Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27744 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA,
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso di NOME NOME; l’annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche per RAGIONE_SOCIALE; inammissibilità o rigetto del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli, emessa il 15 giugno 2022, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di rapina impropria e porto in luogo pubblico di una pistola taser.
Secondo i giudici di merito, gli imputati si erano recati presso l’abitazione occupata da NOME, ex compagno e convivente della RAGIONE_SOCIALE, prelevando un televisore ed una lavatrice di proprietà del NOME, usando violenza nei confronti di NOME COGNOME, soggetto intervenuto sul luogo, al fine di assicurarsi il possesso dei beni.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1. NOME deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente ritiene che manchino gli elementi costitutivi del reato.
La Corte si sarebbe adagiata sulla sentenza di primo grado, basandosi solo sulle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE vittime, travisando le prove a proposito della proprietà dei beni sottratti in capo alla ricorrente NOME, che si era fatta accompagnare dallo NOME presso l’abitazione in cui viveva il COGNOME per ritirare beni propri, avendo ella vissu in quella casa per diversi anni quale convivente del COGNOME.
Il ricorrente NOME, inoltre, non avrebbe proferito alcuna minaccia o adottato alcuna violenza nei confronti di NOME NOME e, su tale punto, la Corte avrebbe travisato la testimonianza di COGNOME NOME, che non aveva riferito nulla in tal senso.
Nessuno dei testimoni aveva visto la pistola taser che l’imputato avrebbe utilizzato.
Non vi sarebbe stato alcun approfondimento inerente alla proprietà dei beni, che non potevano ritenersi attribuibili al solo NOME, stante il passato rapporto d convivenza tra costui e la RAGIONE_SOCIALE e lo sfratto subito da entrambi con mera assegnazione dei beni al NOME da parte dell’ufficiale giudiziario;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
Per le considerazioni espresse attraverso il primo motivo, il ricorrente sostiene che la condotta della RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata ispirata dalla volontà di entrare in possesso di beni propri e non di proprietà dell’ex convivente NOME, che non aveva dimostrato il suo titolo legittimo esclusivo, dimostrazione non esigibile per alcuno stante il lungo rapporto di convivenza tra questi e la RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che mancherebbe l’elemento soggettivo del reato di rapina in capo al ricorrente, che si sarebbe limitato ad aiutare la RAGIONE_SOCIALE nel trasporto dei beni
più pesanti, senza commettere alcuna violenza verso il NOME, così come evidenziato con il primo motivo;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità dei fatti ed al ruolo assunto dal ricorrente.
2.2. NOME NOME deduce:
violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità, intervenuta nonostante l’assenza di prova della altruità dei beni sottratti dalla ricorrente.
La ricorrente ribadisce il tema introdotto dall’imputato NOME, secondo cui i ben sottratti non potevano ritenersi di proprietà esclusiva del suo ex convivente, stante che il rapporto sentimentale con quest’ultimo era durato per venticinque anni e l’uomo non aveva fornito alcuna prova relativa all’acquisto dei beni.
Ne conseguirebbe che la condotta della ricorrente non sarebbe stata animata dall’intento di conseguire un profitto ingiusto, circostanza che escluderebbe l’elemento soggettivo del reato;
violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il concorso nel reato della ricorrente, nonché escluso l’applicazione dell’art. 116 cod. pen., tenuto conto della circostanza che l’eventuale condotta violenta era stata commessa soltanto dallo NOME, in via estemporanea, imprevedibile e dopo l’apprensione pacifica dei beni da parte dell’imputata;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
Il motivo è sovrapponibile a quello proposto da NOME;
vizio della motivazione per avere la Corte travisato le prove valorizzate ai fin del giudizio di responsabilità.
Non si sarebbe tenuto conto del verbale di sfratto redatto dall’ufficiale giudiziari che non conteneva l’espresso riferimento alla apprensione da parte della RAGIONE_SOCIALE di soli effetti personali, circostanza non dimostrata dalle dichiarazioni del su passato convivente COGNOME.
Sarebbe stata travisata la testimonianza di COGNOME NOME, che non aveva dichiarato di aver assistito ad alcuna violenza posta in essere dallo NOME;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso della ricorrente nel reato di porto non autorizzato di una pistola taser, evenienza non provata e comunque non attribuibile alla ricorrente in assenza di prova che i due imputati avessero concordato il piano criminoso;
mancanza di motivazione quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, giustificato solo con riferimento alla condotta del coimputato, non attribuibile alla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati ed in parte generici.
