Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ASIAGO il DATA_NASCITA NOME nato a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME NOME NOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio penale responsabilità espresso nei loro confronti in primo grado dal Tribunale di Verona in ordin ai reati di rapina impropria aggravata e di lesioni personali, e nei confronti del COGNOME NOME in ordine al reato minaccia aggravata, anche dalla finalità di odio etnico e razziale nei confr della persona offesa.
Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME ha sollevato due motivi di impugnazion con riferimento ad una molteplicità di profili:
2.1. La violazione di legge per omessa motivazione su questioni prospettate con i motivi di appello, inerenti la violenza esercitata da NOME sull’NOME bloccandola per un braccio e circostanza che in nessun modo durante la colluttazione sono state viste le scarpe che si assumono prelevate dai ricorrenti dal negozio, tanto che né la PG che ha proceduto all’arresto, né la P.G. che ha raccolto le s.i.t. hanno riferito di aver visto o ricevuto le scarpe ogge sottrazione o di averle restituite al negozio. Con lo stesso motivo si c:ontesta la configurab del reato di cui all’art. 628 cod. pen., ed in particolar modo della contestata aggravante di c comma 3 n. 1, essendosi trovato sempre il Dal COGNOME in reparto diverso da quello ove si trovava la compagna.
Con lo stesso motivo di ricorso il COGNOME si duole anche dell’omessa applicazione di una sanzione AVV_NOTAIOitutiva ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen., così come richiesta in se appello
2.2. Con il secondo motivo il COGNOME ha dedotto il vizio di motivazione della senten impugnata, atteso che nel capo di imputazione si parlla del furto di un paio di scarpe ed a pag. della sentenza di appello si parla, invece, del rinvenirnento di due paia di scarpe da parte di signora che le avrebbe restituite ai carabinieri, circostanza che si assume riferita solo dai testi che lo hanno dichiarato a s.i.t.. Ad avviso del ricorrente, pertanto, i fatti contesta rapina impropria andrebbero qualificati come furto aggravato, per di più solo tentato e nemmeno consumato in quanto la persona incaricata sorvegliava l’azione del furto, così da poterl interrompere in qualsiasi momento. Infine, viene contestata esplicitamente la ricostruzione dell Corte territoriale, secondo la quale i verbali delle s.i.t. rese da due dipendenti del ne rapinato ed il verbale di arresto darebbero atto che nei pressi dell’esercizio erano state rinve due paia di scarpe, riconsegnate ai dipendenti del negozio da una signora, assumendosi che si tratta di circostanza riferita dal dipendente COGNOME, e non percepita dalla P.G.
L’COGNOME ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussiste di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., il vizio di motivazione in alla pena infitta, che si indica come eccessiva, e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l’ufficio del P.M., in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, ha presentato in data 10/1/2024 memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G. insistendo per l’accoglimento dei motivi di rico particolare chiedendo di rilevare: 1) l’omessa motivazione sui motivi di ricorso; 2) l’illogicità motivazione sull’ipotesi di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p.; 3)1′ omessa applicazione di sanzi AVV_NOTAIOitutive; 4) la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato all’art. 628 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto si disc:ostano dai parametri dell’impugnazione legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso dell’COGNOME, in particolare, è inammissibile per la sua genericità, in quanto il ric ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decision impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. L’COGNOME si è limitata, invece, ad una telegrafica enunciazione di asseriti vizi, ipotizzando genericame “eventuali cause di non punibilità”, in alcun modo specificate, in ordine alle quali la sent impugnata avrebbe omesso di motivare, definendo “erronea” la qualificazione giuridica del fatto senza indicare le ragioni di tale valutazione né la qualificazione ritenuta corretta, e defin eccessiva la pena inflitta senza in alcun modo specificare le ragioni cli tale valutazione. I ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, com lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampi e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il prop sindacato.
Anche i motivi posti a fondamento del ricorso del COGNOME sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di doglianze che censurano il merito della decisione impugnata, da questa disattesi con un percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici, fondato sulle dichiara dei commessi RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, AVV_NOTAIOanzialmente conformi tra loro, in ordine all’individuazione dell’NOME come persona sorpresa nell’atto di sottrarre un paio di sca dal negozio e bloccata dalla COGNOME su indicazione dell’COGNOME, che veniva colpito con un pugno al volto dal Dal COGNOME, per consentire all’NOME di fuggire, peraltro pronunziando anche minacce morte ed insulti riferiti al colore della pelle del COMM12SSO.
Le sentenze di merito hanno anche valorizzato i riscontri al racconto dei due commessi emergenti dal referto medico attestante le lesioni riportate dall’RAGIONE_SOCIALE e dal rinvenimento di paia di scarpe nei pressi del negozio teatro dei fatti, risultante dalle dichiarazioni d commessi che le esibivano alla P.G., come da annotazione anche nel verbale di arresto.
Si tratta di argomentazioni logiche, contestate dal ricorrente valorizzando minime discrasi tra i racconti dei due testimoni ed aspetti assolutamente marginali, quali il numero delle scar rinvenute nei pressi del negozio. Con il ricorso per cassazione, invece, non sono deducibil
censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifest illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o cori atto probatorio ignorato quando esis o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivit l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifest così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori d attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giunge -e a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Immune da censure risulta anche la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata, attesi da un lato il pugno inferto all’NOME e le minacce allo stesso rivolte, e dal la sottrazione delle scarpe rinvenute fuori dall’esercizio.
Immune da vizi logici o giuridici è anche il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. comma 3 n. 1 cod. pen., che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (cfr. Sez. U, n. 21837 de 29/03/2012, Rv. 252518), atteso che questa è stata desunta dalle dichiarazioni dei testimoni, coerenti e conformi tra loro anche con riferimento a I I ‘i n te rv e nto del COGNOME nel moment cui la compagna era stata bloccata, proprio al fine di consentirle di sottrarsi alla presa commessi del negozio.
Per il disposto dell’art. 545 bis cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, la pena superio quattro anni di reclusione, inflitta al COGNOME, è di per sé ostativa all’ applicazione sanzione AVV_NOTAIOitutiva, e comunque, anche con riferimento a pene AVV_NOTAIOitutive ex artt. 59 I 689/1981 e 4 bis I. n. 354/1975, la prognosi negativa espressa dalla Corte si fonda non illogicamente sui precedenti del ricorrente.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusion delle spese di rappresentanza e difesa AVV_NOTAIOenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile it ricorso e condanna 4 ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente