Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9270 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9270 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GRICIGNANO DI AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ré)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con quattro diversi atti, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiarati responsabili per il concorso nel reato di tentata rapina impropria e condannati alla pena ritenuta di giustizia;
considerato che i ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – congiuntamente esaminabili in vista dell’identità degli stessi – aventi a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agl artt. 119 cod. pen., 125, 192 del codice di rito, sono inammissibili in quanto generici, reiterativi e aspecifici, atteso il mancato confronto con la motivazione della gravata sentenza (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01);
considerato che il tenore dei ricorsi è, inoltre, puramente oppositivo, limitandosi le difese a contestare l’asserita insufficienza di elementi probatori e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, senza tuttavia corroborare i propri assunti con argomentazioni specifiche. In particolare, risultano del tutto generiche sono le censure concernenti il riconoscimento informale operato dal teste di polizia giudiziaria, che, come chiarito in sentenza, conosceva i ricorrenti – gravati da reati analoghi a quello de quo per motivi d’ufficio; sul punto, la motivazione della sentenza gravata è priva dei dedotti vizi, avendo la Corte distrettuale congruamente illustrato i motivi per cui il riconoscimento è stato ritenuto attendibile e, per converso, i motivi per cui sono state disattese le testimonianze dei coimputati (v., ex multis, Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di, Rv. 262908 01, per il principio secondo cui i riconoscimenti informali dell’imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; in motivazione, la S.C. ha tra l’altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l’affidabili e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità);
considerato che il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. perì. è inammissibile, avendo i giudici di merito reso adeguate ragioni in merito alla dosimetria della pena, valorizzando, in particolare, le modalità del fatto e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Deve, a tal proposito, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.