Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32242 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1.NOME nato a Napoli il 14 luglio 1995 2.NOME nato a Napoli il 12 dicembre 1997 3.COGNOME NOME nato a Napoli il 9 marzo 1991 4.NOME nato a Napoli il 15 agosto 1966 5.COGNOME NOME nato a Napoli il 28 luglio 1977 avverso la sentenza resa il 7 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME e il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per COGNOME; dell’avv. NOME COGNOME per COGNOME; dell’avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME e, in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per COGNOME ed COGNOME NOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi motivi d ricorso, replicando alle considerazioni del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca il 14 dicembre 2023, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti gli imputati in ordine al reato di rapina improp aggravata, addebitato in concorso tra loro, e, riconosciuta in favore del solo COGNOME NOME l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., come prevalente oltre che sulla recidiva anche sull’altra aggravante ascritta ex art. 112 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffi per anni cinque, e ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di tutti gli altri imputati, anche sotto il profilo sanzionatorio.
Si addebita agli imputati di avere consumato la rapina impropria di un orologio di marca Rolex del valore di 40.000 euro, con modalità programmate e in concorso tra loro assumendo i seguenti ruoli: COGNOME NOME quale promotore e organizzatore del piano criminoso, nonché supporto a bordo di uno scooter di Barbarano Armando; questi quale esecutore materiale della sottrazione che, dopo essersi impossessato con mossa fulminea dell’orologio, veniva inseguito dalla persona offesa e lo colpiva con una manata al volto; COGNOME quale conducente dell’autovettura Nissan Qashqai, con il compito di recuperare i due complici fuggiti a bordo dello scooter; COGNOME, con il compito d noleggiare la Nissan Qashqai per darla in uso ai complici; COGNOME Salvatore, con il compito di fornire supporto logistico prima e dopo il fatto, trasportando all’interno di un furgone da Napoli alla zona della Versilia lo scooter Honda SH, utilizzato per commettere la rapina, per poi andarlo a recuperare nel luogo in cui gli altri due complici lo avevano parcheggiato dopo il fatto e riportarlo fino a Napoli.
Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e in particolare dell’art. 192 cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere definito come furto con strappo: la Corte di appello è incorsa in errore valutativo, in quanto le immagini desunte dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Forte dei Marmi, acquisite nella fase delle indagini preliminari, dimostrano che l’imputato COGNOME inseguito dalla persona offesa che tentava di recuperare l’orologio sottratto, a dispetto di quanto dalla stessa dichiarato, non poneva in essere alcuna violenza nei confronti del soggetto che gli correva dietro e riusciva a sfuggire all’inseguimento, senza ricorrere ad atti di violenza; l’azione illecita si consumava con lo strappo e la fuga; pertanto, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come furto con strappo.
2.2. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. poiché la Corte di appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, formulato dal Giudice per le indagini preliminari con motivazione apodittica e non conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali, e non ha in alcun modo valutato gli elementi di fatto favorevoli di imputati. Nello specifico, il Giudice per le indagini preliminari ha affermato che sono assenti elementi di fatto valutabili positivamente, poiché non possono essere valorizzate le ammissioni di responsabilità degli autori del reato, trattandosi di dichiarazioni rese a notevole distanza dei fatti di causa, in presenza di un quadro probatorio già consolidato, con l’unico scopo di ridurre il carico sanzionatorio.
La Corte ha condiviso queste considerazioni, abdicando al suo dovere di formulare una nuova valutazione; ritengono, invece, i ricorrenti che fosse ragionevole desumere che le intervenute confessioni costituissero l’epilogo di un percorso di riflessione, meritevole di un giudizio di maggiore indulgenza.
2.3. Con nota trasmessa 1’1/7/2025, l’avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME ha trasmesso copia del DVD che riproduce il momento della commissione del fatto.
2.4. Con memoria trasmessa il 2/9/2025, l’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha proposto nuove argomentazioni a sostegno del ricorso, insistendo nell’invocata diversa qualificazione giuridica della condotta, nella censura di inattendibilità formulata nei confronti della persona offesa e nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
COGNOME NOME, con atto sottoscritto dall’avvocato NOME COGNOME, deduce quanto segue:
3.1. Violazione di legge per la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., in quanto dalla visione del filmato delle telecamere di videosorveglianza non emergono contatti fisici tra il rapinatore e la persona offesa; la narrazione del teste non ha trovato riscontro nella dichiarazione resa dalla moglie che lo accompagnava e aveva assistito alla scena; inoltre, l’uso della violenza era stato riferito soltanto nella successiva integrazione della denuncia da parte del Tesi, depositata tre giorni dopo i fatti e non appare attendibile.
