Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante della lieve entità del fatto; presso atto che non sono state depositate conclusioni scritte da parte della difesa del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 30/10/2023 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, NOME era stato dichiarato responsabile del delitto di rapina impropria consumata e condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 628 cod. pen., omessa, illogica e contradditoria motivazione.
Osserva la difesa che con sentenza n. 86 del 16 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il delitto di rapina impropria sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
La sentenza impugnata ha omesso una valutazione complessiva del fatto in contestazione che, proprio in relazione alle modalità della condotta e alla mancata realizzazione di un concreto pregiudizio, può ritenersi di lieve entità.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di tentato furto con conseguente esclusione della punibilità per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.; omessa, illogica e contradditoria motivazione.
Rileva il ricorrente che la violenza nei confronti dell’addetto alla sicurezza non era stata diretta ad assicurarsi il possesso della cosa, bensì finalizzata a cercare di divincolarsi dalla costrizione fisica messa in atto dalla guardia la quale ha riferit di essere caduta a terra in conseguenza dell’azione di “placcaggio” ; rileva inoltre che l’imputato era stato fermato alla barriera delle casse del supermercato
dall’addetto alla sicurezza il quale non l’aveva mai perso di vista; che la merce, di modico valore, era stata recuperata e non risultava danneggiata, così da poter essere rimessa in vendita.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria; omessa, illogica e contradditoria motivazione.
Osserva la difesa che l’imputato aveva compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà; una volta fermato dall’addetto alla sicurezza – il quale non lo aveva mai perso di vista – aveva restituito immediatamente e volontariamente parte della refurtiva, per poi cercare di darsi alla fuga con le restanti quattro bottiglie.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen; omessa, illogica e contradditoria motivazione.
Ribadisce il ricorrente che il valore economico della merce era esiguo (euro 87,94); che i beni sono stati recuperati per intero e subito rimessi in vendita perché non danneggiati; che la condotta violenta non ha determinato conseguenze lesive.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed omessa motivazione La Corte di appello ha confermato l’entità della pena inflitta dal giudice di primo grado, senza spendere alcuna motivazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi proposti sono manifestamente infondati, ad eccezione della prima doglianza in punto di valutazione della attenuante della lieve entità del fatto.
Inammissibile è il motivo che concerne la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto e conseguentemente l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
La Corte di appello (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha esaminato tale profilo e ha affermato che il fatto concreto era sussumibile nel paradigma legale della rapina impropria sulla scorta della ricostruzione della vicenda da cui emergeva che, dopo la sottrazione di sei bottiglie di gin presso un punto vendita Esselunga ed occultamento delle stesse nei pantaloni, l’imputato – richiesto dall’addetto alla sicurezza di provvedere alla restituzione – ne aveva consegnate solo due e, nuovamente invitato a mettere a disposizione anche le restanti, per tutta risposta, aveva colpito l’addetto alla sicurezza dell’esercizio con calci e pugni
riuscendo a divincolarsi dalla presa e a fuggire; una volta raggiunto, aveva messo in atti ulteriori atti di violenza per poi essere definitivamente fermato.
Alla luce di tale sequenza fattuale, il collegio ha argomentato che NOME, dopo il prelievo delle bottiglie con le quali, senza provvedere al pagamento, era uscito dal supermercato utilizzando l’apposito varco, aveva adoperato violenza nei confronti dell’addetto alla sicurezza che ne aveva richiesto la restituzione e ciò all’inequivoco fine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto e l’impunità.
Tale assunto è pienamente corretto atteso che si configura la fattispecie di rapina impropria e non il furto proprio nel caso in cui la violenza (pacificamente esercita nel caso dì specie) non costituisce modalità di azione tipica della sottrazione della cosa al detentore e del contestuale impossessamento da parte del suo autore, ma rappresenta un mezzo diretto ad assicurarsi il possesso dei beni o per procurarsi l’impunità.
Manifestamente infondato è anche il motivo che concerne la mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria.
Ai fini dell’esatto discrimine tra la fattispecie di rapina impropria consumata e quella tentata va richiamato il principio di diritto affermato dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 secondo cui la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra il verificarsi dell’impossessamento richiesto, invece, per quella propria; è configurabile l’ipotesi tentata nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Quanto alla configurazione della “sottrazione” – da intendersi come mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso – va ricordato l’orientamento di legittimità secondo cui per la sua sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2 n. 15584 del 12.2.2021, COGNOME, Rv. 281117)
Di tali principi ha fatto buon governo la Corte di appello che nella sentenza impugnata ( pag. 3) ha puntualmente motivato osservando come dalla ricostruzione fattuale la sottrazione delle bottiglie era stata effettivamente portata a compimento in quanto l’imputato le aveva prelevate dagli scaffali espositivi del supermercato occultandole nei pantaloni ed aveva superato la barriera delle casse senza effettuare il pagamento, venendo poi fermato dal responsabile della sicurezza al quale aveva restituito solo parte della merce, intervento che aveva
impedito non l’apprensione del bene (e, cioè, la sottrazione), bensì l’impossessamento.
Quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. oggetto del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata (pag. 3) ha motivato anche su tale punto, senza incorrere in alcun vizio logico- giuridico, valorizzando, ai fine della esclusione della diminuente, sia il valore economico della merce sottratta,che ha reputato non irrisorio, sia l’elevato grado della violenza realizzata nei confronti dell’addetto alla sicurezza (vittima per due volte di una aggressione con calci e pugni).
In tal modo si è allineata alli ormai consolidato principio di questa Corte secondo cui, in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ai sensi dell’art. 62 n. 4 cod. pen., la sua configurabilità in relazione al delitto rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 247363; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 284868).
inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce che la Corte di appello ha confermato l’entità della pena inflitta dal primo giudice senza spendere alcuna motivazione al riguardo.
Il profilo della dosimetria della pena non è stato oggetto di specifico motivo di appello che, sul piano del trattamento sanzionatorio, lamentava il diniego di attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. nonché la mancata disapplicazione della ritenuta recidiva e non prospettava alcuna precisa doglianza in punto di quantificazione della sanzione irrogata.
Può invece trovare accoglimento il primo motivo di ricorso.
La Corte costituzionale con sentenza 16 aprile 2024 n. 86 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, cod. pen. nella parte in cui no prevede che la pena comminata per il delitto di rapina impropria sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, í mezzi e le
modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
La Corte di appello, investita con l’atto di gravame, in epoca antecedente a tale pronuncia, proprio in relazione a tale profilo di incostituzionalità, ha ritenu manifestamente infondata la questione che, tuttavia, è stata invece positivamente valutata dalla Corte Costituzionale la quale ha operato una integrazione del dettato normativo specificamente per il delitto di rapina impropria.
Si impone dunque, alla luce di tale intervento, la necessità di una valutazione da parte del giudice di merito della riconducibilità della fattispecie concreta all’ipotesi di lieve entità, secondo i parametri delineati dal Giudice delle leggi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante della lieve entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano
Così deciso il giorno 01/10/2024.