Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4579 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4579 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Sinnai il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME AVV_NOTAIO, che conclude per la inammissibilità del ricorso;
letti i motivi aggiunti e la memoria di replica depositati, per l’imputato, dall’AVV_NOTAIO, che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/05/2025, la Corte di appello di Cagliari, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME, confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 27/06/2023, con cui l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, veniva dichiarato colpevole dei reati ascritti e,
ritenuta la continuazione tra gli stessi e concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva e le aggravanti contestate, condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con condanna dell ‘appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.
Al riguardo il ricorrente, richiamata la giurisprudenza formatasi sull’applicazione della aggravante delle più persone riunite, rileva come le sentenze di merito descrivano una dinamica fattuale in cui la violenza, finalizzata a garantire la impunità, è avvenuta in momento e luoghi diversi, e successivi, rispetto sia alla sottrazione della refurtiva, che alla fuga del complice.
La motivazione viene quindi censurata siccome manifestamente illogica e contraddittoria, nonché viziata da errore in diritto, laddove confonde i presupposti del concorso di persone con quelli più specifici richiesti per la integrazione della circostanza aggravante e non risponde al nucleo della doglianza difensiva portata nel relativo motivo di appello.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 628, 624, 337 cod. pen., l’ erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata e connesso vizio della motivazione.
Al riguardo, dopo avere richiamato i principi di diritto enunciati in tema di integrazione del delitto di rapina impropria, il ricorrente deduce come, nella specie, non vi sia un nesso di contestualità logico-temporale e finalistica tra la sottrazione della res e la successiva violenza o minacc ia e come la Corte territoriale si sia sottratta all’onere motivazion ale che era chiamata ad adempiere.
2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione di legge e l’ omessa motivazione in relazione alla attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
In particolare, il ricorrente censura la motivazione nella misura in cui risulta apparente, siccome basata su affermazione astratta e contraria ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ricavabili anche dalla recente sentenza costituzionale n. 86/2024.
2.4. Con quarto motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 628 cod. pen., in ordine al mancato riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024.
Al riguardo rileva il ricorrente come la Corte territoriale abbia eluso il proprio dovere di valutare la sussistenza di tale attenuante, facendo generico richiamo alle condotte tenute,
indicative della spiccata capacità a delinquere dell’imputato , così omettendo di considerare i profili oggettivi del fatto, per come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui ha implicitamente giustificato il diniego della attenuante in parola sulla base della medesima argomentazione per cui è stata esclusa la attenuante comune del danno di speciale tenuità.
2.5. Con quinto motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis , 99, comma 4, cod. pen.
In particolare, il ricorrente censura come apparente e illogica la motivazione addotta per escludere un più favorevole giudizio di bilanciamento delle circostanze, siccome fondata sul divieto di cui ‘all’ultimo comma dell’art . 99 cod. pen.’ (così in ricorso), così incorrendo in errore di diritto, attesa la pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza cost. 141/2023.
La motivazione vieppiù viene censurata, siccome apparente e generica, in quanto basata solo sulle condotte indicative di spiccata capacità a delinquere, senza che siano indicati quali specifici elementi del fatto depongano per una gravità tale da impedire il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza e senza porre in comparazione elementi quali l’esiguità del danno e la minima offensività della violenza esercitata; inoltre, risulta violato, a parere del ricorrente, l’obbli go di motivazione rafforzata a fronte della specifica richiesta difensiva e della necessità di rispettare i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena.
In data 2 dicembre 2025 l’AVV_NOTAIO ha depositato motivi aggiunti, con cui argomenta ad integrazione di ciascuno dei motivi proposti col ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
In data 12 dicembre l’AVV_NOTAIO ha depositato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è generico e meramente reiterativo delle doglianze dedotte in appello e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione della norma che prevede l’aggravante delle più persone riunite .
Al riguardo si rammenta che, al fine del riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite, è richiesta la compresenza degli autori, in numero di due o più, sul luogo del delitto durante il suo svolgimento, circostanza che potenzia l’efficacia dell’azione criminosa.
Vieppiù, in tema di rapina impropria, il fatto che più concorrenti siano presenti quando è stata esercitata la violenza o la minaccia ai danni di soggetto diverso da quello nei cui confronti è avvenuta la sottrazione determina l’applicazione dell’aggravante delle più persone riunite in ragione del maggior effetto di intimidazione che la presenza di più persone esercita sul terzo intervenuto (Sez. 2, n. 40772 del 19/07/2018, Guerra, Rv. 274459 -01, che ha ritenuto l’aggravante in questione in un caso in cui l’imputato, dopo aver tentato di impossessarsi della borsetta che una donna aveva lasciato all’interno di un’autovettura, bloccato dagli inseguitori,
aveva usato violenza nel tentativo di allontanarsi a bordo dello scooter guidato dal complice, presente ai fatti e poi fuggito).
Orbene, nella specie, dalla conforme ricostruzione, operata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, risulta che il NOME ha posto in essere la condotta sottrattiva mentre il complice «vigilava sulle stradine», e che entrambi erano presenti nel momento in cui veniva attuata la prima condotta violenta ai danni dei militari che intimavano loro l’alt («All’intimazione dell’alt da parte dei milita ri il NOME ed il complice erano ripartiti a bordo della loro auto , ‘noncuranti’ del fatto che sulla loro t raiettoria fossero presenti i due militari costretti a spostarsi repentinamente verso destra per evitare di essere investiti»; vds. pag. 5 della sentenza impugnata; vds. in senso conforme pag. 6 della sentenza di primo grado).
Il complice era dunque presente al momento in cui, dopo la sottrazione del bene, veniva esercitata la prima violenza nei confronti degli operanti di p.g. (vds. ancora sentenza impugnata, pag. 7): si tratta di una ricostruzione che vede una sinergia di azioni e che evidenzia, con chiarezza, la sussistenza dell’evento circostanziale contestato, ovvero la simultanea presenza dei due concorrenti al momento di realizzazione della (prima) violenza, attuata con il mancato arresto alla intimazione dell’alt e la prosecuzione della guida sulla traiettoria dei militari.
La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed al momento della violenza o minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252518 -01, che ha affermato il principio in tema di estorsione, ma estensibile, per identità di ratio, al reato di rapina; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, COGNOME, Rv. 284041 -01; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 279022 -01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De, Rv. 276116 -01).
1.2. Anche il secondo motivo risulta generico e comunque manifestamente infondato.
Invero, il requisito dell’immediatezza della violenza o della minaccia, indicato nell’art. 628, comma 2, cod. pen., non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo temporale, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di ‘ flagranza ‘ o ‘ quasi flagranza ‘ di reato (Sez. 2, n. 12341 del 26/10/2000, Apicella, Rv. 217426 -01; Sez. 6, n. 39924 del 16/10/2008, PG in proc. Aasoul, Rv. 242412 -01; Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285038 -02, che ha precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della ‘ immediatezza ‘ , contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità).
Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, ancorando la valutazione al dato della ravvicinata sequenza temporale -senza soluzione di continuità – della sottrazione dei beni e della violenza esercitata dal NOME al fine di
garantirsi l’impunità, facendo riferimento ai concetti di flagranza e quasi flagranza e d osservando come, nel caso in esame, la sottrazione fosse avvenuta sotto la diretta osservazione dei militari che, intervenuti nella immediatezza, intimavano l’alt e verso i quali veniva immediatamente diretta la successiva azione violenta (vds. pagg. 12, 13 della sentenza impugnata).
Nessun dubbio può sussistere, poi, circa la integrazione della violenza nella condotta attuata con il tentativo di investimento dei militari, né sul maggior effetto intimidatorio derivante dalla presenza del complice anche in tale fase.
Inoltre, nel reato di rapina impropria, quando l’azione violenta è strumentale anche al conseguimento della impunità, la qualità di agente di Polizia nel destinatario della violenza, qualità nota al soggetto attivo, qualifica la direzione della volontà come strumentale al superamento dell’ostacolo consistente nella attività del pubblico ufficiale, concorrendo, pertanto, con il reato di rapina impropria, quello di resistenza a pubblico ufficiale in ragione della tutela di beni giuridici diversi (Sez. 2, n. 5576 del 04/11/2016, COGNOME, Rv. 269502 – 01; Sez. 2, n. 43364 del 21/09/2023, Ugheghele, Rv. 285194 -01). Vieppiù, nella specie la condotta violenta neppure si è esaurita nel tentativo di investimento degli agenti, ma si è sviluppata successivamente con una rocambolesca fuga, con manovre di guida azzardate e anche in violazione delle norme del Codice della strada, finalizzate ad impedire l’inseguimento, ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e creando pericolo per la sicurezza degli utenti (cfr. anche Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 -01).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi con motivazione logica, congrua e compiuta, nonché aderente alle risultanze processuali.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche del profilo argomentativo sviluppato nella memoria di replica quanto alla qualificazione giuridica dei fatti.
Va poi rilevato che il motivo pare contenere anche un profilo di censura (sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione) anche in ordine alla qualificazione come rapina impropria consumata, senza che, tuttavia, venga in alcun modo sviluppato e senza alcun confronto con la motivazione della sentenza, che ha correttamente ritenuto la rapina consumata.
Al riguardo, si rileva che, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res , mentre non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 -01; Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.). Di tale principio risulta, ancora una volta, fatta corretta applicazione (vds. pag. 13 sentenza impugnata, che dà atto di come l’intervento dei militari, teso a recuperare la refurtiva, sia avvenuto dopo che l’imputato ed il suo complice avevano sottratto l a borsa dall’auto intestata alla RAGIONE_SOCIALE).
1.3. Generico e meramente reiterativo risulta il terzo motivo di ricorso, che si appunta sul diniego della attenuante di cui all’ art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Invero, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine della esclusione della attenuante in parola, oltre al modus operandi , il pregiudizio complessivo cagionato alla persona offesa anche dalla condotta violenta (vds. pag. 15 sentenza impugnata), così dando correttamente rilievo ostativo, stante la natura plurioffensiva del delitto, e in coerenza col disposto della norma (che richiede, in aggiunta al danno patrimoniale di speciale tenuità, la speciale tenuità anche dell’evento ), a ll’evento pericoloso in rel azione alla libertà ed integrità fisica e morale del soggetto verso cui l’imputato ha indirizzato la violenza per assicurarsi il possesso del bene sottratto e procurarsi l’impunità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 02).
1.4. Il quarto motivo non è consentito.
Invero, quanto alla attenuante enucleata a seguito della sentenza cost. n. 86 del 2024, deve osservarsi come, nonostante la sentenza impugnata esponga un qualche riferimento ad essa in parte motiva per escluderne il riconoscimento, non possa ritenersi devoluta alla cognizione della Corte territoriale alcuna richiesta o doglianza sul punto.
Invero, sebbene la questione non potesse porsi al momento della redazione dell’atto di appello, siccome proposto in data antecedente alla citata sentenza costituzionale, la richiesta di applicazione della diminuente non risulta formulata in eventuali motivi aggiunti, né in sede di discussione: al riguardo, dalla lettura dei verbali (cui questa Corte ha accesso in qualità di giudice del fatto processuale) risulta esclusivamente che, alla udienza del 15 gennaio 2025, il difensore del COGNOME presentava una proposta di concordato, con rideterminazione della pena che contemplava la concessione della attenuante di speciale entità in parola, proposta che la Corte territoriale riteneva di non accogliere (al pari della proposta di concordato del AVV_NOTAIO Generale), mentre alla successiva udienza del 14 maggio 2025, a cui il processo era rinviato per discussione, il difensore concludeva riportandosi ai motivi di appello, chiedendone l’accoglimento, e, in subordine, instando per la parziale rinnovazione istruttoria.
Non risulta, dunque, previamente devoluta alla Corte di appello la cognizione relativa al riconoscimento della attenuante della speciale tenuità del fatto, con frattura della catena devolutiva che rende il motivo non consentito in questa sede.
1.5. Risulta generico e comunque manifestamente infondato il quinto motivo.
Al riguardo, si osserva che la Corte di appello, con motivazione compiuta e logica, e non contraddittoria, ha illustrato le ragioni del mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche (vds. pagg. 15 e 16); inoltre, dalla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito risultano valorizzate, in senso ostativo, «la effettiva gravità e offensività dei fatti commessi» (vds. anche pag. 7 della sentenza di primo grado), emergenti dalle modalità e circostanze della azione e dalla dinamica descritta.
D’altro canto, il motivo risulta anche manifestamente infondato nella parte in cui richiama, nella memoria di replica, la sentenza costituzionale n. 117/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza costituzionale n. 86/ 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art.
99, quarto comma, cod. pen., attesa l’estraneità al giudizio di comparazione della diminuente di creazione giurisprudenziale.
Inoltre, anche la recente sentenza n. 151/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 6 2-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., r elativamente al solo reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., rimarcando in motivazione la peculiarità della fattispecie incriminatrice che ha portato a ritenere la illegittimità della norma solo in parte qua .
Di talché corretto rimane il riferimento, nella sentenza impugnata, (anche) al divieto di un più favorevole bilanciamento con riferimento alla recidiva ritenuta nella specie, di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
1.6. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni e diversa argomentazione, comprese quelle esposte nei motivi aggiunti e nella memoria di replica.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause d’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME