Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, richiamandosi alla memoria scritta già depositata;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata in data 26/07/2024;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari emessa in data 09/06/2020 che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di rapina impropria consumata il giorno 27/07/2012 ai danni di NOME, con irrogazione della pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, previa disapplicazione della contestata recidiva e riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo, il secondo ed il terzo motivo – che possono essere illustrae congiuntamente in quanto tra loro collegati – si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto contestato in furto tentato o, quantomeno, in rapina impropria tentata anziché consumata.
Rileva il ricorrente che il fatto sottoposto a giudizio avrebbe dovuto essere ricondotto nello schema legale del tentativo di furto o comunque del tentativo di rapina impropria, con conseguente estinzione dell’illecito così alternativamente riqualificato per intervenuta prescrizione, maturata prima della pronuncia di secondo grado.
La Corte di appello ha totalmente omesso di pronunziarsi in ordine a tale causa estintiva invocata sia dalla difesa che dalla Procura generale; carente se non addirittura graficamente inesistente, e comunque contradditorio ed illogico è il costrutto argonnentativo in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che, dopo il prelevamento delle bottiglie, NOME era stato fermato dagli addetti alla sicurezza ed aveva restituito le stesse senza usare alcuna violenza, quindi era scappato a piedi; solo dopo un considerevole lasso di tempo e quando ormai le ricerche volte al suo rintraccio si erano concluse, era ritornato nei pressi del supermercato allo scopo di recuperare
la propria auto. L’imputato non ha dunque messo in atto alcuna violenza per assicurarsi i beni sottratti e tantomeno allo scopo di garantirsi l’impunità della quale si era già assicurato riuscendo a scappare dal supermercato dopo avere restituito le bottiglie e a sottrarsi agli inseguitori; ad ogni buon conto, difett necessario rapporto di immediatezza tra la sottrazione e la violenza atteso che il tentativo di investimento della NOME è avvenuto in un contesto fattuale del tutto estraneo alla sottrazione delle bottiglie e alla successiva fuga. Nel caso di specie si configura pertanto il reato di tentato furto, in ogni caso il fatto va ricondot all’ipotesi di tentata rapina impropria non essendosi verificato alcun impossessamento della res.
2.2. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il diniego della diminuente è fondato su una motivazione di mero stile che richiama la gravità della condotta ed i precedenti penali dell’imputato, senza considerare l’atteggiamento collaborativo e resipiscente mostrato dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso.
L’art. 87 comma 6-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che il deposito telematico degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.
L’art. 87 bis, comma 1, ultima parte del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che il deposito telematico degli atti è tempestivo quando eseguito entro le ore 24.00 del giorno di scadenza, tale disposizione non rinvia, in parte qua, all’art. 172, comma 6, cod proc. pen. a mente del quale il termine si considera scaduto, nel momento in cui, secondo i regolamenti interni, l’ufficio viene chiuso al pubblico.
Nel caso di specie l’atto di impugnazione è stato inviato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario ed è st “accettato” dal sistema ricevente il 28 marzo 2024 alle ore 21.19 e cioè entro la fine dell’ultimo giorno utile per il deposito, ancorchè in orario di chiusura dell cancelleria la quale pertanto lo registrava il giorno successivo con attestazione di “pervenuto” il giorno 29 marzo.
Infondati sono i primi tre motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. Le censure in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in tentato furto per difetto del requisito della immediatezza tra la sottrazione e la violenza adoperata e, conseguentemente, alla omessa declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione non sono meritevoli di accoglimento.
Questa Corte – in relazione alla nozione di “immediatezza” – ha, in più occasioni, affermato che si configura rapina impropria anche quando la violenza o la minaccia siano realizzate in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, poiché non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse condotte intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, una situazione di quasi flagranza e tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità; pertanto, il requisito della “immediatezza”, richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma va posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l’impunità» (cfr., Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, COGNOME, Rv. 244821; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, COGNOME, Rv. 254171; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 257310; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2 n. 30775 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 28503802).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello laddove ha escluso la qualificazione del fatto contestato in termini di furto tentato e conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità per decorso del termine di prescrizione.
