Rapina impropria: i limiti del ricorso in Cassazione sulla pena
La determinazione della sanzione penale e il riconoscimento delle attenuanti sono temi centrali nel diritto penale, specialmente in fattispecie gravi come la rapina impropria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla discrezionalità del giudice di merito e sui limiti del controllo di legittimità.
Il caso riguarda un imputato condannato per il reato di rapina impropria, il quale ha presentato ricorso lamentando un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. La difesa sosteneva che non fossero state adeguatamente valutate le circostanze per la concessione delle attenuanti generiche, nonostante la pena fosse stata contenuta nel minimo previsto dalla legge.
La valutazione delle attenuanti generiche
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale, non sono un diritto automatico dell’imputato. La loro concessione dipende da una valutazione complessiva del fatto e della personalità del reo. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano negato tale beneficio evidenziando la particolare destrezza nell’attività illecita e la condotta aggressiva verso gli operanti.
La Cassazione ha ribadito che, quando la motivazione del giudice di merito è ancorata a indicatori oggettivi come le modalità della condotta e i precedenti cautelari, la decisione diventa insindacabile. Non è necessario che il giudice analizzi singolarmente ogni parametro dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare gli elementi che hanno assunto un rilievo determinante nel giudizio complessivo.
Il sindacato di legittimità sulla pena
Un punto fondamentale toccato dal provvedimento riguarda l’inammissibilità dei ricorsi che si limitano a riprodurre censure già esaminate nei gradi precedenti. Se la Corte d’Appello ha risposto in modo logico e coerente alle doglianze della difesa, il ricorso in Cassazione che non introduce nuovi profili di diritto viene considerato meramente riproduttivo e, dunque, inammissibile.
La Suprema Corte sottolinea che non vi è margine per un intervento in sede di legittimità quando la pena è congruamente motivata e rispettosa dei canoni di logica. La scelta di attestarsi sul minimo edittale è già di per sé un indicatore di un trattamento non eccessivamente rigoroso, che rende ancora più difficile contestare il mancato ulteriore abbattimento della pena tramite le attenuanti.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del ricorso, ritenuto non consentito in quanto privo di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano giustificato il diniego delle attenuanti attraverso una pluralità di fattori: la violenza della condotta, la pericolosità sociale desunta da precedenti misure cautelari e la gravità intrinseca dell’azione delittuosa. Tale impianto motivazionale è stato giudicato pienamente conforme ai principi di diritto e privo di vizi logici.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel limitare l’accesso al terzo grado di giudizio quando le contestazioni riguardano esclusivamente il merito della valutazione sanzionatoria, purché quest’ultima sia sorretta da una motivazione razionale e completa.
Perché il giudice può negare le attenuanti generiche in un caso di rapina?
Il diniego può basarsi sulla gravità delle modalità della condotta, sull’aggressività mostrata verso le forze dell’ordine e sulla personalità del reo, inclusa la presenza di precedenti misure cautelari.
È possibile ridurre la pena sotto il minimo edittale in Cassazione?
No, la Cassazione non può rideterminare la pena nel merito. Può solo annullare la sentenza se la motivazione sulla sanzione è illogica o viola la legge, ma se la pena è già al minimo e ben motivata, il ricorso è inammissibile.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1528 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 4 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 23 novembre 2021 nei confronti di NOME COGNOME, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina impropria consumata, di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis cod. pen., posto che la pena – fissata già nel minimo edittale – è stata pertinentemente ritenuta congrua al fatto; inoltre, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalle modalità della condotta, dalla destrezza nello svolgimento dell’attività illecita, dalla condotta aggressiva e violenta nei confronti degli operanti e da altri indicatori relativi alla personalità e alle condizioni personali del prevenuto (soggetto già gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Milano);
ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicator anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.