Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
AMAR NOME COGNOME
nato a DAKAR (SENEGAL) il DATA_NASCITA (CUI: CODICE_FISCALE)
BIRNER NOME COGNOME
nata in UCRAINA il DATA_NASCITA (CUI: 043KDWO)
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibili i ricorsi, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO (per NOME COGNOME), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 8 novembre 2023 la Corte di appello di Trento confermava la decisione con la quale il Tribunale di Rovereto, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene
ritenute di giustizia per i reati di rapina impropria e lesione personale commessi in concorso con NOME COGNOME, separatamente giudicato.
Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
3.1. Violazione della legge penale sotto il profilo della condotta (art. 628, secondo comma, cod. pen.), vizio della motivazione e omessa valutazione di una prova.
Non si comprende per quale ragione la Corte d’appello abbia ritenuto l’imputato consapevole della sottrazione della prima power bank da parte di NOME COGNOME e di NOME COGNOME mentre egli si trovava in altro luogo e non abbia poi considerato la circostanza del rinvenimento della seconda power bank nella disponibilità dello stesso NOME, come risulta dal verbale di perquisizione.
La motivazione è anche illogica là dove ha individuato in NOME il giovane che si era impossessato della cassa acustica, omettendo di valutare un’annotazione di P.G. incompatibile con la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.
3.2. Violazione della legge penale (art. 628, secondo comma, cod. pen.) e vizio motivazionale in relazione al requisito della immediatezza.
Difetta nell’argomentazione della Corte l’indicazione del collegamento logico-temporale fra la condotta tenuta da NOME COGNOME e NOME COGNOME e la successiva reazione violenta del ricorrente, ignaro dei fatti occorsi durante la propria assenza. La sentenza ha ritenuto provata la consapevolezza in capo ad NOME della sottrazione posta in essere dai suddetti ragazzi sulla base delle loro dichiarazioni, smentite dalle risultanze probatorie.
3.3. Violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante del nesso teleologico (art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.), non essendo comprensibile come la condotta aggressiva di NOME potesse ritenersi funzionale alla realizzazione della sottrazione degli oggetti da parte di NOME e della COGNOME all’interno del negozio quando il ricorrente si trovava nel piano interrato del centro commerciale.
3.4. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione all’omesso riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.).
Il valore dei beni sottratti è contenuto e la violenza nei confronti della persona offesa non le ha cagionato grave pregiudizio.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato nei seguenti motivi.
4.1. “Travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione”, in quanto “le ricostruzioni delle fattispecie concrete effettuate dai due giudici sono del tutto divergenti non solo tra di loro ma anche con quanto realmente accaduto e riportato negli atti acquisiti nel fascicolo dibattimentale”.
Nel caso di specie NOME si era impossessato di una power bank ed era uscito dal negozio, rendendosi così responsabile di un furto consumato in concorso con NOME e la COGNOME. A tale reato seguì l’ulteriore reato di lesioni commesso dal solo NOME.
4.2. Violazione e/o erronea applicazione della legge penale circa i requisiti della immediatezza nel reato di rapina impropria.
La Corte d’appello non ha considerato che NOME era ritornato autonomamente sulla soglia del negozio della persona offesa dopo un lasso temporale e spaziale sufficiente per interrompere il nesso di causalità con la precedente sottrazione, cosicché l’episodio di lesioni è del tutto autonomo rispetto al furto ed è addebitabile solo ad NOME.
4.3. Violazione ed erronea applicazione della legge circa il requisito della quasi flagranza.
Nel caso di specie non è ravvisabile il requisito della quasi flagranza, alla luce dei principi indicati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 39131 del 2015, in quanto gli imputati sono stati arrestati dopo oltre tre ore dai fatti senza che vi fosse stato alcun inseguimento da parte della persona offesa e della polizia giudiziaria.
4.4. Omessa pronuncia sugli specifici motivi di appello e “omessa valutazione del materiale probatorio sottolineato dalla difesa”, non avendo la Corte territoriale risposto a quanto dedotto con il gravame.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il difensore di NOME hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
2. Ricorso COGNOME.
2.1. Il primo motivo è generico perché in larga parte non si confronta con le specifiche e concordanti argomentazioni svolte nelle sentenze di merito in ordine alla ricostruzione della intera vicenda che la difesa descrive e considera in modo parcellizzato.
