Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1564 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1564 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ASSISI il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a ASSISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28784/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenz grado emessa nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, condannati all ritenuta di giustizia i reati di cui agli artt. 56-628 e 337 c.p.
Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impu suindicata pronunzia deducendo:
vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il rea rapina impropria e non per tentato furto;
violazione di legge in ordine alla mancata configurabilità di una ipotesi di “concors
vizio di motivazione relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio e qu mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure
3.1. Le censure proposte con i primi due motivi vanno ritenute null’altro che un modo di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elemen ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi para ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plaus di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del mer 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, COGNOME, Rv. 26548201).
Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sce versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05 Rv. 25036201).
Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha di punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sull dinamica come riferita dalla persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, era emer evidente di una colluttazione con gli imputati i quali avevano in tal modo cercato di del bene ovvero di darsi alla fuga (vedi f. 9), con conseguente manifesta infonda censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche.
E la corte territoriale ha pure chiarito, con un ragionamento che non appare né gravemente illogico né contradditorio, che in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità di realizza condotta era certamente presumibile che la condotta iniziale di furto potesse sfocia
di rapina in tal modo conformandosi al consolidato orientamento secondo cui in tema di anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di fur violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sott cosa, che fa progredire l’azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al comp non ha partecipato all’esecuzione materiale della violenza o minaccia. (In appli principio, la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circ:ostanza di comma secondo, cod. pen., la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 110 cod. pe fattispecie nella quale l’imputato aveva concorso all’esecuzione materiale di una all’interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e la violenta dell’azione era stata determinata dall’imprevisto sopraggiungere di uno dei che era stato spinto da altro correo durante la fuga). (Sez. 2 -, Sentenza 03/10/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 274467 – 01).
3.2. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, riferimento alla mancata di elementi di segno positivo (v. ff. 3-4).
Va, del resto, ribadito che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti ge essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanz positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effett ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di dell’imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2 283489 – 01), da ciò discendendo la manifesta illegittimità della censura.
Anche l’ ulteriore profilo riguardante la pena è manifestamente infondato in graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero a ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. ipotesi che – nel caso di specie – non ricorre.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammi declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore d RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti da determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente