Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51662 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51662 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/01/2023, la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del 21/07/2020 del Tribunale di Bari di condanna di NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa per il reato di tentata rapina impropria in concorso di cui al capo B) dell’imputazione, commessa in Bari il 5 agosto 2010 ai danni di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata sentenza del 23/01/2023 della Corte d’appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «rispetto ad atti processuali specificamente indicati in presenza di prova esistente ignorata e determinante a condurre a una decisione diversa da quella adottata».
Si deve premettere che il ricorrente si difende sostenendo che, il giorno e l’ora in cui fu commessa la tentata rapina, si trovava sul proprio luogo di lavoro presso il Policlinico di Bari, ciò che costituirebbe un alibi certo.
Ciò detto, il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Bari, nel respingere tale tesi difensiva, avrebbe erroneamente ritenuto che, dall’acquisita documentazione, risultasse che «il rapporto lavorativo del prevenuto con la detta società cooperativa ebbe inizio non prima del 10 agosto 2005 , dunque cinque giorni dopo la consumazione del fatto», laddove, dalla stessa documentazione (costituita da: – attestazione di RAGIONE_SOCIALE di sussistenza di un rapporto di lavoro con la stessa dal 27 gennaio 2006 al 9 agosto 2015; – cedolino paga del mese di agosto 2010; prospetto turni di servizio dello stesso mese di agosto 2010), sarebbe invece emerso che egli, il 5 agosto 2010, era già stato assunto da RAGIONE_SOCIALE e, nell’ora del delitto, si trovava sul proprio luogo di lavoro presso Policlinico di Bari, avendo svolto il turno dalle ore 8 alle ore 14.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo non può essere accolto.
È vero che, come è stato rappresentato con tale motivo, la Corte d’appello di Bari ha travisato le acquisite prove documentali, atteso che, come risulta dall’esame delle stesse, il rapporto di lavoro del ricorrente con RAGIONE_SOCIALE non ebbe inizio «non prima del 10 agosto 2005 », come sostenuto dalla stessa Corte d’appello, ma già il 27 gennaio 2006 e si protrasse fino al 9 agosto 2015.
Inoltre, dalla stessa documentazione risulta altresì che, il 5 agosto 2010, cioè il giorno della rapina, il NOME era di turno presso il Policlinico di Bari dalle or 8 alle ore 14.
L’indicato travisamento, come pure quest’ultima circostanza, si devono però ritenere non decisivi nell’ambito dell’apparato motivazionale delle conformi sentenze dei giudici di merito.
Tali sentenze hanno fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto sul riconoscimento personale del NOME quale autore della rapina che era stato effettuato dalla persona offesa NOME COGNOME: a) sia nell’immediatezza del delitto (due o tre ore dopo), prima in fotografia (tra le foto segnaletiche che gli erano state mostrate dalla polizia giudiziaria della Questura di Bari) e, poco dopo, “di persona”, «senza ombra di dubbio» (così la sentenza di
primo grado, alla pag. 3), sempre all’interno degli uffici della Questura di Bari, dove il NOME casualmente si trovava per esservi stato condotto in quanto trovato privo di documenti in occasione di un controllo; b) sia, circa sei anni dopo, nel dibattimento, nel corso del quale la persona offesa aveva confermato, indicando il NOME che era presente in aula, il riconoscimento fotografico che aveva effettuato anni prima.
Si deve altresì evidenziare che il menzionato riconoscimento “di persona”, negli uffici della Questura di Bari, era stato operato dalla persona offesa non solo sulla base dei tratti somatici del NOME ma anche del fatto che questi indossava una maglietta del medesimo colore (il bianco) e, soprattutto, con la medesima stampa di grandi dimensioni, che recava la maglietta che, poche ore prima, era stata indossata dal rapinatore.
Ancora, la persona offesa COGNOME aveva riferito che l’autore della rapina aveva accento barese e, soprattutto, un difetto di pronuncia (che era stato definito dal COGNOME, alternativamente, come «farfugliare» o «balbettare»); accento e, soprattutto, difetto di pronuncia che erano stati direttamente riscontrati dal Collegio del Tribunale di Bari, il cui Presidente, in una delle occasioni in cui l’imputato era stato escusso, lo aveva invitato a esprimersi in maniera comprensibile.
Si è in presenza, insomma, di un riconoscimento personale soggettivamente certo e oggettivamente attendibile; attendibilità che, come è stato sottolineato dalla Corte d’appello di Bari, trovava conferma anche nella capacità del testimone persona offesa di notare, pur nella concitazione della rapina, il particolare del difetto di pronuncia del rapinatore.
A tale proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che un riconoscimento personale soggettivamente certo e oggettivamente attendibile costituisce una prova sufficiente per l’affermazione della responsabilità, la quale può essere inficiata solo da dati certi idonei a contrastarla, ma non da mere supposizioni né da un alibi rimasto sfornito di prova e la cui prova sia ritenuta dubbia (Sez. 3, n. 11282 del 26/09/2000, COGNOME, Rv. 218052-01; Sez. 2, n. 10141 del 04/07/1995, COGNOME, Rv. 202767-01).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la prova dell’alibi dell’imputato sia, appunto, dubbia. Ciò non solo in quanto il fatto di essere stato di turno presso il Policlinico di Bari la mattina della rapina non esclude di per sé che il NOME potesse essersi allontanato dal luogo di lavoro, in assenza di testimoni che affermino di averne verificato l’effettiva presenza presso lo stesso luogo (l’escusso testimone NOME COGNOME, assistente capo della Polizia di Stato che, all’epoca dei fatti, prestava servizio all’interno del Policlinico di Bari, aveva in effetti negato avere verificato detta presenza), ma anche – e soprattutto – perché, come è stato
sottolineato dalla Corte d’appello di Bari, il fatto che l’imputato, poco dopo che la persona offesa si era recata in Questura a denunciare i fatti, si trovasse nei pressi del luogo del delitto dove veniva sottoposto a controllo da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, escludeva che egli si trovasse effettivamente «a guidare un pulmino all’interno del Policlinico» (tali essendo le mansioni che egli svolgeva; pag. 7 della sentenza impugnata).
Pertanto, a fronte di un riconoscimento personale soggettivamente certo e oggettivamente attendibile e di un alibi dell’imputato la cui prova si deve ritenere più che dubbia, la sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità dello stesso imputato, deve essere confermata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/11/2023.