Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letti i motivi nuovi presentati dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2023 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 628 comma 2 e 495 cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputat osservando come il tentativo di fuga di COGNOME, volto a guadagnarsi l’impun (e non a garantirsi il possesso del bene) era intervenuto in una fase succe rispetto al momento in cui il ricorrente era stato fermato dal responsabil negozio, con interruzione del nesso eziologico, necessario affinché pote ammettersi il carattere strumentale della violenza alla persona risp all’impossessamento del bene, per cui non poteva configurarsi il reato di ra impropria.
1.2 In seguito all’assegnazione del ricorso alla Settima sezione di qu Corte, il difensore depositava memoria nella quale rilevava che:
“in data 13 maggio 2024, nelle more della celebrazione dell’udienza, la Cor Costituzionale depositava la motivazione della sentenza n. 84/2024 con la qua dichiarava incostituzionale l’art. 628 commi I e II c.p. nella parte in prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’a ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti entità;
il fatto storico preso in esame dalla Consulta risulta speculare al oggetto del presente procedimento, sia in termini di danno patrimoniale di sca entità, sia di lieve entità dell’atto violento, dunque fatti di modesta offens
tale circostanza è confermata anche dalla valutazione fatta dai giudici merito del presente procedimento che hanno condannato il COGNOME al minimo edittale, concedendogli l’attenuante del danno di lieve entità ex art. 62 n. oltre che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
pertanto il fatto storico oggetto della sentenza impugnata può essere og valutato alla luce dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della incriminatrice di cui alla sentenza n. 84/2024; – in ultimo, considerato sentenza della Consulta appena menzionata veniva depositata in data 13/05 u.s non è stato possibile presentare motivi aggiunti tempestivamente.”
Il ricorso veniva quindi assegnato alla Seconda sezione di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato.
1.1 Infatti, la Corte di appello ha correttamente applicato il prin costantemente ribadito da questa Corte secondo il quale “nella rapina impropri la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello de sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporal sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unita dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sot o di assicurare al colpevole l’impunità” (Sez.7, Ordinanza n. 34056 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617).
Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte que per cui ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è suffici che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, ado violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, mentre non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (vedi Sez Sentenza n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswil, Rv. 269858 – 01); la Corte d appello, in applicazione dei principi sopra ricordati, ha osservato che “Carch benchè non avesse conseguito un autonomo possesso sulla merce, ha usato evidente violenza in danno del Carabiniere intervenuto, immediatamente dopo la sottrazione della merce dagli scaffali e dai ripiani dell’esercizio commerc (pag.3 sentenza impugnata).
1.2. Deve ora essere esaminato il motivo proposto dal difensore nell memoria depositata, con cui si invoca la valutazione in ordine all’applicabilità diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per effet sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza che, esse stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è intervenuta dopo sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiar l’illegittimità costituzionale “dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura no eccedente un terzo quando “per la natura, la specie, i mezzi, le modali circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del per il fatto risulti di lieve entità”
Il Giudice delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto ne sentenza n. 120 del 2023 relativa ad analoga questione relativa al reat estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanziona che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione hanno previsto una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare l pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evit «l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesi si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indott legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di no asprezza».
La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 d 2023, ha precisato che “in presenza di una fattispecie astratta connotata, c detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli el costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità» tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lie in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circo dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determi violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.”
Ciò premesso, il motivo di ricorso è fondato.
Dall’analisi della sentenza della Consulta e del disposto dell’art. 62 n.4 pen., si ricava che gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione sono due: “la particolare tenuità del danno o del pericolo” (sentenza) cui corrisponde “il danno particolare tenuità” (art. 62 n.4 cod. pen.), inteso come danno di na esclusivamente patrimoniale, e la lieve entità del fatto derivante dalla “natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione” (sentenza) cui corrisp “l’evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità” (art. 62 n.4 cod. pen.) invece si ha riguardo anche alle conseguenze di natura non esclusivamente patrimoniale; ne deriva che se la valutazione del giudice che ha conces l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. non ha investito tutti e due gl sopra evidenziati, ben potrà essere concessa anche la diminuente prevista da sentenza della Corte Costituzionale;
Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva concesso l’attenuante d cui all’ad 62 n.4 cod. pen. prendendo in esame soltanto l’esiguità del da patrimoniale, affermando espressamente che le modalità del fatto non erano particolarmente gravi, il che lascia spazio ad una possibile applicazione d diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale più volte citata.
N”‘”
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio al Corte di appello ai fini della valutazione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del fatto di lieve en e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appell Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsa Così deciso il 26/09/2024