Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51539 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN .FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -il primo ed il secondo ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l’impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. La cronologia dell’occorso apprezzata dalla Corte territoriale rende epifania della certa consumazione del delitto di rapin ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 1113 del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della “res”, mentre non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf. Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez. U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153).
Mentre con il terzo motivo, neppure previamente dedotto innanzi alla Corte di merito ed inammissibile, dunque, ai sensi del comma 3 dell’art. 606 cod. proc. pen., si censura la qualificazione funzionale di arma della stampella usata come oggetto di offesa alla persona.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.