Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a DURAZZO( ALBANIA) il DATA_NASCITA NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME e NOME COGNOME;
osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono di fatto sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi e circostanziali del reato e, cli conseguenza, l qualificazione giuridica del fatto, con particolare riguardo alla prova della condotta violenta e della simultanea presenza di più persone riunite, nonché in relazione al riconoscimento, nei confronti del solo COGNOME, del cosiddetto “concorso anomalo”, sono articolato in termini non consentiti in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive, soffermandosi in particolare sul tenore della denuncia di cui si sostiene l’eccessivo “tecnicismo”, quasi ad adombrarne la artificiosità, tendono in definitiva a proporre una rivalutazione delle fon probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazion diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all’evidenza del tutto estranea al sindacato del presente giudizio;
che, d’altra parte, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, violenza necessaria per l’integrazione dell’elemento materiale è costituita da ogni energia fisica, potendo consistere in una vis corporis corpori data e, dunque, anche in una spinta o in un semplice urto in danno di chi abbia tentato di impedire la fuga dell’agente (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263307 e in motivazione; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, COGNOME, Rv. 171042);
che, quanto alla circostanza di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., si è chiarito che ricorre l’aggravante delle più persone riunite in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (cfr., così, tra le altre, Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785);
che, infine, in tema di concorso anomalo, la decisione impugnata si è conformata al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l’uso di violenza o minaccia esercitata nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l’azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all’esecuzione materiale della
violenza o minaccia (cfr., Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, 274467);
che, nella specie, i giudici del merito hanno dato piena applicazione ai prin di diritto appena richiamati e, dunque, correttamente sussuni:o il fatto, per ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 116 e 628, secondo e terzo c 1, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda in particolare, pagg. 3 – 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 2024.