Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1511 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Elilaa resa in data 6 ottobre 2020, nei confronti di NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, con cui gli imputati sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di concorso in rapina aggravata, di cui agli artt. 110 628 commi secondo e terzo cod. pen.. e
Considerato che le doglianze difensive – contenute nei distinti ricorsi propongono motivi sovrapponibili e del tutto omogenei tale da renderne opportuna la trattazione congiunta;
rilevato, pertanto, che i ricorsa deve’essere dichiarati) inammissibilè con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
ritenuto che le predette doglianze, che censurano l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (per intima contraddittorietà e manifesta illogicità) in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti (concorso in rapi impropria in luogo del concorso in furto aggravato) ed il vizio motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non sono consentite dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali i ricorren omettono di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dei prevenuti, fondato sulla deposizione e denuncia del Direttore dell’esercizio commerciale (teste COGNOME), sullo sbeffeggiamento e minacce in concorso in danno del medesimo (perpetrate, peraltro, a mezzo di un coltello), nonché sulle deposizioni degli operanti intervenuti nell’immediatezza dei fatti e di altri dipendenti del supermercato; si veda, inoltre, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., considerato il valore più che apprezzabile della merce sottratta; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili( itricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2022.