Rapina Impropria: La Sottile Linea tra Furto e Violenza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per approfondire la distinzione tra il reato di furto e quello, ben più grave, di rapina impropria. Spesso, la linea di demarcazione tra le due fattispecie è determinata da un singolo gesto, posto in essere subito dopo la sottrazione del bene. La pronuncia chiarisce quando la violenza trasforma un furto in rapina, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per i reati di rapina impropria e lesioni. L’imputata decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che la sua condotta dovesse essere qualificata come semplice furto e non come rapina, ritenendo che mancassero gli elementi costitutivi di quest’ultima. In secondo luogo, contestava la sua responsabilità per il delitto di lesioni, affermando che queste fossero state accidentali, frutto di un semplice divincolarsi, e non il risultato di un’azione volontaria.
La Decisione della Cassazione e la nozione di rapina impropria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e precise per entrambi i motivi di ricorso.
La Qualificazione del Reato: Da Furto a Rapina Impropria
Il cuore della questione giuridica risiede nella distinzione tra furto e rapina impropria. La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che il ricorso ometteva di confrontarsi con le corrette argomentazioni giuridiche già espresse dalla Corte d’Appello. Viene ribadito il principio, già sancito da precedente giurisprudenza (Sez. 2, n. 46412/2014), secondo cui il delitto di rapina impropria si consuma quando l’autore del furto, immediatamente dopo la sottrazione, usa violenza o minaccia per due scopi alternativi: assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto, oppure procurare a sé o ad altri l’impunità.
Nel caso di specie, la violenza esercitata subito dopo il furto per mantenere il controllo della refurtiva ha integrato pienamente questa fattispecie.
La Volontarietà delle Lesioni
Anche il secondo motivo, relativo alle lesioni, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha evidenziato come le argomentazioni della ricorrente non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto in appello. Tali motivi sono stati considerati non specifici ma solo apparenti, poiché non muovevano una critica argomentata alla sentenza impugnata. I giudici di merito avevano infatti già chiarito in modo inequivocabile che l’azione non era consistita in un semplice “divincolarsi”, ma in un “colpo alla mano” della persona offesa. Di conseguenza, le lesioni non potevano essere considerate involontarie o accidentali, ma erano state il frutto di un’azione cosciente e volontaria.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri fondamentali del diritto processuale e sostanziale. Sul piano sostanziale, viene riaffermato il criterio distintivo della rapina impropria: la contestualità tra la sottrazione e la successiva violenza o minaccia finalizzata a consolidare il possesso o a fuggire. La violenza non deve essere antecedente o concomitante all’impossessamento (come nella rapina propria), ma deve intervenire in un arco temporale immediatamente successivo, quando la vittima ha ancora la possibilità di recuperare il bene.
Sul piano processuale, la Corte sanziona la tecnica difensiva di riproporre in Cassazione le medesime doglianze già esaminate e rigettate nei gradi di merito, senza un’effettiva critica al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Un ricorso così formulato è considerato inammissibile perché non svolge la sua funzione tipica, che è quella di evidenziare vizi di legittimità della decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida principi giuridici di grande rilevanza pratica. In primo luogo, conferma che qualsiasi forma di violenza o minaccia, anche di lieve entità, posta in essere subito dopo un furto per trattenere la refurtiva, è sufficiente a trasformare il reato in rapina impropria, con un conseguente e significativo aggravamento della pena. In secondo luogo, essa rappresenta un monito sull’importanza di formulare ricorsi per cassazione specifici e puntuali, che non si limitino a ripetere argomenti già vagliati, ma che attacchino in modo pertinente le fondamenta logico-giuridiche della sentenza contestata.
Quando un furto si trasforma in rapina impropria?
Un furto diventa rapina impropria quando l’autore, immediatamente dopo la sottrazione del bene, utilizza violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso di quanto rubato o per garantirsi la fuga e l’impunità.
Perché il motivo di ricorso relativo alle lesioni è stato respinto?
È stato respinto perché considerato una mera ripetizione di argomenti già presentati e disattesi dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già accertato che le lesioni non erano accidentali, ma coscienti e volontarie, derivanti da un colpo sferrato alla mano della persona offesa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione lo considera non specifico e solo apparente, in quanto non assolve alla funzione di muovere una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre questioni già decise.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a MILANO il 05/10/1965
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria anziché nella fattispecie di furto è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con i corretti argomenti logici e giuridici espressi dalla Corte d’appello nella parte motiva della sentenza impugnata;
invero in relazione alla fattispecie di rapina impropria il delitto è consumato quando l’avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l’impunità (Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, COGNOME, Rv. 261021 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di lesi è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, i giudici del merito hanno chiarito che non si era trattato di un semplice divincolarsi ma vi era stato un colpo alla mano della persona offesa, e come chiarito a pag. 4 le lesioni non sono state involontarie o accidentali ma coscienti e volontarie;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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La Presidente