Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40913 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FELTRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina impropria tentata è manifestamente infondato poiché denuncia vizi non emergenti dal provvedimento impugNOME;
che, invero, la ricorrente omette di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non confrontandosi con la motivazione offerta dalla Corte d’appello ove a pag. 5 i giudici del merito ritengono che il requisito dell’immediatezza è indubbiamente presente, sulla base che la condotta è stata posta in essere all’interno dell’esercizio commerciale;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia nonché smentito dalle risultanze processuali (Sez. II, n.30775 del 10/05/23, COGNOME, Rv. 285038);
che, invero, i giudici del merito hanno puntualmente indicato gli elementi in forza dei quali vi è prova della strumentalità tra la condotta violenta e la volontà di darsi alla fuga, dal momento che l’imputata dopo essere stata circondata dagli addetti alla vigilanza, iniziava a spingere e a strattonare violentemente questi ultimi;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’esclusione dell’istituto della desistenza volontaria è manifestamente infondato poiché come correttamente indicato dai giudici del merito l’esimente della desistenza volontaria necessità di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendente da fattori · esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell’agente (Sez.1, n. 11865 del 26/02/2009, Fondino, Rv. 243923 – 01 ex multis Sez. 2, n. 41484 del 29/09/2009, COGNOME e altri, Rv. 245233-01; Sez. 3, n. 17518, del 28/11/2018, T., Rv. 27564701);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,
nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis: Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
che, invero i giudici del merito nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche hanno fatto puntuale riferimento alle modalità della condotta e ai numerosi precedenti penali della ricorrente nonché all’assenza di elementi positivi valutabili ai fini della concessione delle stesse;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Pr 5idente