Rapina impropria: la violenza con la portiera del furgone
La distinzione tra furto e rapina impropria rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Spesso il confine tra le due fattispecie è segnato dalle modalità con cui l’autore del reato cerca di assicurarsi il bottino o la fuga. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’uso di un mezzo meccanico per colpire la vittima configuri pienamente il reato più grave.
Il caso e la dinamica del fatto
La vicenda trae origine da un episodio di sottrazione di beni in cui l’imputato, nel tentativo di allontanarsi rapidamente dal luogo del delitto, ha utilizzato la portiera di un furgone per colpire la vittima. Tale azione ha causato una frattura alla persona offesa, configurando anche il reato di lesioni personali. In sede di merito, l’imputato era stato condannato per rapina impropria e lesioni.
La difesa ha proposto ricorso lamentando una violazione di legge. Secondo la tesi difensiva, il fatto avrebbe dovuto essere derubricato in furto, poiché non vi sarebbe stato un contatto fisico diretto tra l’aggressore e la vittima. Si sosteneva, in sostanza, che la spinta con la portiera non potesse essere equiparata alla violenza tipica prevista per il delitto di rapina.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente l’impianto accusatorio. La Corte ha evidenziato che la violenza necessaria per integrare la rapina impropria non richiede necessariamente un contatto fisico ‘corpo a corpo’. L’impiego di un oggetto, come la portiera di un veicolo in movimento, per esercitare forza fisica contro una persona costituisce una forma di violenza idonea a ledere l’integrità altrui.
L’elemento determinante è la finalità dell’azione: la violenza è stata esercitata immediatamente dopo la sottrazione per conseguire l’impunità. Questo schema ricalca perfettamente la previsione dell’articolo 628 del codice penale, rendendo irrilevante la mancanza di un contatto manuale diretto.
Implicazioni pratiche della sentenza
Questa pronuncia rafforza l’orientamento giurisprudenziale che tutela la vittima da ogni forma di aggressione strumentale alla fuga del reo. Per i cittadini e gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: qualsiasi atto di forza fisica, anche se mediato da strumenti o veicoli, trasforma un reato contro il patrimonio in un ben più grave delitto contro la persona e il patrimonio.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che i ricorsi che si limitano a riproporre questioni già ampiamente analizzate e respinte nei gradi di merito, senza apportare nuovi elementi critici, sono destinati alla declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale. I giudici hanno rilevato che la sentenza di appello era già congruamente motivata, avendo evidenziato il nesso causale tra la condotta dell’imputato e le lesioni subite dalla vittima. La violenza è stata considerata lo strumento diretto per garantire la fuga, elemento che caratterizza la rapina impropria rispetto al furto semplice o aggravato.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha messo fine alla controversia confermando che la sicurezza e l’integrità fisica della persona prevalgono sulle sottili distinzioni tecniche sollevate dalla difesa. La condotta di chi usa un veicolo come ‘arma’ per fuggire dopo un furto non può godere di sconti di pena, venendo punita con il rigore previsto per la rapina.
Quando un furto diventa rapina impropria?
Il furto si trasforma in rapina impropria quando l’autore usa violenza o minaccia subito dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso del bene o l’impunità.
La violenza deve essere necessariamente un contatto fisico diretto?
No, la violenza può essere esercitata anche attraverso l’uso di oggetti o mezzi meccanici, come la portiera di un furgone, se finalizzata a colpire la vittima.
Cosa rischia chi presenta un ricorso giudicato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1818 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1818 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 3 febbraio 2021, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizi motivazione nell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di rapin invoca la derubricazione in furto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatame vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in par pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato l’impiego d violenza da parte del prevenuto, consistita nella spinta con la portiera del furgone, e testimo dalla frattura occorsa alla vittima, al fine di conseguire l’impunità per la precedente sott secondo lo schema della rapina impropria, a nulla rilevando l’assenza di un contatto diretto l’imputato e la persona offesa);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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