Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41155 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41155 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena in mesi cinque e giorni 28 di reclusione ed € 92,00 di multa. Rigetto nel resto;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale felsineo che ha condannato l’imputato alla pena di un anno, cinque mesi e 23 giorni di reclusione (oltre alla multa) perchØ ritenuto responsabile del reato di rapina impropria (art. 628, secondo comma, cod. pen.) ai danni di un supermercato e del personale che in esso operava.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi.
2.1 Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione all’art. 628 cod. pen..
Si lamenta nel ricorso che il giudice, in contrasto con l’unanime orientamento di legittimità, abbia ritenuto la condotta (asseritamente) violenta eziologicamente connessa all’allontanamento, mentre il lasso di tempo trascorso tra le due fasi fu tale da interrompere l’unitarietà del fatto. In sostanza, lo iato temporale tra apprensione ed allontanamento (e successiva violenza) consente di qualificare la condotta, dal punto di vista giuridico e penale solamente come tentativo di furto (reato per il quale manca, tuttavia, la querela). Il carrello, con i beni collocativi, non ha ‘passato’ le casse (pg. 4), essendo stato abbandonato dal COGNOME all’interno del negozio (pg. 7) al momento dell’allontanamento volontario.
2.2 Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen..
La Corte d’appello non ha differenziato le condotte di sottrazione della cosa altrui e di
impossessamento. COGNOME ha abbandonato il carrello con la merce all’interno dell’esercizio commerciale, ‘all’interno della barriera casse’, limitandosi ad allontanarsi verso l’uscita. Conseguentemente non essendovi stato alcun impossessamento, ed anzi essendo la condotta di sottrazione della merce avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, senza passaggio delle casse, la condotta va riqualificata nella fattispecie di tentativo.
2.3 Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen. ed art. 628 cod. pen.), nonchØ carenza di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione al diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto.
2.4 Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen., artt. 58 e 59 l. 689/81, nonchØ art. 545 bis. proc. pen.), nonchØ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione al diniego della pena sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile per plurime ragioni.
Innanzitutto, esso Ł intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall’esame dell’atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono, in larga parte, nulla piø che la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianze presentate alla Corte d’appello.
Va infatti considerato che si Ł in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito vanno lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). E’ allora evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in tale ipotesi, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed Ł quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
2. Oltre a ciò, i motivi di ricorso sono in larga misura manifestamente infondati, in quanto basati su ricostruzioni giuridiche o fattuali rispettivamente non corrette o non corrispondenti a quanto accertato dalle sentenze di primo e di secondo grado.
Ci si riferisce, in particolare, al primo ed al secondo motivo che, sviluppando argomentazioni interconnesse, debbono essere trattati unitariamente.
Va in primo luogo confutata la asserzione difensiva (che si ritrova sia a pg. 3 che a pg. 10) secondo la quale il carrello dell’imputato non avrebbe oltrepassato la barriera delle cassa, con conseguente interruzione dell’azione illecita, che, quindi, secondo la tesi difensiva, non sarebbe evoluta nØ in rapina nØ in furto consumato (per cui, peraltro, non vi
sarebbe la querela).
Quella proposta dalla difesa Ł un’errata metonimia, figura retorica che, con la sostituzione di un termine (carrello) ad un altro (il contenuto del carrello), prossimo al primo, mira a trasferirne altresì il significato. Nel caso di specie, tuttavia, Ł irrilevante che il carrello fosse rimasto al di qua o al di là delle casse, essendo per contro pacifico che il contenuto (incluso quanto sottratto indebitamente e non esibito alle casse) avesse superato tale soglia.
Sul piano giuridico, peraltro, la circostanza Ł priva di rilevanza, giacchØ, nel quadro della rapina impropria, la sottrazione della res , anche senza impossessamento, Ł sufficiente per la commissione del reato, se seguita dalla violenza, come avvenuto nello specifico. Ove sia avvenuta la sottrazione, non vi Ł piø spazio per parlare di tentativo.
