Rapina Impropria: Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso Meramente Ripetitivo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei requisiti di ammissibilità del ricorso, specificando le conseguenze per chi propone motivi di impugnazione che si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Il caso in esame riguarda un’accusa di rapina impropria e offre importanti spunti sulla prassi processuale e sulla necessità di formulare censure specifiche e pertinenti davanti alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte di Appello di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina impropria. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso, contestando la qualificazione giuridica del fatto attribuita dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nella decisione d’appello.
L’Analisi del Ricorso e la Qualificazione di Rapina Impropria
Il cuore del ricorso si concentrava sulla corretta interpretazione del reato di rapina impropria. Questo delitto si distingue dal furto perché, dopo la sottrazione del bene, l’autore usa violenza o minaccia per assicurarsi il bottino o per garantirsi la fuga. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel qualificare i fatti in tal senso.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio preliminare che ha impedito l’analisi nel merito della questione. I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di profili di censura già ampiamente discussi e ritenuti infondati dalla Corte d’Appello.
La Ripetitività come Causa di Inammissibilità
La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze già avanzate in appello. Il giudizio di legittimità ha lo scopo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti una terza volta. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, esso risulta privo della specificità richiesta dalla legge e deve essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza. Ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già affrontato le questioni sollevate dalla difesa, fornendo una risposta con ‘corretti argomenti logici’ e in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di rapina impropria (citando, tra le altre, la sentenza n. 15584 del 2021). Pertanto, il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità.
La decisione di inammissibilità non entra nel merito della qualificazione del reato, ma si ferma a un livello procedurale: il ricorso non era idoneo a innescare una valutazione da parte della Corte perché non introduceva elementi di critica nuovi e specifici rispetto alla sentenza d’appello.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione è indispensabile formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziando veri errori di diritto o vizi logici manifesti, e non semplicemente riproporre le stesse difese già vagliate e respinte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, è meramente riproduttivo di censure già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza presentare nuovi e specifici motivi di diritto.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha stabilito la Corte in merito alla qualificazione del reato di rapina impropria?
La Corte non è entrata nel merito della qualificazione giuridica del reato, poiché ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha però implicitamente confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, giudicandola basata su ‘corretti argomenti logici’ e conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39846 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel d di rapina impropria consumata, è meramente riproduttivo di profili di censura gi discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logi secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema rapina impropria consumata (v. fra le altre, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/20 Bevilacqua, Rv. 281117 – 01) opportunamente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
Il Co siglier estensore