Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40324 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40324 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAUREANA CILENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le note conclusive nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE, con le quali l’AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in data 8/6/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabili espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in data 10/12/2021 in ordine al concorso un tentativo di rapina impropria commessa materialmente da NOME ed COGNOME NOME e da altri rimasti ignoti, ed ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Le due sentenze di merito hanno riconosciuto che sei persone, tra le quali i due NOME avevano tentato di asportare un apparecchio bancomat dalla filiale di un istituto di cred utilizzando come “ariete” un carro attrezzi provento di furto, il cui cavo di recupero s però, rotto. L’intervento dei carabinieri aveva determinato, quindi, la fuga degli autori mat del fatto a bordo di un’autovettura Fiat Punto procurata loro dal Mastella, fuga poi conclusas seguito di un tamponamento con l’autovettura inseguitrice.
Il RAGIONE_SOCIALE ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogi della stessa, per essersi riconosciuto il concorso del ricorrente nell’azione criminosa degli au materiali del fatto sulla base di una non provata cessione dell’autovettura Fiat Punto d Mastella a coloro che hanno tentato un furto dell’apparecchio ATM e che poi si sono dati alla fuga a bordo della stessa vettura: assume il ricorrente che difetterebbe qualsiasi prova del consegna dell’autovettura ad opera del Mastella, né della sua consapevolezza dell’uso che ne sarebbe stato fatto, elementi che non potevano desumersi da una conversazione intercettata diversi mesi dopo i fatti, ormai di dominio pubblico, nel corso della quale il Mast riconosceva che altri avevano fatto “quel che dovevano fare”.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenuta la violenza nell’azi commessa dai correi del ricorrente dandosi alla fuga a bordo della Fiat Punto predetta.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuto il concorso anomal del COGNOME desumendo l’adesione di questo al programma criminoso dei correi sulla base di un’affermazione intercettata due mesi dopo i fatti e senza alcuna verifica della prevedibilità delitto poi da questi realizzato, più grave di quello programmato.
2.4. Violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento alla ritenut sussistenza dell’aggravante della minorata difesa vizio di motivazione per essersi riconosciut l’aggravante della minorata difesa unicamente in virtù della commissione del fatto “in tempo d notte”.
Il P.G. ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissib il ricorso.
La difesa ha replicato con memoria scritta in data 2/5/2023, insistendo sui motivi d ricorso.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigetta ricorso, e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, per la fondatezza del secondo motivo d impugnazione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una “rilettura” de elementi di fatto posti a fondamento della decisione alternativa a quella della senten impugnata, sollecitando una rivisitazione degli stessi che esula dai poteri della Cort cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di me senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, 6402, riv. 207944).
La sentenza impugnata, infatti, senza incorrere in contraddittorietà o vizio logico alcu ha dato adeguatamente conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto pienamente provato il contributo causale offerto dal COGNOME all’azione dei correi fornendo loro un veic appositamente selezionato e dedicato alla commissione dei fatti per cui si procede, utilizza dagli autori materiali per procedere, con la targa posteriore occultata per impedir l’identificazione, ad una perlustrazione dei luoghi che, poi, al momento dell’esecuzione d reato hanno raggiunto con lo stesso mezzo, utilizzato anche per la fuga dopo l’intervento de carabinieri.
Emerge altresì dalle sentenze di merito che il COGNOME aveva acquistato l’autovettura parola per interposta persona – COGNOME NOME – dal precedente proprie1:NOME, modo da sfruttare l’intestazione del veicolo a terzi a tutela degli autori materiali, e son ricordati anche i dialoghi intercettati tra il COGNOME ed il NOME, al quale significativ primo suggeriva come comportarsi con i verbalizzanti per allontanare da sé sospetti di coinvolgimento nell’azione delittuosa, a tal proposito riferendo anche che con la vettura di si tratta “hanno fatto quel che dovevano fare”: contrariamente all’assunto del ricorren pertanto, la sentenza impugnata non desume il suo concorso nel rea1:o contestato soltanto da quest’ultima affermazione, bensì da un complesso di convergenti elementi, tra i quali vengono anche ricordati l’inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dal ricorrente e la plura contatti telefonici di questo con i fratelli COGNOME, nel periodo immediatamente preceden fatti di cui si tratta.
Sotto tale profilo, pertanto, il primo motivo di ricorso è anche aspecifico, per la mancan di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 4, :29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Se 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
A fronte di un ricorso in appello con il quale il ricorrente contestava specificamente pot riconoscere, nella condotta dei correi datisi alla fuga, la violenza necessaria ad integr tentativo di rapina impropria, non potendosi certo attribuire alla fuga in sé i connot violenza, il percorso argomentativo della sentenza impugnata appare inadeguato, in quanto si limita ad una descrizione sommaria dell’azione criminosa, insufficiente a far riconosce l’elemento di cui si tratta: la sentenza impugnata riferisce genericamente di “una artico fuga” della Fiat Punto per oltre quattro km., “ponendo in essere manovre pericolose per la circolazione stradale, per gli utenti della strada e per gli operanti”, senza però in alcun specificare in cosa siano consistite tali “manovre pericolose”, fino ad affermare che gli opera proprio “per fermare la fuga e le pericolose manovre di giuda”, in alcun modo descritt “hanno dovuto esplodere un colpo di arma da fuoco per dissuadere i fuggitivi dall’azione intrapresa”, con una descrizione che sembra lasciar intendere che siano stati gli operant durante l’inseguimento, ad esplodere un colpo di arma da fuoco in direzione dell’autovettura degli inseguiti, non si comprende se a scopo intimidatorio o di altra natura, ma comunque tal da non consentire di comprendere quale sia stata la violenza dei fuggitivi evidenzia dall’esplosione di tali colpi.
Allo stesso modo, la sentenza non descrive come si sia verificato “l’impatt (dell’autovettura dei fuggitivi: n.d.e.) con l’auto di servizio”, per di più riferendo di que contesto dove l’autovettura di servizio appariva inseguire la Fiat, sicché non si comprende s tale impatto sia stato cagionato dai Carabinieri per fermare l’auto dei fuggitivi, o da q ultimi arrestando improvvisamente il loro veicolo o perfino, volontariamente, con u improvviso cambio di manovra volto a fermare gli inseguitori.
In considerazione dell’insufficiente descrizione delle modalità di fuga degli autori tentativo di appropriazione dell’apparecchio ATM, descrizione che, invece, deve riteners determinante ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnat annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio punto, dovendosi ritenere in esso assorbite le residue censure di cui agli ultimi due motiv ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.