Rapina Impropria: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con l’ordinanza n. 28824 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla configurabilità della rapina impropria e sui requisiti di ammissibilità del ricorso, offrendo importanti chiarimenti. Il caso riguarda un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello, ma dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I fatti del processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due: il primo contestava la qualificazione giuridica del reato, sostenendo che non si trattasse di tentata rapina impropria; il secondo, invece, criticava il trattamento sanzionatorio applicato, ovvero l’entità della pena.
L’analisi della Corte di Cassazione sulla rapina impropria
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per entrambi, sebbene per ragioni diverse. Questa decisione consolida principi fondamentali sia del diritto penale sostanziale che di quello processuale.
Il primo motivo: la qualificazione giuridica del reato
Il ricorrente contestava l’inquadramento del fatto come tentata rapina impropria. La Cassazione ha respinto questa argomentazione definendola ‘manifestamente infondata’. La Corte ha evidenziato due criticità: in primo luogo, la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello); in secondo luogo, le tesi proposte erano in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 34952/2012), i giudici hanno ribadito che si configura il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei a sottrarre un bene altrui, senza però riuscirci per cause indipendenti dalla sua volontà, usa violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. Questa definizione si attagliava perfettamente al caso di specie, rendendo il motivo del tutto infondato.
Il secondo motivo: la genericità del ricorso
Il secondo motivo di doglianza, relativo alla pena inflitta, è stato giudicato inammissibile per un vizio diverso: la totale assenza di specificità. L’articolo 581 del codice di procedura penale impone che il ricorso enunci in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Nel caso specifico, le lamentele erano generiche, senza indicare con precisione quali parti della sentenza fossero errate e perché. Questa genericità ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni della decisione
La decisione si fonda su due pilastri. Il primo è di natura sostanziale e riafferma la corretta interpretazione del delitto di tentata rapina impropria, ancorandola a principi giurisprudenziali ormai solidi. Il secondo è di natura processuale e sottolinea l’importanza del requisito della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica, ma deve articolare argomentazioni precise e pertinenti, pena l’inammissibilità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rappresenta un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente contestare una decisione, ma è necessario farlo con argomenti giuridici solidi e specifici, ben ancorati al testo della sentenza impugnata. Sul piano sostanziale, la pronuncia conferma l’orientamento consolidato sulla tentata rapina impropria, offrendo un ulteriore punto di riferimento per l’interpretazione di questa complessa figura di reato.
Quando si configura il tentativo di rapina impropria?
Si configura quando un soggetto, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione di un bene senza riuscire a completare il furto per cause indipendenti dalla sua volontà, usa violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità o la fuga.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico e puntuale le ragioni di diritto e i passaggi della motivazione della sentenza impugnata che si contestano. Come stabilito dall’art. 581 del codice di procedura penale, questa mancanza impedisce al giudice di comprendere i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
osservato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, è anc manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in pale contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittim che, invero, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altru portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adope violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/20 COGNOME, Rv. 253153; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283847);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è de tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.