Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nata in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 9 aprile 2024 dal Gip del Tribunale di Torino
visti gli atti, illtrovvedimento impugnato e il ricorso; COGNOME — udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore gener
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Torino, all’esito di giud abbreviato, ha affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di ten rapina impropria, così diversamente qualificato il delitto di rapina consumata a ascritto nell’imputazione corretta dal pubblico ministero all’udienza di discussione.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso il pubblico ministero deducendo con un unico motivo:
2.1 Violazione degli artt. 56 e 628 cod.pen. in quanto il delitto di rapina improp consuma anche quando, dopo la sottrazione della cosa, venga esercitata violenza al fi
di garantire l’impossessamento e non risulta necessario che alla sottrazione segua l’impossessamento.
Il GIP, invece, ha riqualificato la condotta ascritta come rapina tentata, sul rilievo che dopo la sottrazione l’imputata non aveva conseguito l’autonoma disponibilità della cosa e non si era realizzato l’impossessamento. Il ricorrente dopo avere richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità chiede che la condotta venga diversamente qualificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della “res”, mentre non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858 – 01; conf. Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass., in fattispecie, in cui l’imputato, dopo aver tagliato la cassaforte, riponendone il contenuto in una borsa, sorpreso dalla Polizia mentre si trovava ancora all’interno dell’appartamento, opponeva violenza per procurarsi l’impunità).
Questa Corte (v. Sez. U, n. 34952 del 19.4.2012, Rv. 253153), difatti, ha avuto modo di osservare che, poiché il comma secondo dell’art. 628 c.p. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso. È configurabile, invece, il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. La citata pronuncia delle Sezioni Unite assume speciale importanza non solo per il principio appena richiamato, che ammette la configurabilità del tentativo di rapina impropria, ma anche per aver posto in chiaro un’importante differenza – quanto alla consumazione del reato – tra la fattispecie della rapina propria (art. 628 comma 1 c.p.) e quella della rapina impropria (art. 628, comma 2, c.p.). Mentre la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui, sia l’impossessamento della stessa, la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l’impossessamento, il quale non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa ma è richiesto dalla norma incriminatrice – ai fini della configurabilità del reato di rapin impropria – solo come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad
altri l’impunità. In altri termini, per il perfezionamento della rapina impropria è sufficien l’apprensione del bene altrui e non è necessario l’impossessamento, che, invece, postula l’acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri; possesso che, secondo la stessa definizione data dall’art. 1140 c.c., consiste in una signoria indipendente ed autonoma, esercitata dall’agente sulla res. Deve precisarsi che il controllo del personale di vigilanza non rileva al fine della sussistenza della sottrazione del bene, ma incide soltanto sul conseguente momento dell’impossessamento, atteso che sotto la sorveglianza altrui ciò che viene ad essere impedita non è l’apprensione del bene, ma l’acquisizione di un’autonoma disponibilità del bene.
D’altra parte, questa Corte (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17.7.2014, Rv 261186), con riferimento alla fattispecie criminosa del furto, della quale costituiscono elementi costitutivi sia l’impossessamento che la sottrazione del bene, ha affermato che la vigilanza della persona offesa o del personale incaricato della sorveglianza impedisce l’impossessamento ma non la sottrazione.
Nel caso in esame dalla motivazione emerge che l’imputata, dopo avere sottratto dei capi di abbigliamento nascondendoli nella sua borsa, ha attraversato la barriera antitaccheggio del negozio, che generalmente è posta subito prima dell’uscita dai locali e dopo le casse e , inseguita dall’addetta alle vendite all’uscita dal negozio, ha esercitato violenza per sottrarsi alla sua presa, ma è stata bloccata dal personale di sicurezza ed è rientrata nell’esercizio commerciale in attesa degli agenti di P.G..
Il Gup ha ritenuto che difettando nel caso in esame l’impossessamento la condotta dovesse qualificarsi come tentativo, ma va rilevato che sia pure per breve tempo la merce è stata sottratta alla sfera di vigilanza della proprietaria che, secondo la ricostruzione in fatto offerta dalla sentenza impugnata, ha dovuto inseguire l’imputata che aveva superato le casse e la barriera antitaccheggio, per recuperare merce sottratta e, quando costei era già fuori dal negozio anche se ancora all’interno del centro commerciale, ha subito violenza nel tentativo di fermarla.
Alla stregua di questi principi si impone l’annullamento della sentenza impugnata poiché la Corte di appello di Torino, a cui il fascicolo va rinviato ai sensi dell’art. 569 quar comma cod.proc.pen., dovrà valutare nel rispetto dei principi già richiamati se la condotta accertata rientra nell’ambito della rapina impropria consumata o tentata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di <uv' Torino.
Roma 12 settembre 2024 COGNOME