Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPO VERDE( SUD AFRICA) il 05/03/1978
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i cinque motivi costituiscono mera riproposizione di quelli
formulati in appello, senza alcuna effettiva analisi critica dei corrispondenti passaggi motivazionali del provvedimento impugnato;
osservato, in particolare, che:
– il primo motivo, che pretende di escludere la volontà (e quindi la responsabilità) per l’evasione per la ‘fame’ di metadone per astinenza, è confutato
adeguatamente ..rd pg. 4 e 5 della sentenza, oltre che dalla considerazione che l’imputato è stato arrestato per il reato di rapina, non legato alla necessità di
approvvigionamento del sostitutivo dello stupefacente;
– al secondo e terzo motivo, sulla qualificazione del fatto come furto piuttosto che rapina e sulla sussistenza del dolo, la Corte risponde a pg. 4, osservando correttamente che (i) il coefficiente di violenza posto in essere con le gomitate al servizio di sicurezza intervenuto, è sufficiente ad integrare la rapina ed escludere il furto, e che (ii) non vi possono essere dubbi sulla intenzionalità della condotta, in base alle emergenze che attestano lo stretto collegamento tra sottrazione e seguente violenza;
il quarto e quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, confliggono vanamente con i rispettivi passaggi motivazionali (pg. 4 e 5) del tutto privi di manifeste illogicità, e pertanto sottratti alle valutazioni che possono essere condotte dalla Corte di Cassazione in questa sede; la pluralità dei precedenti, specifici e non, e l’entità del danno, che include anche le lesioni alla vittima, ritenute non compatibili con la attenuante invocata, costituiscono motivazione del tutto adeguata rispetto ai corrispondenti motivi formulati nell’atto di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così leciso in Roma, il 06/05/2025
Il CoI j 1sigliere Estensore
La Presidente