruolo attivo, nØ materiale, nØ morale, in favore dell’azione criminosa posta in essere dal XXXXXXXXXX».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., e alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti dell’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.) e della lieve entità del fatto (attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza).
Dopo avere esposto che la Corte d’appello di Roma ha motivato il diniego di entrambe tali circostanze attenuanti valorizzando il fatto che il valore della merce sottratta sarebbe stato di circa € 1.500,00, il XXXXXXXXXX denuncia il travisamento della prova, atteso che, dalle risultanze processuali, sarebbe risultato che il valore della suddetta merce era invece di soli € 100,00.
Ciò sarebbe emerso, in particolare, dal verbale di arresto del 08/11/2024 – nel quale era precisato che il responsabile del supermercato NOMEX aveva dichiarato «che l’attività ha subito un maltolto odierno quantificabile in circa 100,00 € di merce» -, oltre che dal verbale di sequestro della refurtiva, dal quale si sarebbe chiaramente evinto che la stessa era costituita da beni non certamente del valore di € 1.500,00.
L’errore nel quale sarebbe caduta la Corte d’appello di Roma sarebbe probabilmente derivato dal fatto che NOMEX aveva anche dichiarato che, la settimana precedente la rapina («la scorsa settimana») aveva fatto un inventario che aveva evidenziato la mancanza di merce per un valore di € 1.500,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere anzitutto scrutinato, per ragioni che risulteranno evidenti nel prosieguo, il secondo motivo.
Tale motivo Ł manifestamente infondato.
La circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchØ non Ł configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sØ considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092-01, con la quale la Corte, in applicazione del principio, ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l’attenuante sul rilievo che l’imputato era recidivo e la vittima era ottantenne. In senso analogo: Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).
Quanto alla circostanza attenuante dell’avere cagionato alla persona offesa un danno di speciale tenuità, la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità di tale attenuante con riferimento al delitto di rapina, non Ł sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale Ł stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo , il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se
immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma ha valorizzato non solo il valore dei beni sottratti, ma anche la non occasionalitàdell’azione, atteso che il XXXXXXXXXX era gravato da diversi precedenti e da una pendenza per una rapina commessa nel 2024, e le modalità dell’azione, atteso che l’imputato aveva minacciato di accoltellare l’addetto al controllo del supermercato, elementi, quelli indicati, che escludevano sia che ricorresse una delle ipotesi di «lesività davvero minima» alle quali la stessa Corte costituzionale aveva inteso dovesse essere riservata la riduzione di pena da essa introdotta, sia – si deve ritenere – che gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la minaccia (di accoltellarla) si potessero ritenere di speciale tenuità.
La decisione della Corte d’appello di Roma di non concedere le circostanze attenuanti della lieve entità del fatto e dell’avere cagionato alla persona offesa un danno di speciale tenuità si deve pertanto ritenere riposare non sull’assunzione, quale elemento decisivo sfavorevole, del solo valore dei beni sottratti, ma anche sulla significatività degli altri elementi menzionati, così configurando un giudizio di fatto che risulta in linea con i principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione e anche esente da contraddizioni e illogicità.
Il primo motivo non Ł consentito.
Ciò, anzitutto, per carenza di interesse, atteso che: a) gli effetti negativi sul trattamento sanzionatorio della circostanza aggravante dell’essere stata la minaccia commessa da piø persone riunite sono stati totalmente elisi dal giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti dell’avere risarcito il danno (art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.) e generiche, riconosciute dal Tribunale di Roma (terzo capoverso della terza pagina della sentenza di primo grado); b) in base al divieto che Ł previsto dal quarto comma dell’art. 69 cod. pen., le circostanze attenuanti non avrebbero potuto in ogni caso essere giudicate prevalenti, essendo stata ritenuta la recidiva reiterata specifica; c) neppure Ł possibile ritenere che il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante dell’essere stata la minaccia commessa da piø persone riunite, ancorchØ i suoi effetti di aggravamento siano stati neutralizzati dall’indicato giudizio di equivalenza, qualificando comunque il fatto in termini di maggiore gravità, abbia avuto un’influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285921-01; Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 275618-02), giacchØ la pena Ł stata determinata dal Tribunale di Roma nella misura del minimo edittale quanto a quella detentiva (cinque anni di reclusione) e in misura di poco superiore al minimo edittale quanto a quella pecuniaria (€ 1.200,00 di multa, a fronte di un minimo di € 927,00 e un massimo di € 2.500,00).
Il motivo non Ł consentito, in secondo luogo, anche perchØ Ł generico e privo di autosufficienza.
Ciò in quanto il ricorrente, nel fondare le proprie censure anche sulle risultanze degli atti istruttori – in particolare, le «dichiarazioni testimoniali» e i «rapporti di intervento delle forze dell’ordine» -, in quanto asseritamente confermativi dello «stato di evidente disorientamento» nel quale si sarebbe trovata la minorenne NUMERO_CARTA e del fatto che essa non avrebbe «rivest alcun ruolo attivo, nØ materiale nØ morale, in favore dell’azione criminosa posta in essere dal XXXXXXXXXX», ha omesso di allegare tali atti al ricorso o di riportarne, nel corpo di esso, i passaggi ritenuti di rilievo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.