A questo proposito è sufficiente evidenziare che il ricorrente oblitera le decisive risultanze delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, “dalle quali si rileva chiaramente come i tre giovani siano entrati dentro il negozio e, collaborando tra loro, abbiano sottratto tre oggetti dagli espositori, occultandoli nel loro vestiario” (pag. 4 sentenza di primo grado, sulla base di un’annotazione di P.G. acquisita su accordo delle parti) e che la cassa acustica “veniva prelevata dalla ragazza bianca e passata a quello con lo zainetto che se la infilava nei pantaloni” (così riferisce la persona offesa nel verbale di ricezione di denuncia acquisita sull’accordo delle parti, allegata al ricorso).
La circostanza che la seconda power bank sarebbe stata trovata in possesso di NOME è stata dedotta dalla difesa per la prima volta con il ricorso e sarebbe dimostrata dall’elenco degli oggetti dallo stesso detenuti al momento dell’ingresso in carcere, come da documento allegato al ricorso. Tuttavia, non vi è prova della identità fra detta power bank e quella sottratta nell’esercizio commerciale (che NOME, ben avrebbe potuto prelevare per poi disfarsene durante la fuga, così come fece con la cassa acustica, poi recuperata), ma soprattutto – anche accedendo alla (nuova) prospettazione difensiva – ciò non avrebbe alcun rilievo, stante l’azione concorsuale posta in essere dai tre.
Va ribadito, infatti, che la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso non presuppone necessariamente un previo concerto o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui o la convergenza psicologica sull’evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente, per contro, che l’apporto di chi coopera sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo riveste l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che si verifica quand le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773; Sez. 1, n. 27894 del 15/02/2019, COGNOME, Rv.
276820; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089).
2.2. Manifestamente infondata è la deduzione sulla mancanza di immediatezza fra sottrazione e violenza, considerato che, avuto riguardo a detta nozione, la violenza o la minaccia possono realizzarsi pure in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 273617; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 257310; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, COGNOME, Rv. 244821).
Nel caso di specie trascorsero pochi minuti fra la sottrazione dei beni e la violenta reazione di NOME, tornato sul posto.
2.3. È generica e priva di fondamento la doglianza con la quale la difesa ha censurato l’applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico per il reato satellite di lesione personale, risultando evidente – nella conforme ricostruzione in fatto dei giudici di merito – che la reazione violenta di NOME fu finalizzata a conseguire il profitto del reato e anche a conseguire l’impunità.
2.4. L’ultimo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito richiamato e correttamente applicato il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che quanto sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che l’attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 284868; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, COGNOME., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755).
Nel caso di specie la violenza esercitata dall’imputato fu “rilevante e sproporzionata, avendo egli tentato di far cadere al piano inferiore dell’edificio la persona offesa e avendola spinta contro la vetrata dell’ascensore in modo
energico, tale da determinare la rottura della vetrata” (pag. 5 della prima sentenza), provocandogli così lesioni giudicate guaribili in sette giorni, con un pregiudizio che nel suo complesso si è rivelato “particolarmente grave” (pag. 12 della sentenza impugnata).
3. Ricorso COGNOME.
3.1. Il primo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità, è privo di ogni fondamento.
Nella ricostruzione dei fatti da parte dei due giudici di merito non è ravvisabile alcuna difformità né è rinvenibile alcun travisamento della prova, vizio che vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica di conformità delle rappresentazioni dell’elemento probatorio nella motivazione e nel relativo atto del processo per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
Invero, il vizio radicale che connota il ricorso è desumibile dalla stessa rubrica del motivo, nel quale viene evocato un “travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione” e non già delle prove, la cui rilettura la ricorrente ha inammissibilmente sollecitato, in quanto è preclusa a questa Corte la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217).
3.2. Il secondo motivo, relativo al requisito della immediatezza, è manifestamente infondato per le ragioni in precedenza indicate esaminando l’analogo motivo presentato dal coimputato COGNOME (sub 2.2.).
3.3. Non è consentita in questa sede, evidentemente, la doglianza proposta con il terzo motivo sulla legittimità dell’arresto in flagranza, considerato che la difesa, per contestarla, avrebbe dovuto proporre a suo tempo ricorso per cassazione contro l’ordinanza di convalida del G.i.p., ai sensi dell’art. 391, comma 4, del codice di rito.
3.4. L’ultimo motivo è del tutto generico, non avendo specificato a quali censure l’ampia e puntuale sentenza impugnata non avrebbe dato risposta.
Va ribadito sul punto che la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente
della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015 B., Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; da ultimo v. Sez. 5, n. 20138 del 21/02/2024, Terrazzino, non mass.).
Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.