Infatti, come ribadito anche recentemente (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283847 – 01) da questa stessa Sezione, con orientamento che si intende confermare, per potersi parlare di tentativo, nel caso di rapina impropria, Ł necessario che, iniziata l’azione con atti idonei, univocamente diretti al fine predatorio, la sottrazione non abbia luogo, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’imputato. Nel caso citato, i malintenzionati avevano fatto ingresso nell’appartamento in cui intendevano portare a termine ‘il colpo’ ma erano stati interrotti prima di poter sottrarre alcunchØ.
Per contro, COGNOME ebbe modo e tempo di apprendere, sottraendola così alla disponibilità del supermercato, pur senza definitivamente impossessarsene, la mercanzia descritta nell’imputazione.
Ad analoghe conclusioni porta l’analisi del primo motivo di ricorso, incentrato su una inammissibile parcellizzazione delle varie fasi in cui la azione si Ł dipanata.
Asserire che l’agito delittuoso si fosse concluso, al piø, con l’abbandono della mercanzia alle casse, gesto idoneo – si sostiene – ad iniziare una nuova serialità indipendente, significa obliterare il fatto che tale abbandono fu necessitato dall’esigenza di guadagnare, attraverso la fuga, l’impunità.
La norma incriminatrice (art. 628, secondo comma, cod. pen.), infatti, recita: ‘alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sØ o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sØ o ad altri l’impunità’.
Ebbene, a prescindere da qualsivoglia questione temporale, che possa far dipendere la ‘immediatezza’ da uno spazio piø o meno ampio tra la sottrazione della refurtiva e l’esercizio della violenza, Ł necessario sottolineare che il citato concetto temporale Ł stato dalla giurisprudenza in sostanza assimilato a quello della flagranza o quasi flagranza. Si Ł infatti affermato che ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della “immediatezza”, contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 – 02). In sostanza, si legge nella motivazione della sentenza, l’immediatezza deve intendersi, ai fini della ricostruzione dell’istituto, come equipollente della flagranza ovvero della quasi flagranza, cioŁ quella condizione che si ravvisa, come indica l’art. 382 cod. proc. pen. allorchØ il sospetto viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero, subito dopo il reato, Ł inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero (ancora) Ł sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. In senso analogo, Sez. 2, n. 40421 del
26/06/2012, Zappalà Rv. 254171 – 01 e Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, NOME, Rv. 257310 – 01.
Alla luce di tale ricostruzione dell’istituto, Ł indubbio che nel corso dell’intero dipanarsi della vicenda, l’imputato sia stato tenuto sotto ‘l’occhio’ del personale di vigilanza, cioŁ della persona offesa, ciò che integra, una delle ipotesi previste dalla legge (‘inseguito … dalla persona offesa’) per integrare la quasi-flagranza e, di conseguenza, l’ipotesi della rapina impropria.
Manifestamente infondati sono, infine, i due motivi di ricorso che si riferiscono al diniego di sostituzione della pena ed al rigetto dell’istanza di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità della rapina, introdotta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. n. 86/2024).
¨ sufficiente, sul punto, ricordare che il trattamento sanzionatorio, sotto tutti gli aspetti, dalla valutazione e comparazione delle circostanze, al riconoscimento della continuazione, dalla dosimetria sanzionatoria alle ipotesi sostitutive, rientra nel dominio discrezionale del giudice di merito, le cui valutazioni, se espresse in motivazioni immuni da contraddizioni o da manifeste illogicità, si sottraggono al vaglio di legittimità.
Nel caso concreto, su entrambi gli aspetti menzionati, la Corte d’appello, a pg. 4, ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni della propria decisione. Da un lato, ha indicato i pesanti precedenti (tre per furto, cinque per rapina ed uno per lesioni) come preclusivi alla sostituzione, che evidentemente, alla luce della condotta di vita anteatta dell’imputato, sarebbe una profezia abortita prima di nascere. Per altro lato, ha ritenuto la durata della rapina, interrotta solo dall’arrivo delle Forze dell’Ordine, incompatibile con l’attenuante della lieve entità del reato.
Si tratta, all’evidenza, di due spiegazioni del tutto adeguate ed immuni da manifeste illogicità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME