Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10349 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10349 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata ra impropria chiedendo l’assoluzione dell’imputato o, in subordine, la riqualificazio dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen., non è consentito perché f su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor (si veda pag. 3, dove la Corte territoriale correttamente qualifica la condo dell’imputato successiva allo spossessamento come diretta a garantirsi l’impunit attraverso l’uso della violenza);
considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena risultante dall’aumento operato la continuazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatori sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dell deduzioni difensive (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente