Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10970 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 17/03/1966 a CARBONIA (CUI 01AB7EY)
avverso la sentenza in data 23/04/2024 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’accoglimento integrale del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
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NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, ha impugnato la sentenza in data 23/04/2024 della Corte di appello di Firenze, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 25/09/2019 del Tribunale di Grosseto, nella parte in cui lo aveva condannato per il delitto di tentativo di rapina aggravata dall’approfittamento delle condizioni di minorata difesa e dall’aver commesso il fatto nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen..
Deduce:
Riqualificazione del reato di tentativo di rapina impropria in furto.
Secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni della persona offesa (COGNOME NOME) e dal Carabiniere COGNOME, emerge che la sottrazione della bicicletta era avvenuta senza violenza sulla vittima che, anzi, aggrediva l’imputato.
Vengono, quindi, illustrati i contenuti delle deposizioni testimoniali per evidenziare come non vi sia stata violenza né prima, né dopo la sottrazione della bicicletta.
2. Insussistenza dell’aggravante della minorata difesa.
A tale riguardo si assume che ai fini della configurabilità dell’aggravante della minorata difesa non è sufficiente rimarcare che il fatto si è svolto alle 5,00 del mattino e nell’oscurità, dovendosi indicare la presenza di ulteriori circostanze sintomatiche di una maggiore vulnerabilità della vittima, per come spiegato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5266 del 13 dicembre 2005 (dep. 2006, Moscato, 233573-01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente sostiene che non può ritenersi configurato il reato di rapina impropria, mancando il requisito della violenza o della minaccia.
In realtà, dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa -la cui credibilità e attendibilità non è messa in discussione- emerge il contrario.
Parlanti, infatti, ha dichiarato di essersi accorto che qualcuno gli stava sottraendo la bici parcheggiata nel giardino; che, quindi, buttava a terra lo sconosciuto che stava sottraendo la biciletta, il quale si rialzava e gli sferrava un pugno che, tuttavia, riusciva a schivare; che quello nel darsi alla fuga gli diceva «tanto lo so dove stai di casa».
Così ricostruito il fatto, non può che osservarsi come siano presenti sia la violenza (il pugno andato a vuoto), sia la minaccia (“so dove abiti”), entrambe finalizzate a procurarsi l’impunità.
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1.2. In tal senso la Corte di appello ha correttamente osservato che la violenza quale requisito della rapina impropria si identifica in ogni impiego di energia che si risolva in costringimento fisico del soggetto passivo e in tal senso il gesto di sferrare un pugno, ancorché schivato, raggiunge l’effetto di provocare l’allontanamento forzato del potenziale destinatario dello stesso.
Per quanto riguarda la minaccia, dal suo canto, non è richiesto che essa sia capace di intimorire effettivamente il soggetto passivo, al punto da farlo desistere dalla difesa del bene ovvero dall’inseguimento dell’agente, essendo sufficiente il mero atteggiamento intimidatorio, certamente rintracciabile nella prospettiva di essere nuovamente raggiunto nella propria abitazione.
Da ciò discende che il motivo non si correla alle emergenze fattuali, che vengono trascurate, così che difetta il requisito della specificità, oltre a essere manifestamente infondato quando deduce l’assenza di violenza o di minaccia.
Il ricorso è manifestamente infondato anche in relazione all’aggravante della minorata difesa, di cui si nega la configurabilità.
Il ricorrente sostiene che la commissione del fatto in ore notturne non è di per sé sufficiente a far ritenere configurata l’aggravante, in mancanza di circostanze ulteriori che dimostrino la maggiore vulnerabilità della vittima.
In realtà quanto sostenuto dal ricorrente è esattamente il contrario di quanto chiarito dalle Sezioni unite che, superando l’originario contrasto sul punto, hanno spiegato che «la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 01).
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, quindi, la commissione del fatto in tempo di notte è sufficiente a integrare l’aggravante, salvo che non emergano circostanze idonee a neutralizzare la condizione di maggiore vulnerabilità provocate dalle condizioni di tempo.
Circostanze che, nel caso in esame, non sono state rappresentate.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-
mende.
Così deciso il 22/01/2025