I giudici di secondo grado, con una lettura aderente al materiale probatorio e priva di manifeste illogicità, hanno in primo luogo ricostruito la vicenda sul piano fattuale dando conto che l’imputato, dopo essere stato fermato, una volta superata la barriera delle casse, dal responsabile del supermercato successivamente alla sottrazione di alcune bottiglie di liquore, aveva estratto tale merce dallo zaino ove era stata occultata e poi si era dato a precipitosa fuga, inseguito invano dal personale dell’esercizio; tuttavia, dopo soli 10-15 minuti (come riferito dai testimoni COGNOME e COGNOME) era tornato nei pressi dell’esercizio per recuperare la propria auto ed aveva usato violenza tentando di investire la stessa COGNOME NOME, dipendente del supermercato, la quale aveva cercato di fermarlo dopo che le era stato segnalato da una cliente la presenza sul posto dell’uomo “che stavano seguendo”.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il giudice di secondo grado ha puntualmente e correttamente motivato rispetto alle censure mosse dall’appellante in punto di mancata riqualificazione giuridica del fatto in tentato furto rilevando, da un lato, che il tentativo di investimento della NOME (e cioè di colei che si era accorta che l’imputato, autore della sottrazione delle bottiglie avvenuta 10-15 minuti prima e non già a distanza di 40 -60 minuti, come sostenuto nell’atto di appello, era tornato sul luogo del fatto per riprendersi l’auto dopo una momentanea fuga a piedi) aveva rappresentato un’azione violenta univocamente finalizzata a guadagnarsi l’impunità e, dall’altro, che tra la sottrazione della merce e la condotta violenta era intercorso un arco temporale tale da integrare i requisiti della quasi flagranza e quindi da non interrompere il nesso di contestualità tra le due azioni, essendo evidente che il tentativo di investimento della NOME era eziologicamente collegato alla azione predatoria commessa nei minuti precedenti e finalizzati a guadagnarsi l’impunità.
Rispetto a tale costrutto argomentativo il cui presupposto (emerso dal racconto di due testimoni) è quello di un brevissimo intervallo di tempo (pari a pochi minuti) trascorso tra la sottrazione delle bottiglie e la condotta violenta, i ricorrente non si confronta sostenendo, anche in questa sede, la tesi di un lasso temporale “considerevole” intercorso tra l’azione predatoria ed il tentativo di investimento che, tuttavia, non risulta dalle risultanze probatorie.
2.2. Infondata è anche l’ulteriore censura relativa alla mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria e, conseguentemente, alla omessa declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine massimo di prescrizione.
Ai fini dell’esatto discrimine tra la fattispecie di rapina impropria consumata e quella tentata va richiamato il principio di diritto affermato dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 secondo cui la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra il verificarsi dell’impossessamento richiesto, invece per quella propria; è configurabile l’ipotesi tentata nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Quanto alla configurazione della “sottrazione” – da intendersi come mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso – va ricordato l’orientamento di legittimità secondo cui per la sua sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente
impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2 n. 15584 del 12.2.2021, COGNOME, Rv. 281117)
Di tali principi ha fatto buon governo la Corte di appello che nella sentenza impugnata ha puntualmente motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in rapina impropria consumata (per la quale non erano decorsi i termini massimi di prescrizione) osservando come dalla ricostruzione fattuale la sottrazione delle bottiglie di liquore era stata effettivamente portata a compimento atteso che l’imputato aveva prelevato dagli scaffali espositivi del supermercato le bottiglie riponendole all’interno di uno zaino ed aveva superato la barriera delle casse senza effettuare il pagamento, venendo poi fermato dal responsabile dell’esercizio che, avendo notato l’asportazione e il relativo occultamento, era uscito dal punto vendita per allertare le forze dell’ordine e poi era rientrato bloccandolo e recuperando la merce, intervento che aveva impedito non l’apprensione del bene (e, cioè, la sottrazione), bensì l’impossessamento.
Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale ha negato la diminuente in questione e ha motivato tale diniego in ragione della mancanza di elementi positivi e della ricorrenza, di contro, di dati di segno negativo ostativi ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, individuati nella entità del fatto e dei precedenti penali.
In tal modo si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte per il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14/09/2024