Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.Dita NOMECOGNOME nato il 15/07/1990 in Romania 2.NOMECOGNOME nato il 18/07/1991 in Romania
avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare í ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.A seguito di annullamento con rinvio pronunziato da questa Corte di Cassazione, Sezione Seconda, in data 8 giugno 2022, la Corte di Appello dì Bari, con sentenza del 9 novembre 2023, ha confermato la condanna pronunciata, con
il rito abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 25 settembre 2020 per i delitti di rapina impropria pluriaggravata (capo a) e di lesioni (capo b) commessi il 3 aprile 2018.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
3. Ricorso di NOME COGNOME.
Violazione di legge e vizio di motivazione, nei termini del travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente individuato la contestualità tra il furto e la successiva violenza ai danni della guardia giurata in base alle dichiarazioni degli imputati, travisate e ritenute credibili solo rispetto al dato temporale, nonostante la distanza oraria tra i due fatti illeciti oggetto della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di legittimità.
Infatti, la denuncia indicava che il trafugamento della merce era avvenuta presso l’azienda agricola di NOME e NOME COGNOME in Trinitapoli tra le ore 13 del 3 aprile 2018 e le ore 6 del giorno successivo; mentre la guardia giurata era stata aggredita alle ore 23,20 del 3 aprile 2018, sulla strada provinciale 64 dopo avere fermato il furgone con la refurtiva; NOME COGNOME aveva dichiarato “sono stato con questo motore da 20 km, l’abbiamo preso per lanciare per questo e all’entrata del paese ci ha aspettato questo guardiano” (pag. 6) e NOME COGNOME aveva riferito di avere ricevuto una telefonata tra le 18 e le 19 del 3 aprile, tutti elementi tali da dimostrare che le due condotte illecite, di furto e di lesioni ai danni della guardia giurata, non costituissero un’azione unitaria ed omogenea per la significativa distanza temporale, così da difettare gli elementi costitutivi del delitto di rapina impropria.
4. Ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, utilizzando in modo parziale ed incompleto le dichiarazioni rese dagli imputati, ha ritenuto che tra il momento del furto e quello dell’aggressione ai danni della guardia giurata fosse intercorso un periodo di tempo incompatibile con la distanza di soli 12 km percorsi in pochi minuti dal luogo dell’avvenuta sottrazione, tanto da escludersi la quasi flagranza e dunque la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria.
4.2. Violazione di legge in quanto, atteso il breve periodo di tempo tra il furto e la violenza esercitata ai danni della guardia giurata, nei termini indicati dalla sentenza impugnata, il reato doveva essere qualificato nella forma tentata in assenza del presupposto dell’impossessamento alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 34952 del 2014.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Va premesso che la Corte di Cassazione, con la sentenza della Seconda Sezione, n. 30992 dell’8 giugno 2022, aveva annullato la condanna pronunciata il 28 giugno 2021 dalla Corte di appello di Bari nei confronti dei ricorrenti per avere argomentato in termini apodittici circa la contestualità tra il furto e l’aggressione della guardia giurata tche aveva fermato gli autori dello stesso “per ragioni diverse da quelle per cui è processo” (pag. 3 della sentenza rescindente).
I motivi dei ricorsi possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano la motivazione della sentenza impugnata per essersi limitata a riprendere, in parte, gli stessi argomenti di quella annullata, senza riempire la lacuna probatoria delineata dalla sentenza di questa Corte e contestando, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto nei termini di rapina impropria.
Nelle pagine da 6 a 8, invece, la pronuncia impugnata, con motivazione congrua e completa, ha correttamente proceduto ad una nuova valutazione del compendio probatorio, chiarendo quali fossero gli elementi di fatto che va/1447 consentir= di ricostruire la dinamica dei fatti e la loro tempistica.
In particolare, la Corte di appello ha spiegato come la denuncia orale, sporta dal titolare dell’azienda NOME COGNOME, non potesse servire a fissare con esattezza l’orario del furto, avendo individuato soltanto una forbice temporale tra l’allontanamento di COGNOME ed il suo rientro nel luogo della sottrazione. Proprio partendo da questo dato, la Corte di merito ha operato una valutazione logica degli elementi a sua disposizione r di cui l’unico certo era l’orario delle 23,20 in cui la guardia giurata aveva dichiarato di avere intercettato il furgone degli imputati al km 2 della Strada statale provinciale n. 64, mentre, con il portellone aperto, si dirigeva verso il centro del Comune di San Ferdinando di Puglia.
Alla luce di questo dato, unitamente alla circostanza che all’interno del mezzo vi fossero la refurtiva e gli attrezzi da scasso, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli imputati stessero rientrando in città subito dopo avere commesso il furto
GLYPH
nell’azienda collocata a pochi chilometri di distanza, tanto da avere reagito con violenza nei confronti della guardia giurata che stava chiamando i Carabinieri.
In tal modo la sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Giudice di primo grado, ha utilizzato argomenti non illogici per ritenere sussistente la necessaria continuità temporale, richiesta dal delitto di rapina impropria, tra il furto appena avvenuto e la reazione all’intervento della guardia giurata, ulteriormente supportata dall’ammissione dei ricorrenti di avere appena consumato il trafugamento della merce. Le dichiarazioni degli imputati non sono state affatto travisate, ma esaminate tenendo conto delle loro discrepanze ed escludendo valenza alla telefonata ricevuta da Dita tra le ore 18:00 e le ore 19:00 dello stesso giorno, per mancanza di elementi che la collegassero alla perpetrazione del delitto e all’orario della sua consumazione.
Il ragionamento probatorio del giudice di merito, avendo fornito una ricostruzione che risponde alle regole della logica, del diritto e all’esigenza di completezza espositiva, non consente a questa Corte di rivedere il giudizio di merito ed estendere il proprio esame alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, come richiesto dai ricorsi.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, per come correttamente operata dalla sentenza impugnata, si richiama il pacifico orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalla requisitoria del Procuratore generale, che il requisito dell’ “immediatezza” della rapina impropria non necessita della contestualità temporale tra la sottrazione della “res” e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due condotte intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023 Rv. 285038).
Anche la censura circa la qualificazione del delitto nella forma tentata non è fondata f in quanto richiede che la vittima del delitto di rapina impropria non perda il controllo sulla cosa sottrattagli dall’agente immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere la sottrazione (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014 Rv. 261021), condizioni non sussistenti nella specie in quanto i ricorrenti si erano impossessati della refurtiva in assenza del proprietario.
Per le considerazioni esposte i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 25 febbraio 2025
La Consigliera estensora
Il Presidente