1.Quanto ai motivi, che possono essere trattati congiuntamente, inerenti al giudizio di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, i ricorsi tend ad offrire una diversa rivalutazione di circostanze fattuali, non consentita in questa sede, ovvero a reiterare doglianze già dedotte con l’atto di appello e che la Corte territoriale ha affrontato e risolto senza incorrere in vizi logico-ricostrutt giuridici.
1.1. In primo luogo, è provato – e neanche contestato – che i due ricorrenti, attraverso una condotta concorsuale, si erano impadroniti di due beni (un televisore ed una lavatrice), sottraendoli dall’abitazione ove risiedeva NOME COGNOME, ex convivente della RAGIONE_SOCIALE.
Tale azione sottrattiva, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito di entrambi i gradi, era avvenuta in maniera subdola, dopo che la ricorrente NOME aveva ottenuto dal custode giudiziario (NOME COGNOME) e dall’assegnatario dei beni mobili (NOME COGNOME) l’autorizzazione ad introdursi nell’appartamento dal quale la donna era stata sfrattata al solo fine di prelevare effetti personali (e non g elettrodomestici).
La RAGIONE_SOCIALE si era servita sia del di lei figlio che del ricorrente NOME facendoli entra di nascosto nell’appartamento.
Siffatto comportamento fraudolento – sul quale i ricorrenti sorvolano – unito alla mancata dimostrazione della proprietà dei beni da parte della donna ed alla reazione aggressiva del ricorrente NOME una volta che il gruppo era stato scoperto, hanno condotto il primo giudice e la Corte a ritenere, accanto alle dichiarazioni del COGNOME, che i beni non fossero di proprietà della RAGIONE_SOCIALE ma di quest’ultimo e che i due imputati avessero concertato l’azione.
Si tratta di conclusioni congrue, basate su dati di fatto non travisati e sul dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE vittime, correttamente ritenute attendibili in quant riscontrantesi a vicenda e anche attraverso elementi esterni, come l’esito della perquisizione successiva ai fatti.
1.2. La condotta minacciosa commessa dallo COGNOME contro NOME intervenuto per impedire che i due ricorrenti andassero via con i beni – è stata ritenuta provata oltre che attraverso la dichiarazione della vittima, anche dalle affermazioni della teste COGNOME, che aveva sentito alcuni improperi lanciati dall’imputato alla volta della persona offesa.
Che il ricorrente avesse minacciato NOME al fine di conseguire il possesso e l’impunità attraverso l’uso della pistola taser, è stato dedotto dalla Corte dando
attendibilità al racconto della persona offesa, arricchito da una ineccepibile valutazione logica; infatti, se ciò non fosse stato vero, quest’ultima non avrebbe mai potuto sapere che proprio una pistola di tal fatta era in possesso dell’imputato, come dimostrato all’esito della perquisizione da costui subita.
1.3. Ne consegue che, una volta ritenuta provata la sottrazione di beni appartenenti a NOME NOME, il previo concerto tra gli imputati, nonché la condotta violenta e minacciosa commessa dallo NOME per superare la resistenza del soggetto intervenuto ed assicurare i beni a sé ed alla coimputata, risulta corretta la decisione della Corte di ritenere, in punto di diritto, che si fosse trattato di rap e non di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, assunto basato, secondo la versione difensiva, dalla mancata dimostrazione, invece sussistente, della altruità dei beni sottratti.
1.4. Di tale condotta sono stati ritenuti responsabili entrambi gli imputati i concorso, avendo la Corte esplicitamente considerato sussistente, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE modalità del fatto, la comune programmazione della sottrazione da parte di costoro di beni di proprietà altrui, con l’eventuale e prevedibile uso di mezzi violenti, così come era avvenuto.
Nel che, il superamento RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, siccome volte a negare il suo concorso nel reato di rapina e nel porto della pistola taser, ovvero, subordinatamente, a richiedere l’applicazione dell’art. 116 cod. pen., istanza quest’ultima che, tuttavia, non aveva formato oggetto dell’atto di appello. 2. In ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, la Corte si è esplicitamente soffermata sulla gravità del fatto e sulla condotta violenta direttamente compiuta dal ricorrente NOME.
Tale motivazione implicitamente comporta che le attenuanti in parola non potevano essere riconosciute alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, anche tenuto conto della genericità del motivo di appello sul punto rispetto alle valutazioni del primo giudice.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.06.2024.