Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 227 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 227 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del reato di cui al capo 2e il rigetto del ricorso nel resto; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 4 luglio 2023 dal Tribunale di Napoli che all’esito del dibattimento ha dichiarato COGNOME NOME responsabile dei delitti di rapina aggravata impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate commesse il 18 Aprile 2012.
Si addebita all’imputato di avere, in concorso con un complice non identificato, opposto resistenza durante la fuga subito dopo essere stato sorpreso dalla Polizia nel possesso di un veicolo che avevano asportato poco prima, mediante rottura del blocco di accensione.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo due motivi di ricorso:
2.1. Violazione degli artt. 56 e 628 cod.pen. e 125, 192, 546 e 605 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, a causa del travisamento di una prova decisiva, poichØ la sentenza ha omesso di valutare il dato documentalecostituito dal report dei movimenti dell’autovettura oggetto di furto il 18 Aprile 2012, da cui emerge un apprezzabile lasso di tempo tra l’ora in cui il veicolo Ł stato sottratto dalla INDIRIZZO, in cui era parcheggiato, e la INDIRIZZO, in cui i due correi sono stati sorpresi a bordo della stessa e hanno opposto resistenza; la soluzione di continuità esistente tra la prima condotta di furto, che non Ł certo sia stata realizzata dai due imputati,e la reazione violenta dei due correi, sorpresi all’interno dell’abitacolo della vettura rubata, impedisce la qualificazione della condotta quale rapina impropria e impone di considerarla come tentata rapina impropria.
2.2. Violazione degli artt. 99, 157, 160 e 161 cod.pen. in relazione al delitto
contestato al capo C della rubrica e mal governo delle norme in tema di prescrizione dei reati, poichØ la Corte ha respinto l’eccezione difensiva con cui si invocava la prescrizione del delitto di lesioni aggravate, già maturato a giudizio della difesa alla data del 2 Febbraio 2025.
Osserva il ricorrente che il fatto illecito risulta realizzato il 18 Aprile 2012 ; che il delitto di lesioni prevede un massimo edittale di tre anni di reclusione che, per effetto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 585 cod.pen., va aumentata nella misura massima di anni quattro e mesi sei di reclusione; per effetto della contestata recidiva specifica reiterata occorre operare un ulteriore aumento di due terzi della pena base massima, che pertanto va calcolata in anni sette e mesi sei; il termine prescrizionale può essere prorogato sino a due terzi e pertanto complessivamente in anni dodici e mesi sei, cui vanno aggiunti tre mesi e 15 giorni di sospensione Covid.
2.3 Con memoria di replica l’AVV_NOTAIO ha insistito nella prospettazione difensiva secondo cui non vi Ł certezza che l’imputato abbia concorso nel furto dell’autovettura, sottratta dalle ore 20 in poie rinvenuta intorno alle ore 22,00, inquanto la sentenza non ha considerato il dato che il report della società di gestione dell’antifurto satellitare non ha evidenziato tracciamenti o localizzazioni dalle ore 12,20 del giorno del furto in poi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti che verranno esposti.
Va preliminarmente osservato che l’impugnazione riguarda soltanto il delitto di rapina e quello di lesioni, mentre nessuna censura Ł stata formulata in relazione all’affermazione di responsabilità del reato di resistenza a p.u., che deve ritenersi irrevocabile e non devoluta alla cognizione di questa Corte.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce travisamento di una prova decisiva, il citato report dell’antifurto satellitare, e la conseguente erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all’imputato, e si invoca la derubricazione in tentata rapina impropria, Ł manifestamente infondato.
Giova ribadire in questa sede che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, Ł inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poichØ in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 01)
Nel caso in esame, nell’atto di appello manca qualunque riferimento al report, che viene ritenuto essenziale nel ricorso, NOME la censura di travisamento per omissione Ł inammissibile poichØ non Ł stata dedotta con il gravame.
Il ricorso sottolinea poi che i due correi sono stati sorpresi mentre si trovavano intenti ad armeggiare a bordo dell’autovettura parcheggiata ad una certa distanza dal luogo in cui era stata lasciata dal proprietario, circa due ore prima.
Così facendo, reitera la prospettazione difensiva avanzata con l’appello e non si confronta con la puntuale e articolata motivazione della Corte che l’ha respinta,incorrendo in questo modo anche nel vizio di genericità.
Secondo la ricostruzione difensiva, il furto e lo spostamento dell’auto, dal luogo in cui era parcheggiata a quello in cui Ł stata rinvenuta, ferma e con il motore spento,
sarebbero stati opera di un ignotoladro che ha poi abbandonato la refurtiva, NOME COGNOME sarebbe stato sorpreso con il correo all’interno dell’auto quando l’impossessamento non era ancora avvenuto.
Ma la Corte ha respinto tale ricostruzione, per vero poco verosimile, e ha ritenuto l’autovettura fosse stata spostata e parcheggiata in altro luogo dai due imputati, sorpresi nell’abitacolo mentre erano intenti a cercare di sabotare il sistema di antifurto satellitare.
Al riguardo la sentenza ha evidenziato che i Carabinieri erano intervenuti su segnalazione della agenzia RAGIONE_SOCIALE, che aveva ricevuto il messaggio dell’antifurto dell’autovettura in movimento, poco prima del controllo: questo elemento palesa che non vi Ł stata soluzione di continuità tra la condotta appropriativa attribuibile ai due correi sorpresi all’interno dell’abitacolo e la reazione violenta al controllo dei militari, NOME la qualificazione giuridica della vicenda come rapina consumata impropria risulta corretta, in quanto la violenza Ł stata esercitata dopo la sottrazione dell’auto, nel tentativo di garantirsi l’impunità.
1.2 Il secondo motivo di ricorso relativo alla omessadichiarazione di estinzione del delitto di lesioni Łfondato.
Il reato di lesioni aggravate ex art. 576 cod. pen. e dalla recidiva reiteratasi prescrive in dodici anni, nove mesi e quindici giorni, in forza del calcolo prospettato dal difensore che va condiviso: massimo edittale del reato ex art. 582 cod. pen. aumentata per la piø grave aggravante ad effetto speciale, la recidiva reiterata di due terzi: anni cinque , aumentata della metà per la seconda aggravante anni 7 mesi 6, aumentata di due terzi ex art. 161 cod. pen. anni dodici e mesi seie di altri 3 mesi e quindici giorni di sospensioni, così pervenendo al termine di anni dodici mesi nove e giorni quindici ; detto termine Ł maturato il 2/2/2025 prima della sentenza di appello intervenuta il 9 maggio 2025.
Come già anticipato, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non Ł stato oggetto di specifica censura neppure con il gravame, NOME questo capo della sentenza deve ritenersi coperto da giudicato già all’epoca dell’appello.
2.Per le considerazioni che precedono, occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni aggravate contestate al capo C della rubrica perchØ estinte per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello e, per l’effetto, escludere il relativo aumento sanzionatorio di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa applicato per la continuazione,così pervenendo alla pena finale di anni sei di reclusione ed euro 1800 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perche’ estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena pari a mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME