Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40934 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 luglio 2022 dal Tribunale di Foggia nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 628 e 582585 cod. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sufficienza delle dichiarazioni delle persone offese, accolte acriticamente dalla Corte di appello, ai fini dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, senza considerare che la gestualità da questi posta in essere non aveva finalità violenta, minacciosa o aggressiva.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata riqualificazione del fatto in tentativo di furto aggravato – dovendo così configurarsi i fatti, poiché l’imputato si è limitato a divincolarsi dalla presa delle persone offese – e comunque la carenza di motivazione sul relativo, specifico motivo di gravame;
2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la ritenuta responsabilità per lesioni dal momento che COGNOME, in stato di concitazione, avrebbe reagito all’aggressione – imprevedibile e sproporzionata – delle persone offese, lanciando contro una di esse le taniche di olio appena sottratte dalla loro autovettura; il fatto dovrebbe dunque ritenersi scrimiNOME ex art. 52 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, in considerazione del minimo disvalore penale dell’offesa arrecata (anche tenendo conto della sostituzione del vetro infranto, apoditticamente quantificata dalla persona offesa in euro 600).
2.5. Con il quinto motivo, si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di uno sbrigativo e insufficiente richiamo ai precedenti penali.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. I giudici di appello, con valutazione schiettamente fattuale, hanno infatti apprezzato complessivamente il compendio probatorio, rilevando – pp. 4-5 – la linearità delle dichiarazioni delle persone offese (di per sé sole sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva dei dichiaranti e dell’attendibilità intrinseca del racconto; cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312), riscontrate dalle certificazioni mediche e dalla assoluta implausibilità della versione offerta dall’imputato.
3.2. L’asserita mancanza di condotte violente è argomentatamente contraddetta dalla Corte barese (p. 4), laddove afferma che COGNOME colpì volontariamente la persona offesa NOME COGNOME con le lattine di olio appena sottratte, cagionandogli un ematoma nella zona epigastrica, dichiarato guaribile in cinque giorni.
3.3. È stata radicalmente esclusa la configurabilità della legittima difesa, non essendo emersi elementi tali da cui desumere una qualche aggressione violenta (e comunque sproporzionata) dei derubati, che si erano avvicinati solo per fermare la condotta di impossessamento, come confermato dall’ufficiale di polizia
giudiziaria intervenuto, che non ha rilevato su COGNOME segni di lesione evidenti (p. 4).
3.4. Posto che non potrebbe definirsi minimale neppure il danno di “soli” euro 600, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. nel delitto di rapina (di natura plurioffensiva, poiché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita), non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre una valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173). Nel caso di specie, la Corte di appello richiama congruamente, per escludere la tenuità del fatto, anche i danni fisici e morali riportati dalle persone offese, soprattutto a seguito delle lesioni personali e dei conseguenti postumi (pp. 5-6).
3.5. La mancata concessione delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen. è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, riferita ai soli elementi ritenuti rilevanti a dimostrare la pericolosità dell’imputato (gravità dei fatti e precedenti anche recenti), ciò che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693).
Tutti i motivi di impugnazione sono dunque non consentiti, in quanto postulano un’irrituale rilettura del materiale probatorio, generici, poiché non si misurano con le congrue valutazioni della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 7 settembre 2023
Il C nsigliere estensore