Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/06/1969
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nel delitto di rapina impropria nella sua forma consumata in luogo di quella tentata, non essendo ravvisabile nel caso di specie l’elemento della sottrazione della res per effetto dell’intervento degli addetti alla sorveglianza, risulta aspecifico, in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6), con cui i giudici di appello hanno sottolineato come, alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi correttamente qualificata la vicenda fattuale ascritta all’odierno ricorrente;
che, infatti, la medesima censura è anche manifestamente infondata, tenuto conto che ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 – 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.4, è manifestamente infondato, poiché – premesso che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento di detta diminuente presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255791 – 01) – risulta congrua e non illogica la motivazione posta a base del diniego dai giudici di appello, che hanno evidenziato l’assenza di elementi certi valorizzabili per ritenere di valore effettivamente irrisorio il bene oggetto di rapina, e che sarebbe stato interesse del ricorrente specificamente indicare a base della richiesta prospettata con il relativo motivo di gravame (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’eccessività della pena irrogata nei confronti dell’odierno ricorrente, in particolare per l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, la Corte territoriale, a fronte di una alquanto generica doglianza avanzata coi motivi di appello, ha posto a base dell’omesso
riconoscimento delle attenuanti in parola ampie e incensurabili argomentazioni
(pag. 7 della impugnata sentenza), tenuto conto anche dell’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente giustificato anche solo con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv.
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071
del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del
03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv.
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025.