Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30536 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato in Marocco il 12/02/1989 NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato in Marocco il 08/10/1990
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi . ; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei, ricors:;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 18 dicembre 2023, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al concorso nei reati di tentata rapina impropri resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale nei confronti degli appartenenti al corpo dei Carabinieri che li avevano arrestati dopo una rocambolesca fuga susseguita al fatto di essere stati scoperti mentre uno di loro si era introdotto all’interno di un’area recint privata per commettere un furto.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di tentata ra impropria.
La Corte di appello non avrebbe valutato l’assenza di elementi dimostrativi della circostanza che il soggetto che aveva scavalcato la recinzione delimitante la proprietà della persona offesa avesse avuto l’intenzione di asportare beni non suoi commettendo un furto. Mancherebbe ogni prova della volontà di sottrazione e impossessamento.
Neppure il richiamo al ritrovamento di arnesi atti allo scasso servirebbe ad avallare l ricostruzione operata dalla sentenza, dal momento che tali arnesi erano stati reperiti all’interno del veicolo datosi alla fuga ma non era emersa la circostanza che fossero stati utilizzati dal soggetto che si era introdotto all’interno dell’area privata.
Sicché, il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di violazione di domici di cui all’art. 614 cod. pen.
Al più, non potendosi avere, per la mancata sottrazione di beni, un tentativo di rapin impropria, avrebbe dovuto semmai ritenersi che si fosse trattato di un tentativo di fur seguito da violenza o minaccia nei confronti dei carabinieri;
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubbl ufficiale, essendosi trattato di mera resistenza passiva, non avendo la fuga con l’automobile causato alcun pericolo, essendosi verificata in luogo non abitato ed in orario notturno;
violazione di legge per avere ritenuto NOME responsabile anche del reato di lesione personale di cui al capo 3), da lui non commesso nei confronti dei carabinieri intervenuti e non contestatogli a titolo di concorso, essendo l’imputato rimasto distante d luogo del fatto, all’interno dell’automobile da lui condotta e fermata dai carabinieri, si non avrebbe potuto prevedere quale condotta avrebbero adottato i correi fuggiti a piedi e poi fermati dai carabinieri con i quali vi era stata la colluttazione causativa delle les cui al capo 3.
Non vi sarebbe stato nessun nesso causale e nessuna condivisione psicologica dell’evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi: lo`rnammissibil( perché propost con motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute dai giudici di merito, sicché la censura ancora in proposi coltivata in ricorso è del tutto ultronea.
In ordine al secondo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto – particolarm calzante rispetto al caso concreto secondo il quale, è configurabile il tentativo di rap
impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283847-01).
La Corte di appello, con ricostruzione in fatto non più rivedibile in questa sede in quant non manifestamente illogica e per questo inerente al merito del giudizio, ha ritenuto che l’intento di uno degli agenti, che aveva agito in concorso con gli altri due, di introd nottetempo nell’area di proprietà privata scavalcandone la recinzione, fosse stato quello di impadronirsi di qualcuno dei numerosi beni ivi custoditi, così compiendo un furto.
A tale azione, arresasi allo stadio del tentativo per l’abbaiare dei cani ed altre cau indipendenti dalla volontà del colpevole (e dei correi che lo stavano aspettando in automobile in strada), si è aggiunta la violenza nei confronti delle forze dell’ordi intervenute, espressa dal tentativo di speronamento dell’auto di servizio e dalla fuga assai pericolosa, con apertura in corsa delle portiere al fine di far sbandare l’automobile de carabinieri e la violenza fisica esercitata sugli operatori all’atto dell’arresto da uno dei c del ricorrente, integrativa del reato di lesione personale.
E’ appena il caso di sottolineare che, nelle descritte circostanze, se il soggetto che si er introdotto nell’area privata fosse riuscito a sottrarre un qualche bene non suo, il reato rapina impropria, per quel che sarebbe conseguito, avrebbe assunto la forma consumata. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.
3. Il terzo motivo è, del pari, manifestamente infondato in quanto sconfessato, in punto di fatto, dalle modalità della fuga degli autori del reato per quanto precisato in relazione secondo motivo ed alla componente violenta esercitata non solo dal correo del ricorrente contro i carabinieri ma da tutti e tre i malviventi durante la corsa in automobile.
4. In relazione al quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ben ricostr in punto di fatto l’intera azione delittuosa degli autori del reato, alla quale occorre riferimento senza improprie segmentazioni.
In tale prospettiva, è esente da ogni vizio logico e giuridico la conclusione cui è giunta sentenza impugnata secondo la quale la violenza fisica nei confronti delle forze dell’ordine, causativa di lesioni personali ad un agente, esercitata da uno dei correi del ricorrent all’atto di sfuggire all’arresto, era del tutto prevedibile dagli altri correi in relazi circostanze di fatto.
Nel che, la corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, l’eventuale uso violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità costitu logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto (Fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti dei concorrenti il concor “anomalo” ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe
che se ne era reso materialmente responsabile). (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di(Rv.
268564-01).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 15/07/2025.