Rapina Impropria: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
Con l’ordinanza n. 4458 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di rapina impropria, chiarendo ancora una volta i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso che mira a una rivalutazione dei fatti. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando un appello alla Suprema Corte rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale per i reati di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto provata la colpevolezza dell’imputato sulla base delle prove raccolte, tra cui un riconoscimento fotografico.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia l’attribuzione della responsabilità penale sia la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria.
Analisi dei motivi del ricorso per rapina impropria
I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali:
1. Attendibilità delle prove: La difesa ha messo in discussione la validità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, ritenendolo un elemento inaffidabile per fondare un giudizio di colpevolezza.
2. Qualificazione giuridica: È stata contestata la configurabilità del reato di rapina impropria, sostenendo l’assenza degli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare la contestualità spazio-temporale tra il furto e la violenza successiva.
La difesa, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare elementi già ampiamente vagliati e motivati dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni alla base di questa decisione sono nette e si fondano su principi consolidati della procedura penale.
In primo luogo, i giudici hanno rilevato come i motivi del ricorso non facessero altro che riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva fornito una motivazione logica e coerente sia sull’attendibilità del riconoscimento fotografico, sia sulla corretta qualificazione del reato come rapina impropria, spiegando le ragioni della compartecipazione oggettiva e soggettiva del ricorrente.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte non può procedere a una nuova valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello era priva di “aporie e manifeste illogicità”, qualsiasi tentativo della difesa di sollecitare una “rivalutazione del merito” era destinato a fallire.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione che funge anche da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: L’Inammissibilità come Sanzione Processuale
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione) e non può trasformarsi in un’istanza per ridiscutere i fatti. Quando un ricorso si limita a reiterare doglianze già respinte nel merito, senza individuare specifici errori giuridici, la sua sorte è segnata verso l’inammissibilità.
Un’ulteriore nota pratica emerge dalla decisione sulle spese della parte civile: la Corte ha specificato di non poterle liquidare a causa della mancata presentazione di una nota spese formale, come previsto dall’art. 153 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, a riprova del rigore formale che governa anche gli aspetti accessori del processo.
Che cos’è la rapina impropria?
La rapina impropria è un reato che si verifica quando una persona, subito dopo aver commesso un furto, usa violenza o minaccia per conservare il possesso dei beni rubati o per garantire a sé o ad altri l’impunità. L’elemento chiave è la stretta connessione temporale e spaziale tra l’azione del furto e la successiva violenza.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di diritto o vizi logici della sentenza, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In pratica, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che non rientra nelle sue competenze.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come un riconoscimento fotografico?
No, la Corte di Cassazione non riesamina nel merito le prove. Il suo compito è quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. La valutazione dell’attendibilità di un testimone o di un riconoscimento spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE: APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/9/2019, aveva riconosciuto l’imputato COGNOME NOME colpevole dei delitti di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta giustizia;
-letto il ricorso e la memoria del patrono della parte civile;
-rilevato che i motivi formulati in punto di responsabilità e qualificazione giuridica condotta reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte merito che (pag.2/3) ha ampiamente argomentato l’attendibilità del riconoscimento fotografico, ribadito in dibattimento dalla p.o., persuasivamente confutando le contra doglianze difensive; che i giudici d’appello hanno, altresì, escluso (pag. 3/4) che d dichiarazioni del teste COGNOME possano trarsi elementi a favore del prevenuto; hanno confermato la qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso in rapina impro aggravata, svolgendo corretti argomenti giuridici in ordine alla contestualità spazio-tempor del furto e della violenza ai danni della p.o. ed esponendo le ragioni della compartecipazio oggettiva e soggettiva del ricorrente al fatto;
-considerato che la difesa sollecita una rivalutazione del merito preclusa in sede legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e manifeste illogicità;
ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero;
ritenuto, altresì, di non poter procedere a liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore d costituita parte civile in difetto di notula ex art. 153 Disp.att. cod.proc.pen. (Sez. 5, del 30/09/1993, Rv. 196288 – 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente