Rapina Impropria: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il concetto di rapina impropria è centrale nel diritto penale e si distingue dal furto per la violenza o minaccia che segue la sottrazione del bene. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34989/2024) offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità di un ricorso, chiarendo quando l’impugnazione rischia di essere respinta perché mira a una rivalutazione dei fatti, compito non spettante alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo: Dalla Sottrazione alla Violenza
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di rapina impropria. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, subito dopo aver sottratto dei beni, aveva reagito con violenza contro la persona offesa. Quest’ultima era intervenuta legittimamente per recuperare quanto le era stato tolto e per impedire la fuga del colpevole. La difesa dell’imputato sosteneva, tra le altre cose, la tesi della legittima difesa e contestava la configurabilità stessa del reato.
L’Appello e il Ricorso: La Difesa dell’Imputato
L’imputato, non soddisfatto della condanna confermata in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. I suoi motivi di impugnazione si basavano principalmente su due punti: la violazione dell’articolo 628 del codice penale, che definisce la rapina, e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi del reato e al mancato riconoscimento della legittima difesa. In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte Suprema di riconsiderare la dinamica dei fatti e di privilegiare una ricostruzione alternativa a quella accolta dai giudici di primo e secondo grado.
La Decisione sulla Rapina Impropria: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi procedurali e sostanziali molto chiari.
La Reiterazione dei Motivi e la “Doppia Conforme”
In primo luogo, la Corte ha definito i motivi del ricorso come “aspecifici” e “reiterativi”. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione esaustiva e logica, aveva confermato la sentenza di primo grado (realizzando una cosiddetta “doppia conforme”), spiegando dettagliatamente perché la condotta dell’imputato integrasse una rapina impropria e perché non potesse parlarsi di legittima difesa.
I Confini del Sindacato di Legittimità
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di merito: il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti (sindacato di fatto), ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata (sindacato di legittimità). Chiedere alla Cassazione di scegliere tra diverse ricostruzioni dei fatti è un’attività che esula dalle sue competenze.
Gli Elementi Costitutivi della Rapina Impropria
I giudici hanno ribadito che la rapina impropria era stata correttamente configurata. L’elemento distintivo è la violenza o la minaccia usata immediatamente dopo la sottrazione per assicurarsi il bottino o l’impunità. Nel caso di specie, la reazione violenta dell’imputato contro la vittima che cercava di fermarlo era esattamente la condotta prevista dalla norma. La Corte ha anche specificato che l’interruzione accidentale della fuga (l’imputato era caduto involontariamente) era del tutto irrilevante per la qualificazione giuridica del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono state nette. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non contestava un errore di diritto o un vizio logico manifesto della sentenza d’appello, ma chiedeva un inammissibile riesame del merito. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le corti di primo e secondo grado avessero già fornito una ricostruzione dei fatti coerente e ben argomentata, basata su elementi probatori chiari che dimostravano la responsabilità penale per rapina impropria. La violenza era stata finalizzata a garantirsi la fuga e l’impunità dopo il furto, integrando così pienamente la fattispecie criminosa contestata. La Corte ha quindi concluso che i motivi del ricorso erano generici e non si confrontavano adeguatamente con le solide argomentazioni della sentenza impugnata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi di legittimità e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione del ricorso deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori giuridici o di palesi contraddizioni nella motivazione, evitando di riproporre semplicemente le tesi difensive già respinte nei gradi di merito. Per i cittadini, la decisione conferma che il reato di rapina impropria è grave e si perfeziona con la violenza usata per assicurarsi il profitto del furto o la fuga, un comportamento che il sistema giudiziario sanziona con fermezza.
Quando un ricorso in Cassazione per rapina impropria viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando è aspecifico e si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di merito, chiedendo alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non le spetta.
La violenza usata per fuggire dopo un furto costituisce sempre rapina impropria?
Sì, secondo l’ordinanza, la violenza o la minaccia usata immediatamente dopo la sottrazione di un bene, al fine di assicurarsi l’impunità o di impedire alla vittima di recuperare la refurtiva, integra pienamente il delitto di rapina impropria.
Un tentativo di fuga interrotto accidentalmente esclude il reato di rapina impropria?
No, il fatto che il tentativo di fuga sia stato interrotto da un evento involontario, come una caduta dell’imputato, è considerato irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del reato. Ciò che conta è che la violenza sia stata posta in essere per procurarsi l’impunità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE 03D9RAH) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. nonché viz di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del re rapina ed al mancato riconoscimento della legittima difesa è aspecifico in qua reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già es in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dímostrare la penale responsabilità del ricorrente in ord reato di rapina impropria e l’insussistenza dell’invocata legittima difesa (vedi 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata), ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e d razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa se rilevato, in particolare, che i giudici di appello, con percorso argomentati ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto integrato il delitto contes quanto, successivamente alla sottrazione dei beni ed alla immediata e legitt reazione della persona offesa volta al recupero degli stessi ovvero ad impedirn fuga, l’imputato reagiva violentemente al fine di procurarsi l’impunità, rimarc l’irrilevanza, ai fini della ‘qualificazione giuridica, che il tentati dell’imputato fosse stato interrotto dall’involontaria caduta dello stesso (ve 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estra al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazio fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più grad confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confuta censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probato determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito c conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e ‘ condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.