Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1529 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. 25447/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza grado in forza della quale di NOME era condannata alla pena ritenuta di gi il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.
L’ imputata, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione c sentenza in epigrafe deducendo con tre motivi, fra loro connessi, violazione di legge motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del re impropria non essendo emersa, a suo dire, la prova della sottrazione della merce, de ruolo di palo della ricorrente nonché della contestata violenza, dovendosi, semmai, qu fatti quale ipotesi di furto.
2.1. Il difensore dell’ imputata ha depositato in data 5 ottobre 2022 memoria contene aggiunti ulteriormente deducendo in ordine alla insussistenza del reato di rapina e rimettersi la causa in pubblica udienza.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censur
3.1. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fa dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicati a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. Musso, Rv. 26548201).
Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo s e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scel versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/ Rv. 25036201).
3.2. Risulta, invero, evidente che le censure avanzate mirano ad ottenere un’inam ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le convincimento (si vedano pagg. 2 e 3 ove la Corte territoriale, condivisa e ric ricostruzione operata dal primo giudice sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali alla sicurezza, ha disatteso le medesime doglianze difensive relative alla sottrazione contributo concorsuale dell’imputata ed alla violenza esercitata).
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3.3. Va, poi, osservato che le ulteriori doglianze, inerenti alla qualificazione manifestamente infondate in quanto la violazione di legge lamentata è basata su assu alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di invero la Corte territoriale, ritenuta provata la condotta violenta al fine di guadagn e/o procurare l’impunità, ha correttamente sussunto il fatto contestato nel del impropria).
Occorre, infine, rilevare che la inammissibilità del ricorso preclude l’esame dei mo ex art. 585 comma 4 c.p.p.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammiss declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Consi Here Estensore
Il Presidente