Rapina Impropria: L’Inammissibilità del Ricorso che Chiede un Riesame del Fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per rapina impropria, dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva, di fatto, una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte. Questa pronuncia offre l’occasione per approfondire i confini del sindacato di legittimità e la natura del reato di rapina impropria.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di rapina impropria. Secondo la ricostruzione dei giudici di appello, l’uomo, subito dopo aver commesso un furto, aveva usato violenza per assicurarsi il bottino e garantirsi la fuga. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge penale. In particolare, la difesa chiedeva alla Corte di riqualificare il fatto, scomponendolo nei due distinti reati di furto e lesioni personali, negando così la configurabilità della più grave fattispecie di rapina.
La Decisione della Corte sulla Rapina Impropria
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che l’unico motivo di ricorso era, al contempo, aspecifico e manifestamente infondato. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi, spiegando in modo esauriente le ragioni della condanna per rapina impropria sulla base delle risultanze istruttorie.
Il Limite tra Valutazione di Fatto e Controllo di Legittimità
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura del ricorso. L’imputato non ha contestato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una rilettura degli elementi di prova. In sostanza, ha chiesto alla Cassazione di scegliere, tra le diverse possibili ricostruzioni dei fatti, quella a lui più favorevole. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è il “sindacato di legittimità”, ovvero verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, senza poter entrare nella valutazione delle prove.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente si sia limitato a invocare una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale. Egli non ha individuato specifiche illogicità o contraddizioni nel ragionamento dei giudici d’appello, ma ha semplicemente contrapposto la propria versione dei fatti. La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano già esaminato e confutato le censure difensive, basando il loro convincimento su emergenze probatorie decisive. Pertanto, il ricorso è stato giudicato un tentativo inammissibile di sovvertire una valutazione di merito ben motivata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sui limiti del ricorso per Cassazione. La decisione conferma che, per avere una speranza di accoglimento, il ricorso non deve limitarsi a criticare l’esito del giudizio di merito, ma deve individuare e argomentare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione). Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La distinzione tra il reato complesso di rapina impropria e i singoli reati di furto e lesioni dipende da una valutazione fattuale (il nesso teleologico e cronologico tra la sottrazione e la violenza) che, se logicamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era manifestamente infondato e aspecifico. Il ricorrente non ha contestato vizi di legittimità della sentenza, ma ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, un’attività che esula dalle sue competenze.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale era che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati come due reati distinti, furto e lesioni, invece che come il reato unico e più grave di rapina impropria. Sostanzialmente, chiedeva una diversa interpretazione degli eventi.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo questa ordinanza, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di esercitare un controllo di legittimità, ossia verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze. Non può entrare nel merito dei fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi inferiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione degli artt. 628 comma secondo, 624 e 582 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nei reati di furto e lesioni è al contempo aspecifico e manifestamente infondato; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina impropria. Il ricorrente invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il,yrèsigente