Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10083 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10083 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 18/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., per quanto di interesse in questa sede, ritenuta la qualificazione per il capo A) come quella contestata al capo di imputazione, riconosciuta la continuazione con i fatti contestati nella sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 settembre 2021, e p osto l’aumento di pena
sui fatti oggetto di contestazione del medesimo procedimento con i fatti contestati nella sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 settembre 2021, irrevocabile il 16 marzo 2022, di riforma della sentenza del Tribunale di Napoli-Nord del 16 dicembre 2020, rideterminava la pena inflitta a COGNOME e COGNOME NOME in cinque anni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con conferma nel resto.
In particolare, a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 23231 del 13 aprile 2022, era stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 dicembre 2020, che aveva confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord del 20 febbraio 2020, che aveva ritenuto COGNOME e COGNOME NOME, fra l’altro, responsabili del reato di rapina impropria contestato al capo A).
La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio sul punto riguardante la corretta qualificazione giuridica da attribuire ai fatti contestati al capo A), assorbite le ulteriori doglianze avanzate nei restanti motivi di appello. Nel dettaglio, affermava la Corte, se è vero che gli imputati avevano opposto resistenza alla polizia (reato concorrente con quello di rapina impropria) all’evidente fine di eludere il controllo che aveva portato al casuale rinvenimento della refurtiva, tuttavia i Giudici di merito non avevano dato conto, se non in maniera apodittica (presenza del GPS) delle ragioni che li avevano portati a ritenere non interrotto il nesso di contestualità dell’intera azione e ad affermare la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria.
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, con particolare riguardo agli imputati COGNOME e COGNOME NOME confermava la qualificazione giuridica in termini di rapina impropria dei fatti contestati al capo A), e, ritenuta la continuazione con ulteriori reati già coperti da giudicato, rideterminava la pena.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME e COGNOME NOME, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen.
4.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge (art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 627, comma 3, 238bis cod. proc. pen., 110, 628, comma 2, cod. pen., 110, 624bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si evidenzia che in relazione ad un ulteriore concorrente nel reato, COGNOME NOME, nei confronti del quale la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello napoletana per le stesse ragioni, in sede di rinvio, la Corte territoriale aveva riqualificato il fatto contestato in questo procedimento sub capo
A) ai sensi degli artt. 81 cpv. e 624bis cod. pen., evidenziando come mancasse il nesso di contestualità-immediatezza tra i due segmenti della condotta tipica, previsti dalla norma incriminatrice (sottrazione e attività violenta). Per contro, con la sentenza impugnata, la Corte di appello confermava l’ori ginaria qualificazione giuridica sottraendosi a qualsiasi confronto ragionato con le argomentazioni declinate nella parte motiva nella sentenza della medesima Corte di appello nel processo a carico del concorrente nel reato e disattendendo le coordinate ermeneutiche dettate dalla pronuncia di annullamento con rinvio.
4.2. Si prospetta, con il secondo motivo, violazione di legge (art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cpv., 62bis , 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione per avere omesso qualsiasi motivazione in punto di diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e in ordine ai criteri seguiti per la determinazione degli aumenti di pena per continuazione. La Cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio, ritenendo assorbite le ulteriori doglianze prospettate nei restanti motivi di appello, e si trattava delle doglianze riguardanti, appunto, le invocate circostanze attenuanti generiche e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatorio con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione. In sede di rinvio, la Corte ha omesso di tenere conto delle deduzioni difensive articolate sia nei motivi di appello che nel ricorso per cassazione su questi punti della decisione.
4.3. Si lamenta, con il terzo motivo riferibile solo alla posizione di COGNOME, violazione di legge (art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen.) in relazione all’art. 53, comma 4, della legge n. 689 del 1981 , nella formulazione previgente alla c.d. riforma Cartabia. La Corte di appello ha respinto una proposta di concordato avanzata nell’interesse del ricorrente sul presupposto che non potesse procedersi alla conversione in libertà controllata della porzione di pena di un anno, facendo applicazione del dis posto di cui al comma 4 dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981 nel testo frutto delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2022, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, per il reato continuato, la pena sostituibile è quella frutto della continuazione, senza considerare che, trattandosi di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, sarebbe stato applicabile il disposto del comma 4 dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nel testo previgente, che consentiva di tenere conto solo del quantum di pena irrogato per il reato per il quale si richiede la sostituzione.
5 . Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo AVV_NOTAIO generale, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Come è noto, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254830-01). Invero, il giudice di rinvio mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 258911-01).
1.2. Ciò detto, nel confermare la qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A) come rapina impropria, la Corte di appello napoletana ha fornito una motivazione rispettosa del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza di annullamento, conforme agli elementi di fatto a disposizione e non manifestamente illogica.
