Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10671 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 28/07/1981
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi tentata, è totalmente reiterativo del motivo di appello, in mancanza di confronto con la motivazione e come tale non consentito (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), oltre che manifestamente infondato;
che, invero, fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 253153 – 01 e in motivazione; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117 – 01);
che, infatti, differentemente dalla rapina propria che si consuma, come il furto, solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l’impossessamento della stessa – ovverosia quando l’agente abbia acquisito il possesso che, ai sensi dell’art. 1140 cod. civ., consiste in una signoria indipendente e autonoma, esercitata sulla res la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa, non essendo necessario che si sia verificato anche l’impossessamento, il quale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è richiesto dalla norma incriminatrice solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 sull’avvenuta sottrazione, anche se per breve tempo, del telefono cellulare);
rilevato che il ricorrente non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.