Rapina impropria: Quando la violenza dopo il furto definisce il reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale del diritto penale: la distinzione tra rapina tentata e rapina impropria consumata. La decisione sottolinea come la violenza esercitata immediatamente dopo un furto, al fine di assicurarsi il bottino o la fuga, sia l’elemento che qualifica il reato nella sua forma più grave, ovvero consumata. Questo principio è fondamentale per comprendere la logica del nostro sistema penale e le conseguenze delle azioni delittuose.
I Fatti di Causa: Dal Furto alla Violenza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina impropria. La difesa dell’imputata aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente due punti: in primo luogo, che la condotta dovesse essere riqualificata come tentata rapina e non consumata; in secondo luogo, che avrebbero dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche.
Secondo la ricostruzione, l’imputata, dopo aver sottratto dei beni, aveva posto in essere una condotta violenta. Questa violenza era stata esercitata subito dopo l’atto di sottrazione ed era chiaramente finalizzata a due scopi: garantire il profitto del furto e assicurarsi l’impunità, ovvero la fuga.
La Questione Giuridica: la rapina impropria e le sue caratteristiche
Il cuore della questione legale risiede nella corretta interpretazione della fattispecie di rapina impropria. A differenza della rapina propria, dove la violenza o la minaccia sono usate per impossessarsi del bene, nella rapina impropria la violenza o la minaccia avvengono dopo la sottrazione. Lo scopo di questa azione successiva è cruciale: deve essere diretta a mantenere il possesso di ciò che è stato rubato o a garantire la fuga.
La difesa dell’imputata puntava a dimostrare che la condotta non avesse superato la soglia del tentativo. Tuttavia, sia la Corte d’Appello prima, sia la Cassazione poi, hanno rigettato questa tesi.
La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte territoriale. La pronuncia si basa su due pilastri argomentativi distinti.
La qualificazione del reato
Sul primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione del reato, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la contestazione non superasse la soglia di ammissibilità. La motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata persuasiva e ineccepibile nel dimostrare che la violenza era stata immediatamente successiva alla sottrazione dei beni e funzionale a consolidare il profitto e l’impunità. Questo collegamento diretto e temporale tra furto e violenza è ciò che perfeziona il reato di rapina impropria consumata.
Il rigetto delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva evidenziato l’assenza di elementi positivi su cui fondare la concessione di tale beneficio. In altre parole, non erano emerse circostanze particolari, legate al fatto o alla personalità dell’imputata, che potessero giustificare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte Suprema è ancorata a principi consolidati. Per configurare la rapina impropria consumata, è necessario che vi sia un nesso teleologico e cronologico tra la sottrazione e la violenza successiva. La violenza non deve essere un evento separato e distinto, ma una diretta conseguenza del furto, messa in atto per proteggerne i risultati. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente argomentato su questo punto, e il ricorso non è riuscito a scalfire la solidità di tale ragionamento.
Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha ribadito che la loro concessione non è un atto dovuto, ma una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere basata su concreti elementi positivi. La semplice assenza di elementi negativi non è sufficiente per ottenere il beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del diritto penale: la natura della violenza e il momento in cui viene esercitata sono determinanti per qualificare un reato. La decisione chiarisce che la rapina impropria si consuma nel momento in cui, dopo il furto, si usa la violenza per assicurarsi il profitto o la fuga. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del ricorso.
Quando un furto si trasforma in rapina impropria consumata?
Secondo la Corte, un furto diventa rapina impropria consumata quando l’autore, immediatamente dopo la sottrazione del bene, usa violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa rubata o per garantirsi l’impunità.
Perché la Cassazione ha considerato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa non sono riuscite a confrontarsi efficacemente con la solida e persuasiva motivazione della sentenza d’appello e perché le lamentele sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono state ritenute manifestamente infondate.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputata?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché, secondo la valutazione della Corte territoriale confermata dalla Cassazione, non erano emersi elementi positivi concreti (riguardanti il fatto o la personalità dell’imputata) che potessero giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28985 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione nella parte in cui conferma la qualificazione della condotta come rapin “consumata” impropria, invece che “tentata” non supera la soglia di ammissibilità, dato che non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che la condotta violenta posta in essere ricorrente è stata immediatamente successiva alla sottrazione dei beni ed er sicuramente funzionale a garantire il profitto e l’impunità (pag. 3 della sente impugnata).
Rilevato che le doglianze in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non superano la soglia di inammissibilità in quant manifestamente infondate; la Corte territoriale, con motivazione ineccepibile evidenziava che non erano emersi elementi positivi in sui quali fondare l concessione del beneficio invocato (pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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