Invero, la Corte territoriale ha ripercorso puntualmente il tragitto seguito senza soluzione di continuità da ll’autovettura Audi A4, monitorata con dispositivo di rilevazione satellitare GPS, evidenziando come la stessa si fosse fermata in luoghi ed orari compatibili con i furti in danno di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, commessi tra le ore 17,29 e le ore 19,50. Tra le ore 20,04 e le ore 20,06 l’auto si fermava proprio nella zona dove venivan o poi recuperati gli attrezzi atti allo scasso e la pistola. Pochi minuti dopo, precisamente alle ore 20,11, l’auto veniva bloccata dalla polizia giudiziaria.
Al momento del fermo dell’auto, a bordo della stessa vi era ancora la refurtiva, provento dei reati commessi poco prima.
Il conducente e i passeggeri dell’auto, fra i quali i due imputati, una volta fermati dalla polizia giudiziaria, si davano a precipitosa e violenta fuga.
La Corte del rinvio ha evidenziato come le tempistiche indicate risultavano perfettamente compatibili con le modalità di effettuazione dei furti presso le abitazioni, nel senso dell’accompagnamento degli autori e del loro prelevamento
poco dopo , ed escludevano che l’auto avesse effettuato altri passaggi; l’azione criminosa era stata interamente monitorata attraverso il sistema GPS, che aveva consentito anche di individuare il momento (pochi minuti prima del fermo da parte della polizia giudiziaria) e il luogo in cui gli imputati si erano liberati degli arnesi utilizzati per commettere i furti. A bordo del veicolo veniva rinvenuta ancora la refurtiva, provento dei furti commessi, senza soluzione di continuità, nelle precedenti ore (a partire da circa due ore prima), ciò che rende evidente come la fuga, attuata con modalità violente da parte dei due imputati, fosse finalizzata ad assicurarsi l’impunità rispetto ai reati predatori poco prima commessi.
1.3. Su tali basi, la Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica attribuita in origine al fatto (rapina impropria), ed il giudizio espresso dalla Corte territoriale appare conforme al principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza rescindente e in questa sede ribadito.
Invero, occorre ricordare che, in tema di rapina impropria, il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della “flagranza” o “quasi flagranza” e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Rv. 25417101).
Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310-01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell’ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco).
Quanto al diverso esito del giudizio nei confronti di altro imputato, deve rammentarsi che non può configurarsi inconciliabilità di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia frutto di difformi valutazioni di quei fatti (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317-01 e, più di recente, Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025, Rv. 288946-02).
2 . E’ fondato, invece, il secondo motivo.
Questa Corte, con la sentenza di annullamento, aveva ritenuto assorbite le ulteriori doglianze, in particolare quelle riguardanti il trattamento sanzionatorio.
Come denunciato con il motivo di ricorso, effettivamente la Corte di appello, in sede di rinvio, ometteva di fornire adeguata motivazione su questo punto, in particolare sui criteri di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione (con riguardo alle invocate circostanze attenuanti generiche, giova evidenziare che risultano già riconosciute dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord con la sentenza di primo grado del 20 febbraio 2020).
Si impone, pertanto, un nuovo annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Va rigettato l’ultimo motivo, proposto nell’interesse del solo COGNOME, perché infondato.
3.1. Il ricorrente lamenta l’asserito errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel respingere la proposta di concordato sul presupposto che non potesse procedersi alla conversione in libertà controllata della porzione di pena di un anno di reclusione, in aumento per continuazione in relazione ai reati coperti da giudicato , facendo applicazione del disposto dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981 nel testo frutto delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2022, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, per il reato continuato, la pena sostituibile è quella risultante dagli aumenti di pena per la continuazione, senza considerare che, trattandosi di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, sarebbe stato applicabile il disposto del comma 4 dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nel testo previgente, che consentiva di tenere conto solo del quantum di pena irrogato per il reato per il quale si richiede la sostituzione.
In realtà, il presupposto da cui si dipana la censura del ricorrente non è corretto.
3.2. Giova, innanzitutto, precisare che la richiesta di sostituzione della pena detentiva poteva certamente essere formulata nel giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 95 d. lgs. n. 1 50 del 2022, essendo stata pronunciata la sentenza di appello, annullata, prima dell’entrata in vigore del citato decreto. Invero, in caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza a decidere sull’istanza di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi spetta, a mente della disposizione transitoria di cui all’art. 95 del citato d.lgs., al giudice del rinvio, anche nel caso in cui l’annullamento risulti circoscritto a statuizioni accessorie diverse dall’accertamento della responsabilità o dall’irrogazione delle pene principali (Sez. 4, n. 45829 del 06/12/2024, Rv.
287221-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato la pronuncia intervenuta a seguito di precedente annullamento relativo alla durata delle pene accessorie, con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sull’erroneo rilievo che la domanda non era stata formulata nel pregresso giudizio di appello, né con il ricorso per cassazione).
3.3. Ciò detto, il previgente art. 53, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, che il ricorrente assume essere norma più favorevole, stabiliva che ‘ nei casi previsti dall’ articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione ‘.
Il secondo periodo della citata disposizione era strettamente legato alle esclusioni oggettive dalla possibilità di sostituzione della pena detentiva, previste dall’art. 60 della legge n. 689 del 1981 per alcuni reati, esclusioni venute meno per effetto dell’art. 4, comma 1, lett. c ), della legge n. 134 del 2003.
Pertanto, l’unica disposizione che, prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2022 all’art. 53 della legge n. 689 del 1981, disciplinava la sostituzione della pena detentiva in caso di continuazione era quella di cui al primo periodo del comma 4 dell’art. 53 cit. , che, come visto, nell’ipotesi di sostituzione della pena irrogata per il reato continuato, individuava nella pena da infliggersi per il reato più grave quella cui andavano riferiti i parametri stabiliti dal primo comma ai fini dell’applicazione del beneficio (cfr. Sez. 2, n. 4465 del 07/10/1999, Maggi, Rv. 214661).
Peraltro, questa Corte ( ex plurimis Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Rv. 260866-01) aveva chiarito che il giudice, nei casi previsti dall’art. 81 del cod. pen., doveva far riferimento, per stabilire la possibilità della sostituzione, a quella pena che avrebbe dovuto infliggere in concreto per il reato più grave, come se questo fosse l’unico oggetto del giudizio. Perciò, in presenza di procedimenti speciali (rito abbreviato e patteggiamento), il giudizio sulla possibilità di sostituire la pena detentiva breve, ai sensi dell’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, doveva essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all’esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto, e perciò dopo l’aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall’ultimo comma dell’art. 53 legge n. 689 del 1981, che prevedeva come riferimento la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione. Tale trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituiva una
situazione di maggiore favore per l’imputato ed era ritenuto coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti (Sez. 3, n. 2070 del 02/06/1999, P.G. in proc. Erminio, Rv. 215068), non trovando alcuna controindicazione nella circostanza che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e ss. cod. pen. (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. COGNOME e altri, Rv. 237692).
Si era ulteriormente precisato che, in tema di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, anche quando si procede nelle forme del rito abbreviato o di applicazione della pena, rileva comunque, ai fini dei limiti di legge di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981, nel caso di più reati uniti dal vincolo della continuazione, la sanzione risultante all’esito della diminuzione di un terzo di quella da irrogare in concreto, e perciò successiva all’aumento determinato dalla continuazione, salvo che la pena per il reato più grave sia già comunque suscettibile di sostituzione a prescindere dal rito prescelto, riacquistando in tal caso vigore il principio stabilito dall’ultimo comma dell’art. 53 cit. che prevede, come riferimento, la pena per il reato più grave prima dell’aumento per la continuazione (sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, Rv. 282478-01).
3.4. Alla luce della disciplina dell’art. 53, commi 1 e 4, della legge n. 689 del 1981, nel testo vigente anteriormente al d. lgs. n. 150 del 2022, non è possibile comunque accedere, da parte del ricorrente, all’invocata sanzione sostitutiva della libertà controllata, con riguardo solo alla porzione di pena individuata come aumento per continuazione rispetto ai reati già coperti dal giudicato.
Invero, dovendosi far riferimento, per stabilire la possibilità della sostituzione, alla pena da infliggersi in concreto per il reato più grave, che, nel caso di specie va individuato in quello di cui al capo A), tenuto conto dei suoi limiti edittali, non è comunque possibile che la stessa rientri nei limiti di pena previsti dal comma 1 dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dalla c.d. riforma Cartabia, per accedere alla conversione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata.
Del resto, la pena detentiva di anni uno di reclusione, in relazione alla quale si chiede la sostituzione, non era stata inflitta per i reati di cui è giudizio, bensì quale aumento alla prima condanna per continuazione coi reati già coperti dal giudicato. Orbene, anche volendo considerare il disposto del comma 4 dell’art. 53 cit. nella sua interezza, tale disposizione prevedeva appunto i criteri di calcolo della pena tanto in relazione all’ipotesi per la quale per ciascun reato avvinto dal vincolo della continuazione era consentita la sostituzione della pena detentiva, quanto avuto riguardo all’ipotesi in cui la sostituzione fosse ammissibile soltanto per alcuni reati. In tale ultimo caso era appunto prevista, al solo fine della sostituzione, la
determinazione della parte di pena per i reati per quali operava la sostituzione. In alcun caso, pertanto, era prevista – come da istanza del ricorrente – la sostituzione del mero aumento per la continuazione, che di per sé nulla ha a che vedere con la pena detentiva breve, in tesi oggetto di possibile sostituzione (vedi sul punto per un caso analogo Sez. 3, n. 26568 del 02/03/2021, COGNOME, non mass.).
Su tali basi, va esclusa la possibilità della sostituzione della pena detentiva in favore del COGNOME, anche o ve si consideri il disposto dell’art . 53, comma 4, della legge n. 689 del 1981 nel testo in vigore prima della riforma Cartabia.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, con rigetto dei ricorsi nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso il 25 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME