Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40935 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in ROMANIA avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti di NOME, per i reati di cui agli artt. 628 e 582-585 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si invoca la riqualificazione della contestata rapina impropria in appropriazione indebita, dal momento che non sarebbe mai stata
posta in essere alcuna sottrazione, in quanto il cellulare era stato consegnato da NOME a NOME spontaneamente, onde consentirgli di chiamare il NUMERO_TELEFONO. L’imputato, infatti, in una condizione fisica compromessa, avrebbe reagito violentemente soltanto alle successive richieste di restituzione, all’unico fine di assicurarsi l’intervento dei sanitari.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce il vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni, laddove invece la obiettiva ambiguità delle plurime e contrastanti dichiarazioni della persona offesa e la conseguente incertezza ricostruttiva avrebbero imposto una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della mancata concessione del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche, data la dinamica dei fatti connotata solo dal fine di preservare la propria integrità fisica, e della ritenuta recidiva, poiché la vicenda non appariva espressione di pericolosità sociale.
La Corte capitolina ha ben chiarito come, all’esito del doppio conforme apprezzamento del compendio istruttorio da parte dei giudici di merito, la sottrazione del telefono fosse avvenuta senza il consenso del proprietario, togliendogli l’oggetto dalle mani; poi, di fronte alle sue richieste di restituzione, COGNOME lo aveva colpito con un pezzo di asfalto (p. 1-2; cfr. anche pp. 3-6 della sentenza di primo grado).
Una tale ricostruzione della vicenda preclude in questa sede di legittimità ogni valutazione in merito all’ipotesi alternativa suggerita dalla difesa, che postula necessariamente la iniziale lecita disponibilità dell’oggetto. Peraltro, chiarisce correttamente la Corte territoriale, richiamando giurisprudenza di legittimità, come, in ogni caso, il delitto di furto si sarebbe consumato anche con la sottrazione di un telefono consegnato al solo scopo di far effettuare una telefonata, in quanto ciò non avrebbe comunque conferito l’autonoma disponibilità della cosa (cfr. Sez. 4, n. 32442 del 9 giugno 2022, NOME, non massimata)
Sempre in forza delle propalazioni della persona offesa, riscontrate dalla certificazione medica e dalla testimonianza di un passante (a fronte della implausibilità del racconto dell’imputato), risulta indubitabile, per i giudici di merito, la coscienza e volontà in capo a COGNOME di colpire violentemente al volto NOME con il corpo contundente, cagionandogli una ferita lacero-contusa temporomandibolare sinistra e la frattura della mastoide destra e del naso, con prognosi di trenta giorni (p. 2 della sentenza impugnata; cfr. anche pp. 3-6 della sentenza di primo grado).
Altrettanto congrua la motivazione – di natura schiettamente di merito e dunque incensurabile in questa sede in assenza di vizi-logico giuridici – in tema di dosimetria della pena (alla luce della gravità dei fatti e dell’indole aggressiva e
violenta dimostrata dall’imputato), di applicazione della recidiva (dati i precede e la dimostrata inclinazione alla sopraffazione) e di assenza di ulteriori ragio peraltro neppure indicate dalla difesa – per concedere le circostanze di cui all’ 62-bis cod. pen.
Tutti i motivi di impugnazione sono dunque non consentiti, in quanto invocano nel giudizio di legittimità un’irrituale rilettura del materiale probato nonché generici, poiché non si misurano con le congrue valutazioni della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso il 07/09/2023