Osserva il ricorrente che, dall’analisi dei filmati che hanno registrato la sottrazione e la fuga, non emerge alcuna violenza fisica nei confronti dell’inseguitore, vittima del furto, poiché COGNOME viene avvicinato dal Barbarano che, con mossa fulminea, poggia la sua mano sul quadrante dell’orologio, staccandolo dal polso della persona offesa; questi dopo avere realizzato di aver subìto lo spossessamento, lo insegue invano, senza riuscire a raggiungerlo.
La Corte ha affermato che dal filmato acquisito, nonostante la visuale non ottimale, si nota chiaramente Barbarano porre in essere un movimento anomalo con le braccia in direzione del volto della persona offesa, e che la compagna del soggetto
derubato, non avendo partecipato all’inseguimento, non poteva riferire in merito a quanto accaduto a distanza, ma si tratta di argomentazioni non condivisibili.
3.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, ai sensi dell’art. 114 cod. pen., e assenza di una qualche motivazione a sostegno del diniego, sebbene ne fosse stato invocato il riconoscimento con esplicito motivo di appello.
Osserva il difensore che il ruolo svolto da COGNOME nella vicenda processuale è consistito esclusivamente nel condurre l’autovettura Nissan Qashqai e non risulta determinante nella programmazione delittuosa portata a termine, posto che, senza la sua partecipazione, il delitto avrebbe avuto comunque luogo.
Si è trattato pertanto di un contributo del tutto marginale, dotato di un’efficienza causale così lieve da risultare trascurabile.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte è incorsa in motivazione contraddittoria e illogica in quanto ha valorizzato alcuni elementi positivi per neutralizzare la recidiva, quali la disomogeneità del reato commesso rispetto a quelli precedenti e la distanza temporale dei precedenti penali, ma non ha considerato tali elementi per riconoscere il beneficio delle attenuanti generiche, incorrendo in contraddizione logica.
Inoltre, la pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale, senza il sostegno di adeguata motivazione, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità. Osserva inoltre il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche, tenendo conto della confessione dell’imputato che faceva pervenire in udienza un memoriale in cui ammetteva le proprie responsabilità.
COGNOME NOME con atto sottoscritto dai suoi difensori di fiducia, h dedotto quanto segue:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del concorso dell’imputato nella condotta realizzata da altri. Il contributo del ricorrente sarebbe concretizzato esclusivamente nel noleggio di un veicolo, che non è stato neppure utilizzato per commettere la rapina, sicché non può essere riconosciuto un concorso causale rispetto a una vicenda che non lo ha visto partecipe nella fase ideativa, né in quella realizzativa.
Lo stesso coimputato NOME COGNOME ammettendo gli addebiti, ha escluso il la consapevolezza del COGNOME in merito alla rapina che sarebbe stata commessa e, in ordine a questa circostanza, la sentenza non ha formulato alcuna specifica motivazione; il mero noleggio di una autovettura non può essere sufficiente a ritenere il concorso in un reato commesso a distanza di centinaia di chilometri dai luoghi in cui lo stesso imputato si trovava, senza fornire la prova del dolo di concorso, e cioè della
consapevolezza che altri avrebbero dovuto commettere quel tipo di reato, utilizzando quel veicolo.
La difesa rileva che l’auto è stata noleggiata e data in prestito agli altri imputat senza essere a conoscenza del tipo di delitto che avrebbero commesso e, peraltro, non è neppure servita per l’esecuzione del reato, in quanto la fuga degli autori è avvenuta a bordo dello scooter; non può pertanto condividersi l’impostazione del giudice di primo grado che attribuisce al COGNOME l’assunzione di un rischio nel concedere in uso il veicolo a terzi.
4.2. Vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova, poiché con l’atto di appello si rappresentava che il giudice di primo grado non aveva valutato correttamente la consulenza grafologica depositata agli atti dalla difesa, avente ad oggetto l’autenticità della sottoscrizione del contratto di noleggio del veicolo. COGNOME è stato giudicato concorrente nel reato di rapina, solo per avere noleggiato un’autovettura, ed è stata utilizzata una prova inesistente per effetto di un’errata percezione di quanto riportato nella consulenza difensiva, poiché il consulente di parte ha concluso, ritenendo che i contrasti evidenziati palesano che fosse apocrifa sia la firma del contratto di noleggio, che la firma apposta sulla fotocopia dei documenti allegata al contratto. I giudici di secondo grado non hanno affrontato la questione posta con i motivi di appello in ordine al potere del giudice che, pur essendo peritus peritorum, incontra un limite, qualora non condivida le conclusioni del perito di parte, in quanto ha l’onere di disporre un’indagine che presupponga particolari competenze scientifiche. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto disattendere le conclusioni di un esperto di parte solo disponendo una perizia, ed invece ha affermato che COGNOME ha falsificato la propria scrittura, allo scopo di superare un dato scientifico certo, che emerge dalla consulenza.
Solo una corretta valutazione della sottoscrizione tramite perizia avrebbe consentito di vagliare l’attendibilità del noleggiatore, che è l’unico teste ad avere riferi che il COGNOME si era presentato presso la sua agenzia per noleggiare l’auto.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ha reso motivazione soltanto apparente, senza tener conto della diversità del ruolo assunto nell’ambito della vicenda, che aveva già indotto il primo giudice a concedere l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. a COGNOME; questi, sin dall’inizio, ha collaborato con l’autorità giudiziaria, se professando la propria innocenza, e ha fornito il proprio contributo alla corretta ricostruzione dei fatti, ma la Corte si limita a ritenere che non vi siano elementi valutabili
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ricorsi COGNOME NOME – COGNOME Giuseppe – COGNOME NOME.
2.1. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato e la qualificazione della condotta ascritta in concorso ai coimputati come rapina è corretta e supportata da adeguata motivazione, conforme ai principi di diritto in materia e congrua alle emergenze processuali.
A pagina 14 della sentenza la Corte, condividendo le argomentazioni già esposte dal Giudice per le indagini preliminari, fonda la ricostruzione del fatto e la su qualificazione come rapina impropria sul narrato della persona offesa, ritenuta intrinsecamente attendibile, nel rispetto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dell persona offesa che possono anche da sole fondare il giudizio di responsabilità, se ritenute attendibili; inoltre, la sentenza valorizza come riscontro la visione del filma acquisito dalle telecamere di videosorveglianza, affermando che, nonostante la visuale non ottimale, a causa della presenza di qualche oggetto nella linea di ripresa e della progressiva distanza dei soggetti ripresi dalla telecamera nel corso della fuga, si nota chiaramente Barbarano agitare le braccia in direzione del volto della persona offesa, ponendo in essere un movimento dell’avambraccio anomalo nei confronti di quest’ultima; tale elemento offre, a giudizio della Corte, efficace riscontro all dichiarazione resa dalla persona offesa, la quale, sia pure nell’integrazione effettuata tre giorni dopo la prima denunzia, ha ricordato di aver ricevuto durante l’inseguimento di colui che gli aveva sottratto l’orologio, una manata al volto, che lo ostacolava; i contatto tra l’imputato e la vittima della sottrazione teso a scoraggiare l’inseguimento, consente di ritenere corretta la qualificazione della condotta come rapina impropria in concorso.
La Corte ha osservato che l’attendibilità della persona offesa, non risulta inficiata dalla circostanza che abbia riferito questo particolare soltanto nella integrazione della denuncia, considerata la situazione peculiare e lo stato d’animo scosso in cui verosimilmente versava subito dopo il delitto, che giustifica l’omissione di questo particolare. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica o contradittoria che sfugge al sindacato di legittimità.
L’assenza di un referto medico non assume alcuna rilevanza posto che una manta non necessariamente cagiona una lesione rilevabile ictu ocu/i; la costatazione valorizzata dalla difesa che il teste non fosse caduto durante l’inseguimento a dispetto di quanto da lui riferito non inficia la sua credibilità, posto che è verosimile che si sia semplicement sbilanciato in ragione della manata ricevuta, con un movimento che non è stato registrato dalle telecamere.
Il Collegio ha fornito una spiegazione logica anche alla circostanza invocata dalla difesa che la compagna della persona offesa non abbia fatto riferimento ad alcuna violenza, precisando che la stessa aveva assistito alla fulminea sottrazione, ma non aveva potuto osservare la condotta dell’imputato durante l’inseguimento, per l’evidente
ragione che i due uomini si allontanavano di corsa dal luogo in cui si era verificata la sottrazione, come si evince dalle immagini.
In conclusione, i giudici di merito si sono confrontati con gli elementi di prova offerti dalla difesa e ne hanno dato una interpretazione coerente con la qualificazione giuridica della condotta come rapina, in assenza di travisamenti.
Non va, infatti, trascurato che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01). Invero, le censure formulate dai ricorrenti non integrano un travisamento della prova, ma censurano nel merito l’interpretazione delle emergenze processuali e la ricostruzione in fatto offerta dai giudici di merito, così invocando un confronto diretto con il materiale probatorio non consentito in questa sede. Il contenuto prettamente di merito della doglianza si desume anche dal deposito in questo giudizio di legittimità del DVD che riporta le immagini della rapina, produzione documentale non consentita, che travalica i limiti del giudizio di legittimità e tradisce l’intenzione della difesa di prospettare una diversa ricostruzione in punto di fatto, invocando una rivalutazione delle fonti di prova, inammissibile in questa sede in assenza di travisamenti.
2.2. La censura proposta con i ricorsi dei due COGNOME e di Barbarano in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso adeguata motivazione sul punto, valorizzando l’assenza di elementi favorevoli che possano giustificare una riduzione della pena e controbilanciare la gravità del danno patrimoniale cagionato, l’intensità del dolo desumibile dalle modalità organizzate e coordinate, nonché i precedenti penali dei due imputati COGNOME ed COGNOME NOME D’altronde, la condizione di incensurato di COGNOME NOME non è idonea da sola a giustificare la concessione dell’invocato beneficio, per espresso dettato normativo.
3. Ricorso Spagnoli.
3.1. La prima censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par. 2.1. La invocata riqualificazione giuridica presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, che esula dalle competenze di questa Corte, stante l’assenza di manifeste illogicità e di travisamenti della prova.
Ricorre infatti il travisamento della prova quando la stessa viene ignorata nel suo significante o viene ritenuto esistente un elemento di fatto in realtà inesistente, mentre nel caso in esame i giudici di merito hanno concordemente valorizzato le dichiarazioni
della persona offesa, la cui attendibilità è stata oggetto di censure meramente generiche e ha trovato riscontro nelle immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza, che hanno registrato un movimento anomalo delle braccia del Barbarano.
3.2. La seconda censura in ordine all’omessa motivazione circa il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è manifestamente infondata, poiché la Corte ha sottolineato con argomentazioni pienamente condivisibili che il ruolo di COGNOME non è stato affatto marginale. L’imputato, infatti, a bordo della Nissan Qashqai, ha recuperato i due complici subito dopo la rapina, consentendo loro di lasciare in loco il ciclomotore utilizzato per l’esecuzione del reato. È di tutta evidenza che il suo apporto ha consentito ai due complici di allontanarsi in sicurezza dal luogo del delitto e di rientrare nel comune di residenza senza incorrere in controlli. La sentenza ha evidenziato che tutti i componenti della banda, con l’eccezione di COGNOME che si era limitato a noleggiare l’autovettur Nissan, nelle prime ore del 25 marzo 2022 erano partiti da Napoli alla volta della Versilia, viaggiando separati ma tenendosi in contatto: in particolare, COGNOME NOME trasportava il ciclomotore che sarebbe stato utilizzato per il colpo, così come avvenuto in occasione di una trasferta in Spagna per effettuare altro analogo delitto a Barcellona: questo elemento conferma la sistematicità professionale delle modalità di esecuzione del delitto, correttamente interpretata dai giudici come espressione di una allarmante pericolosità e di una maggiore intensità del dolo. Nell’ambito di questa complessa organizzazione, Spagnoli ha rivestito un ruolo avente rilevanza analoga a quella dei correi.
L’assenza di esplicita motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. in favore di COGNOME non integra un difetto di motivazione, ma configura un’ipotesi di motivazione implicita del tutto sufficiente, poiché la censura difensiva formulata con l’appello deve ritenersi logicamente assorbita dal riconoscimento del ruolo di centrale rilevanza attribuito in sentenza all’imputato.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella costatazione che la Corte ha invece ritenuto di riconoscere esplicitamente in favore del COGNOME l’attenuante in parola valorizzando il diverso ruolo da questi rivestito e la mancata partecipazione all’organizzazione esecutiva del reato.
3.3. Il terzo motivo, con cui COGNOME lamenta la contraddittorietà intrinseca della sentenza, in ragione dell’esclusione della recidiva e del contestuale diniego delle circostanze attenuanti generiche, e la carenza di motivazione in merito alla determinazione della pena, è manifestamente infondato.
Non ricorre alcun contrasto tra la decisione di non riconoscere l’aggravante della recidiva e di negare le circostanze attenuanti generiche, in quanto i presupposti dei due istituti sono diversi e possono non coincidere: invero, mentre per la recidiva è possibile valutare, come elementi atti ad escludere il giudizio di ingravescente pericolosità dell’agente, la risalenza nel tempo dei precedenti penali e la disomogeneità degli stessi
rispetto al fatto commesso, come avvenuto nel caso in esame, in ordine alle circostanze attenuanti generiche è necessario individuare un elemento positivo nella condotta dell’imputato, idoneo ad integrare il contenuto dell’attenuante atipica di cui all’art. 6 bis cod. pen. e che possa giustificare un atteggiamento di maggiore indulgenza. E certamente la risalenza dei precedenti penali non è idonea a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato che neppure lo stato di incensurato è condizione sufficiente, ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.
4. COGNOME NOME.
4.1. La prima censura del ricorso è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso congrua e corretta motivazione in ordine al concorso dell’imputato nel reato addebitatogli, valorizzando anche il tenore delle intercettazioni, da cui emerge la sua piena consapevolezza di noleggiare veicoli e autovetture che sarebbero stati utilizzati dall’COGNOME per commettere condotte illecite e di fornire con la sua condotta un contributo agevolativo dell’esecuzione dei delitti progettati dai correi, tanto che in ragion del suo ruolo sollecitava un compenso più adeguato.
La Corte, a pay. 26, ha inoltre sottolineato che da successivi accertamenti risulta che COGNOME aveva noleggiato il 28 gennaio 2022 presso altra società un’altra autovettura impiegata in occasione di un furto, dando come recapito telefonico quello in uso a COGNOME NOME, a riprova di una reiterazione della condotta che si inserisce in un accordo stabile e sistematico, come palesato dal tenore delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado.
Il concorso nel reato non necessita della piena consapevolezza dei particolari della condotta illecita posta in essere da altri e comporta l’accettazione del rischio che i concorrente possa anche realizzare un delitto più grave di quello concordato, purchè prevedibile. E di certo sussiste il nesso di prevedibilità tra una condotta di furto e quel di rapina impropria, rientrando nell’ambito delle probabilità che si prospettano all’autore quella di dovere respingere con violenza o minaccia la reazione della vittima della sottrazione.
4.2. La seconda censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente valorizzato la testimonianza del titolare della ditta di noleggio, che ha riconosciuto il soggetto a cui aveva noleggiato l’autovettura Nissan nella foto apposta sulla patente dell’imputato ed allegata al contratto, in cui veniva peraltro indicato anche il numero del telefono cellulare in uso a Bottiglieri. A fronte di questi elementi, conclusioni della consulenza grafologica di parte non assumono rilevanza dirimente, posto che l’imputato si era presentato in compagnia di altro soggetto che avrebbe potuto firmare per lui, come osservato in sentenza.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in questo senso v., Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, deo. 2006, COGNOME, Rv. 233187 – 01).
La parte, inoltre, sembra trascurare la considerazione che, nell’ambito del giudizio abbreviato, la difesa non ha diritto ad ottenere alcuna integrazione dell’attività istruttor ma solo di sollecitare i poteri ufficiosi del giudice di assumere prove, se ritenut assolutamente necessarie.
L’infondatezza dell’assunto difensivo circa la non riconducibilità della condotta di noleggio dell’auto al COGNOME si desume anche dalla costatazione che COGNOME aveva noleggiato anche altre autovetture, che dietro compenso consegnava all’COGNOME, come emerge dal tenore delle intercettazioni, riportate a pagina 27 della sentenza.
4.3. Il terzo motivo di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato, poiché, in forza del suo ruolo marginale rispetto all’esecuzione della rapina, la Corte ha già riconosciuto all’imputato la circostanza attenuante del concorso di minima entità, ritenendola prevalente sulle aggravanti contestate, e ha negato le circostanze attenuanti generiche, osservando che non emergono elementi valutabili positivamente in suo favore. Né, si è ritenuto con motivazione del tutto congrua, che possa ritenersi elemento idoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti in parola il comportamento processuale tenuto dall’imputato.
Per le ragioni sin qui esaminate i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congrua determinare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione degli stessi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 11 settembre 2025 < w
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