Rapina impropria e recidiva: la Cassazione conferma la condanna
La configurazione del reato di rapina impropria richiede un’analisi rigorosa delle prove testimoniali e della condotta dell’imputato. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito i confini dell’inammissibilità del ricorso quando la motivazione del giudice di merito appare solida e coerente, specialmente in relazione alla pericolosità sociale del reo.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di rapina impropria consumata. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando tre motivi principali: la presenza di errori materiali nel dispositivo della sentenza di secondo grado, una presunta motivazione apparente riguardo alla propria responsabilità penale e l’erronea applicazione della recidiva. La difesa sosteneva che la ricostruzione dei fatti non fosse attendibile e che la pericolosità sociale non fosse stata correttamente valutata.
La decisione sulla rapina impropria
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le doglianze del ricorrente. In primo luogo, ha precisato che le istanze di correzione per errori materiali o refusi contenuti nel dispositivo devono essere rivolte alla Corte d’Appello che ha emesso la sentenza e non possono essere oggetto di ricorso per legittimità.
In merito alla responsabilità penale, i giudici hanno confermato che il reato di rapina impropria era stato correttamente accertato grazie a un apparato argomentativo completo. La Corte territoriale aveva infatti incrociato con successo la testimonianza della persona offesa con quella di un testimone oculare, rendendo la ricostruzione dei fatti immune da vizi logici.
La valutazione della recidiva
Un punto centrale della decisione riguarda la mancata disapplicazione della recidiva. La Cassazione ha ritenuto legittimo il ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano valutato congiuntamente la gravità intrinseca del fatto e la presenza di un precedente penale recente. Tale combinazione delinea una pericolosità sociale ingravescente, che giustifica pienamente il trattamento sanzionatorio più severo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Corte d’Appello ha fornito una spiegazione dettagliata dell’attendibilità dei testimoni, permettendo di ricondurre con certezza la condotta dell’imputato nell’alveo della rapina impropria. Non si è trattato, dunque, di una motivazione apparente, ma di un’analisi fattuale profonda. Inoltre, la verifica della pericolosità sociale è stata condotta seguendo i criteri di legge, analizzando la vicinanza temporale tra i reati e la natura degli stessi, elementi che impediscono la disapplicazione della recidiva.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che, di fronte a una motivazione di merito coerente e basata su riscontri testimoniali incrociati, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice territoriale. La corretta gestione dei precedenti penali e la gravità del fatto restano pilastri fondamentali per la determinazione della pena e della pericolosità sociale.
Cosa succede se il dispositivo della sentenza contiene un errore materiale?
La richiesta di correzione non va presentata in Cassazione ma deve essere rivolta direttamente alla Corte di Appello che ha emesso il provvedimento originale.
Come viene valutata l’attendibilità di un testimone nella rapina impropria?
Il giudice deve sviluppare un apparato argomentativo completo, incrociando le dichiarazioni della persona offesa con quelle di eventuali testimoni oculari presenti al fatto.
Quando si applica la recidiva nonostante la richiesta di esclusione?
La recidiva viene confermata se il giudice riscontra una pericolosità sociale crescente, valutando congiuntamente la gravità del nuovo reato e la vicinanza temporale con i precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5110 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5110 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’invocata richiesta di correzione di errore materiale de dispositivo della sentenza di secondo grado, contenente meri refusi, va rivolta al Corte di appello;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della motivazion apparente in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondat avendo la Corte di appello sviluppato un compiuto apparato argomentativo sulla attendibilità della testimonianza resa dalla persona, riscontrata da quella resa testimone oculare, che consentiva di ricondurre il fatto oggetto di giudi nell’alveo della rapina impropria consumata (pagg. 6 e 7 della sentenz impugnata);
che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizi motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha valutato congiuntamente il preceden penale recente ed il fatto oggetto di giudizio connotato da intrinseca gravità, delineando l’accresciuta ed ingravescente pericolosità sociale dell’imputato (pa 7 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.